Rinviata l’udienza per la Galleria pedonale di Via Paniscotti

Galleria.paniscotti

Era stata fissata per venerdì 27 febbraio 2015, ma rinviata all’8 maggio prossimo, l’udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero Dott. Antonio Savasta in data 18.12.2013 nei confronti dell’Ing. Vincenzo Balducci che ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e difeso dall’Avv. C. Di Paola. Il Comune di Molfetta è costituito parte civile ed è rappresentato dall’avvocato penalista Giuseppe Eugenio MINERVINI.

In queste ultime settimane abbiamo monitorato l’Ordinanza n. 86434, con cui il Dirigente del Settore Territorio, Ing. Alessandro Binetti, su delega del P.M. Dott. Michele Ruggiero della Procura della Repubblica di Trani, ha ordinato ai proprietari degli appartamenti dello stabile l’apertura del passaggio pedonale dalle ore 08.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni. Non sempre il passaggio è aperto e a volte i cittadini sono costretti a chiedere l’intervento dei Carabinieri per far rispettare l’ordinanza di apertura, perchè nelle prime ore del pomeriggio sembra che la Polizia Municipale non abbia il personale sufficiente per intervenire. Il Comune non ha ancora accolto la richiesta, del Liberatorio e Legambiente, di apporre un’opportuna segnaletica verticale, all’entrata dei due varchi, che indichi ai cittadini l’esistenza del passaggio pedonale. Sperando che quest’ultima richiesta venga recepita quanto prima dall’amministrazione ci auguriamo che la storia “infinita” abbia a un lieto fine.

Il procedimento n. 5583/2012 R.G. vede imputato l’ingegner Balducci Vincenzo per il reato di cui all’art. 323 c.p., poiché, in qualità di dirigente ad interim del settore territorio del Comune di Molfetta, in violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, “intenzionalmente procurava ai condomini dell’edificio ubicato in via Margherita di Savoia n. 106 – e quindi anche al condomino Tangari Enzo Roberto, all’epoca dei fatti dirigente dcl Comune di Molfetta e pertanto suo collega – l’ingiusto vantaggio patrimoniale derivato dal mancato assoggettamento a servitù pubblica di passaggio della galleria pedonale di collegamento tra via Margherita di Savoia e via Paniscotti, con corrispondente danno per i cittadini di Molfetta; in particolare, trattandosi di fabbricato sottoposto a tutela dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Bari (con conseguente necessità del parere di quell’ente per ogni opera da eseguirsi sul medesimo), il progetto architettonico dell’arch. Giovanni Vincenti, detinitivamente assentito con parere vincolante della Soprintendenza del 14.12.1993, aveva previsto che il predetto collegamento pedonale fosse assoggettato a pubblico passaggio.

Ne era scaturita l’illegittimità – per violazione degli allora vigenti artt. 9 e 10, l. n. 47/85 – delle concessioni edilizie n. 2298 del 28.11.1991 (originaria), n. 2674 dell’11.02.1994 (di variante definitiva) e n. 5294 del 26.11.1997 (a sanatoria per cambio di destinazione della guardiola ad ufficio), rilasciate le prime due dall’allora Sindaco e la terza dall’allora dirigente del settore territorio, per non avere le prime due prescritto l’uso pubblico della galleria pedonale (come da progetto architettonico approvato dalla Soprintendenza) e per avere consentito la terza un’opera diversa da quella oggetto del ridetto parere della Soprintendenza (non interpellata in merito alla richiesta sanatoria, con conseguente ulteriore violazione degli artt. 9 e 10, l. n. 47/85); il Balducci, investito della vicenda tanto dai proprietari dell’immobile di via Margherita n. 106 (e, tra quelli, dal suo collega Tangari), quanto dai rappresentanti del movimento civico “Liberatorio Politico di Molfetta“, della Legambiente di Molfetta e del la sezione di Molfetta del Partito della Rifondazione Comunista, con due distinte note, rispettivamente del 19/26.10.2011 e del 21.1.2013, ribadiva chel’area interna costituente la galleria-corridoio di collegamento tra via Margherita di Savoia civico 106 e via Paniscotti civico 6 è di proprietà privata e non è destinata a pubblico passaggio” (nota del 21.1.2013), così di fatto ratificando l’illegittima ed illegale condotta dei pubblici ufficiali che lo avevano preceduto nella gestione della vicenda urbanistico-edilizia in oggetto e conseguentemente omettendo di porre in essere le attività di vigilanza e di repressione impostegli dall’art. 27, d.P.R. n. 380/2001. 

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