Pino Amato perde ancora una volta la sua partita con Matteo d’Ingeo e con la giustizia

Nel giugno 2011 appare sul blog del LIBERATORIO un post intitolatoIl “sistema Altomare” non è tanto diverso dal “sistema Amato“. L’articolo voleva narrare due  storie giudiziarie che rappresentano molto bene il “sistema Molfetta”. Evidentemente il signor Pino Amato non ha gradito “l’infamante”, a suo dire, accostamento tra lui e l’Ing. Altomare e il 16.08.2011 presentava un atto di denuncia-querela nei confronti di d’lngeo Matteo (leggi qui la querela). L’anno scorso, il 13 aprile 2012, la segreteria dell’UDC locale diffuse un comunicato stampa, ripreso subito dal direttore del giornale locale che si vanta di dire “quello che gli altri non dicono”, seguito da l’AltraMolfetta.

In quel comunicato si annunciava che Matteo d’Ingeo era indagato, ma contrariamente alle notizie divulgate, imprudentemente, il coordinatore del Movimento Civico “Liberatorio Politico”, Matteo d’Ingeo, non era imputato di nulla.

L’ipotesi di reato di cui si discute animatamente su qualche organo d’informazione era quello della diffamazione, art. 595 c.p. .

Matteo d’Ingeo era stato querelato, e non era la prima volta, per un articolo apparso sul blog del Liberatorio Politico, e per il quale la Procura di Trani aveva chiesto l’archiviazione “per infondatezza della notizia di reato”. Su opposizione dello stesso querelante, alla richiesta di archiviazione, la Procura ha fissato la Camera di Consiglio, come atto dovuto, per l’8 ottobre 2012, per decidere sulla richiesta di archiviazione.

Dopo circa tre mesi il giudice ha confermato l’archiviazione, già richiesta dalla Procura di Trani, con la motivazione: ” Nessuna condotta penalmente rilevante, integrante gli estremi della diffamazione, può dunque ravvisarsi nei fatti denunciati dall’Amato. Di seguito il testo integrale dell’ordinanza di archiviazione emesso dal giudice il 16.01.2013.

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N.5219/1/R.G.mod.21      N.881/12/R.G. GIP

 TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(art. 409-410 c.p.p.)  Il Giudice per le Indagini Preliminari – dott.ssa Rossella Volpe

letta la richiesta di archiviazione nell’ambito del procedimento come sopra indicato nei confronti di: d’lngeo Matteo, n. Molfetta il 8.06.57 indagato in relazione al reato di cui all’art. 595 c.p.; all’esito della camera di consiglio;

esaminati gli atti del procedimento e in particolare la richiesta di archiviazione nonché l’atto di opposizione depositato nell’interesse di Amato Giuseppe;

OSSERVA

Amato Giuseppe il 16.08.2011 presentava un atto di denuncia-querela nei confronti di d’lngeo Matteo in relazione al contenuto di un articolo pubblicato in data 28.06.2011 sulla pubblicazione on line del “Liberatorio Politico” (articolo riconducibile, secondo il denunciante alla penna di d’lngeo Matteo) nel quale l’autore, riferendosi ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito di un procedimento penale a carico – fra gli altri- di Altomare Rocco, assimilava la vicenda che aveva visto coinvolto di recente l’Altomare (attinto da tilolo custodiale) ad altra vicenda giudiziario che in passato aveva visto coinvolto lo stesso Amato Giuseppe.

Evidenziava il denunciante Amato che la pubblicazione on line era altamente lesiva della sua reputazione, in ragione della diversità di tipologia di reati fra il, procedimento a carico dell’Altomare (e, dunque. della non corretta equiparazione (utilizzando la terminologia dell’autore dell’articolo) fra il cd. “sistema Altomare” ed il cd. “sistema Amato”. E che la pubblicazione costituiva l’ennesimo tentativo da parte del d’lngeo di minare alla “sfera morale” e alla “onorabilità” della famiglia del denunciante.

Allegava Amato Giuseppe alla querela copia della pubblicazione on line.

Il pubblico ministero, acquisita lo sentenza del Tribunale di Trani n. 271/10 con la quale era stato definito in primo grado il procedimento penale a carico, tra gli altri, di Amato Giuseppe (che aveva riportato condanna alla pena di anni tre di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione (si richiamano, al riguardo, gli articolati capi di imputazione richiamati nell’intestazione della sentenza in atti) chiedeva l’archiviazione del procedimento ed avverso tale richiesta l’Amato proponeva opposizione.

Orbene, dalla lettura dell’articolo pubblicato on line non emerge alcun intento diffamatorio che possa aver animato l’autore dello stesso, atteso che, nell’esercizio del diritto di critica politica, l’autore si è limitato a richiamare due note vicende giudiziarie, già di pubblico dominio, Iimitandosi, per quanto concerne il procedimento a carico dell’Amato, a riportare nell’articolo passi salienti della sentenza n. 271/10 di condanna dell’Amato in primo grado.

La comparazione fra l’Altomare e l’Amato (“rectius fra il “sistema Altomare” ed il “sistema Amato”non contiene affatto una larvata attribuzione da parte dell’autore dell’articolo delle condotte ascritte all’Altomare anche all’Amato, ma è stata chiaramente finalizzata ad evidenziare l’inclinazione da parte di noti esponenti della vita politica molfettese alla commissione di reati contro la p.a., e, quindi, di reati della stessa indole.

L’arresto dell’Altomare ha dunque costituito spunto per l’autore del blog per accostare due modi di amministrare la funzione pubblica e per richiamare, dunque, una vicenda giudiziaria (quella che aveva visto coinvolto l’Amato) già di dominio pubblico e peraltro già oggetto di sentenza di condanna in primo grado.

Nel merito, dunque, merita accoglimento la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

Quanto ai dedotti profili di inammissibilità dell’opposizione, va evidenziato che, secondo l’orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 13676 del 17/01/2011 Cc. – dep. 05/04/2011) “In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, alla porte offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo per il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato; ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell’opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest’ultimo aspetto. Ne consegue che l’indicazione delle investigazioni suppletive non è condizione necessaria di ammissibilità dell’opposizione e lo mancanza di detto elemento non esaurisce, pertanto, l’onere motivazionale sull’adozione “de plano” del provvedimento di archiviazione”.

Nessuna condotta penalmente rilevante, integrante gli estremi della diffamazione, può dunque ravvisarsi nei fatti denunciati dall’Amato.

Per tutte le suesposte ragioni va ordinata l’archiviazione del procedimento.

p.  t.  m.

letto l’art. 409 c.p.p.

ordina

l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M..

Si comunichi alle parti.              Così deciso in Trani, addì 16.01.2013

Il giudice  dott.ssa Rossella Volpe

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Matteo d’Ingeo è stato difeso e rappresentato dall’Avv. ANNAMARIA CAPUTO

In questi mesi siamo stati in attesa (vanamente) che gli stessi giornali, che avevano diffuso all’epoca le false notizie, pubblicassero la notizia dell’archiviazione, l’ennesima, del procedimento a carico di Matteo d’Ingeo per diffamazione. Analoga sorte era toccata ad un’altra querela dello stesso Amato.

Ricordate l’articolo apparso sul mensile l’Altra Molfetta nel mese di marzo 2007 dal titolo  “Ma a Molfetta esiste la mafia?(clicca e leggi l’articolo).
Il suo contenuto è stato apprezzato da molti cittadini molfettesi, ma qualcuno non lo ha gradito e armatosi di penna e carta bollata ha querelato (clicca e leggi la querela) per diffamazione l’estensore dell’articolo  e il direttore de l’Altra Molfetta.
I passaggi particolarmente controversi dell’articolo che hanno suscitato le ire del consigliere comunale ex Verdi, ex CCD, ex Popolari per Molfetta, ex FI, ex AN ora UDC e domani chissà cos’altro, sono i seguenti:

[…] Naturalmente non merita commenti lo striscione appeso sul ponte ferroviario all’entrata di Molfetta su cui era scritto “Amato: la città è con te; ti vogliamo bene”. Direi invece che la città è molto indignata per lui e per quello che sta accadendo, e quella manifestazione di affetto dei suoi “999 elettori” non è molto diversa dalle manifestazioni di oltraggio nei confronti delle forze dell’ordine da parte di interi quartieri di Napoli o Bari quando arrestano un camorrista o un mafioso. […]

[…] Invece bisogna convincersi che in questa città ”la mafia” esiste e da molto tempo. Già nel 1995 fu revocata dalla Camera di Commercio di Bari, la licenza ad un noto commerciante molfettese, per associazione a delinquere di stampo mafioso. Quello stesso personaggio aveva a che fare con l’assassino di Gianni Carnicella e con la holding nostrana della droga. La mafia non è più solo quella dei morti ammazzati per stragi o agguati, ma è fatta anche dei capi d’accusa mossi a P. Amato. […]

Il Giudice, dott. Roberto Oliveri del Castillo, sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 14.3.08 nei confronti di d’lngeo Matteo e Germinarlo Corrado indagati in ordine all’art. 595 c.p.,  ha RIGETTATO l’opposizione avanzata da Amato Giuseppe, ha ACCOLTO la richiesta del P.M. e ha DISPOSTO l’archiviazione nei confronti degli indagati d’Ingeo e Germinario perché il fatto non costituisce reato (clicca e leggi l‘ordinanza di archiviazione).

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