Già dal lontano dicembre 2006 il Liberatorio Politico, con istanza e proposta ai sensi dell’Art. 62 dello Statuto Comunale, aveva chiesto al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale e ai Partiti Politici, la revisione del Piano Comunale per la Disciplina del Commercio su aree pubbliche. Tra le altre cose chiedeva di eliminare totalmente la presenza di ambulanti nel Centro Urbano in un quadrilatero delimitato dalle vie, Grittani, Calabrese, Amato, Cozzoli, Mezzina, Pomodoro, Baccarini, P.zza A.Moro, L.da Vinci, Fornari, Balice, Cagliero, G.De Candia, Viale Giovanni XXIII, S.Francesco d’Assisi, Vico 14° M.dei Martiri; inoltre si chiedeva di far rispettare, nella zona delimitata in precedenza, solo la possibilità di un espositore di tre metri quadri lineari, laddove il codice della strada poteva consentirlo. Da allora nulla è stato fatto e l’abusivismo dei commercianti dell’ortofrutta a Molfetta è diventato un nodo cruciale intoccabile e la trasgressione è diventata consuetudine. Da qualche giorno la cassazione ci viene incontro e va oltre le nostre richieste di limitare gli espositori di frutta e verdura ai tre metri quadri lineari.
Dal 10 febbraio scorso, una sentenza della terza sezione penale della Cassazione forse aiuterà i nostri assessori al ramo a mettere ordine ad un fenomeno tristemente noto, e diffuso, aggiungendo alla sanzione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico una nuova e motivata ammenda in difesa della salute pubblica.
Con la sentenza n.6108/14 del 10 febbraio 2014 i giudici di cassazione hanno ritenuto condannabile il commerciante che vende merce esposta agli agenti inquinanti dell’aria senza assicurare l’idonea conservazione degli alimenti stessi. Infatti, non è necessario che gli alimenti siano in cattivo stato di conservazione, laddove a integrare la contravvenzione risulta sufficiente l’esposizione dei prodotti agli agenti inquinanti dell’aria, a partire dai gas di scarico dei veicoli in transito.
Quindi, per contestare la contravvenzione al commerciante non serve che si produca un danno alla salute per la cattiva conservazione naturale delle merci, ma anche se le modalità di conservazione creano un pericolo di deterioramento delle sostanze quando le condizioni igieniche si rivelano precarie. Nella fattispecie, per l’affermazione della responsabilità penale del fruttivendolo, risulta sufficiente l’accertamento diretto operato da parte della polizia dell’esposizione della merce sui marciapiedi e/o strade.
Pertanto chiediamo pubblicamente al Sindaco, al responsabile della Polizia Municipale e al competente Ufficio Igiene di mettere in atto tutte le procedure di legge, atte al rispetto della nuova norma dettata dalla sentenza di cassazione del 10 febbraio n.6018, per salvaguardare la salute dei cittadini, liberare strade e marciapiedi dall’occupazione abusiva e, non per ultima, per ripristinare il decoro urbano e civile di cui questa città sente il bisogno da molti anni.