L’ex ass.re Maralfa querela per diffamazione Matteo d’Ingeo. Il giudice lo boccia sonoramente

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Rossella Volpe, letta la richiesta di archiviazione nell’ambito del procedimento nei confronti di Matteo d’Ingeo, indagato in relazione al reato di cui all’art. 595, comma 3, c.p., letto l’atto di opposizione presentato nell’interesse della persona offesa, letta la memoria difensiva di Matteo d’Ingeo, assistito dall’ avv. Annamaria Caputo, osserva:

II presente procedimento penale va archiviato per infondatezza della notizia di reato e in parte per difetto di procedibilità”. (leggi decreto di archiviazione QUI)

Ricostruzione dei fatti

L’ex ass.re Bepi Maralfa, in data 14.11.2015 presentava un articolato atto di denuncia-querela  nei confronti di d’Ingeo Matteo, responsabile del “Liberatorio Politico“, rappresentando che in data 17.10.2015 sul blog del “Liberatorio” era stato pubblicato un articolo con il seguente titolo “I bivacchi di ferragosto non rimossi; si tratta di nuove gravi omissioni?” (leggi QUI ), articolo che, per l’inserimento di link di collegamento, consentiva l’apertura di altri articoli pubblicati sullo stesso blog: il primo, pubblicato it 14 agosto 2015, intitolato “II vicesindaco sbaglia l’ordinanza antibivacco. Dal 17 agosto tutti con tende e barbecue sulle spiagge libere?(leggi QUI ); il secondo, pubblicato il 16 agosto 2015, intitolato: “Ferragosto in libertà, con gravi omissioni, come nella migliore tradizione” (leggi QUI).

Il denunciante lamentava che nell’articolo pubblicato in data 14.08.2015 (che censurava l’ordinanza del vicesindaco querelante) erano state impropriamente pubblicate fotografie ritraenti luoghi non oggetto dell’ordinanza “antibivacco” e precisamente la zona di Cala San Giacomo, luogo diverso dalla zona retrostante la Capitaneria di Porto. Sempre con riguardo al suddetto articolo pubblicato il 14.08.2015, l’ex ass.re Maralfa rappresentava che un link presente nel testo dell’articolo consentiva l’apertura di altro articolo, pubblicato sullo stesso blog il 18.11.2013, dal titolo “L’Assessore Maralfa acconsenti la permanenza del campeggio abusivo di ferragosto” (leggi QUI ), nel quale era stato accusato di condotte omissive. Riteneva il denunciante che il contenuto dei suddetti articoli integrasse gli estremi del reato di “diffamazione aggravata”.

Il pubblico ministero dott. Alessandro Pesce, il 20 Giugno 2017, chiedeva l’archiviazione ritenendo integrata l’esimente del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p.

RILEVATO CHE: nel caso di specie, dallo stesso snodo dei fatti emerge come gli articoli pubblicati sulla stampa telematica locale non abbiano una portata di natura diffamatoria ma si incentrino in una critica politica ancorata, peraltro, ad elementi fattuali; in effetti, le affermazioni espresse dal d’Ingeo nei suoi articoli, lungi che apparire gratuitamente diffamatorie, rappresentano l’espressione di una dialettica politica del tutto fisiologica nell’ambito di un sistema votato alla libertà di pensiero. Il richiamo a determinate situazioni di fatto rappresentate negli articoli, non sono elementi, gratuiti o forzati, votati al discredito personale del Maralfa o ad arrecare pregiudizio alla sua reputazione, ma si qualificano come argomenti abilmente utilizzati per esprimere una critica all’attività di amministratore dello stesso. Peraltro, tutte le espressioni, cosi come manifestate dal d’Ingeo dal 2013 sino ad al mese di ottobre 2015, non sforano il limite della continenza dal momento che si fa riferimento a toni allusivi ed ironici ben lontani dall’utilizzo di espressioni gratuitamente lesive della reputazione dell’allora Vice Sindaco Maralfa, restando circoscritte nell’ambito di una esposizione oggettiva dei fatti e di una critica misurata e non trascendendo nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta. Ricorre, dunque, nel caso di specie, l’esimente del diritto di critica la quale “presuppone la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui lesivita possa, tuttavia, trovare giustificazione nell’esistenza del diritto di liberta di espressione, ma sempre a condizione che l’offesa non si traduca in una gratuita ed imrnotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo” (Cassazione penale sez. V 25/09/2014n. 47940). 

Il querelante Maralfa si opponeva il 5 Luglio 2017 e Matteo d’Ingeo presentava una memoria difensiva con ampia documentazione, anche quella “dimenticata” dal querelante Maralfa, il 16 Ottobre 2017.

Tanto premesso, il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Rossella Volpe, ha preliminarmente affrontato il tema “della procedibilità” dei reati di diffamazione aggravata denunciati dall’ass.re Maralfa, il quale non ha limitato il contenuto della denuncia all’articolo pubblicato in data 17.10.2015, ma ha censurato la portata diffamatoria di numerosi articoli in precedenza pubblicati on line ed richiamati dall’articolo del 17.10.2015 mediante “link di collegamento“. La problematica riguarda la sussistenza o meno della condizione di procedibilità, in quanto il reato astrattamente ipotizzabile è il reato di diffamazione aggravata, il cui termine per la proposizione della querela decorre dalle date in cui gli articoli sono stati pubblicati. Assumendo quale dies a quo la data di pubblicazione dell’articolo, soltanto per le dedotte diffamazioni commesse il 16.08.2015 ed 17.10.2015 sussiste la condizione di procedibilità, in quanto la querela è stata presentata in data 14.11.2015.

Al riguardo, non si ritiene che la presenza nell’articolo di 17.10.2015 di link di collegamento con precedenti articoli on line possa essere considerata una “pubblicazione ex novo” del contenuto di articoli già pubblicati comunque visualizzabili autonomamente dagli utenti, sicché, con riferimento a tutti gli articoli pubblicati sino al 14.08.2015, risulta carente la condizione di procedibilità del reato di diffamazione aggravata. Né può ritenersi che il termine per la proposizione della querela possa avere una decorrenza diversa dalla data in cui l’articolo è stato pubblicato sul web.

Va richiamata, sul punto, il condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di diffamazione tramite “internet“, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web”, atteso che l’interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la “rete” accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38099 del 18/09/2015).

Passando ad esaminare il contenuto degli articoli pubblicati il 16.08.2015 ed il 17.10.2015, si rileva che entrambi sono privi di portata diffamatoria nei confronti del vicesindaco e ass.re Maralfa: nel primo articolo l’autore si è limitato ad evidenziare che, nonostante l’ordinanza del vicesindaco, si era dato corso ai “bivacchi” in varie zone della città di Molfetta; nel secondo articolo (peraltro allegato alla denuncia-querela in modo parziale ed allegato nella sua interezza alla memoria difensiva dell’indagato) l’autore ha ripercorso la “storia” dei bivacchi abusivi, censurando una situazione di fatto e richiamando le interlocuzioni fra il Movimento “Liberatorio Politico” e l’amministrazione, con considerazioni che non travalicano il cd “diritto di critica”, come correttamente argomentato dal pubblico ministero.

Per tutte le suesposte argomentazioni, il presente procedimento va archiviato, non rendendosi peraltro necessaria alcuna ulteriore attività di indagine.

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