(Terza parte). La Giunta delle immunità parlamentari rallenta l’autorizzazione per l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del senatore A. Azzollini.

La Giunta delle immunità parlamentari il 10 Luglio 2014 ha ripreso l’esame del testo iniziato nella seduta dell’11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell’11, del 24 giugno e del 1° luglio 2014.

Il PRESIDENTE Dario Stefano dopo aver ricordato che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale, per la quale risultano già iscritti a parlare i senatori Augello, Malan, Cucca e Alberti Casellati, invita il relatore a prendere la parola per sintetizzare le argomentazioni poste a fondamento della sua proposta conclusiva, in modo che tutti i senatori che non hanno preso parte alle precedenti sedute siano a conoscenza di ogni elemento utile ai fini della trattazione del documento in esame.

Il relatore, senatore CASSON (PD)  riassume la propria proposta conclusiva,  evidenziando che il 16 marzo del 2009 il senatore Azzollini è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di abuso d’ufficio innominato di cui all’articolo 323 del codice penale, mentre le telefonate intercettate su utenze di terzi, per le quali si richiede l’autorizzazione all’utilizzo, sono relative al reato di associazione a delinquere. Va a tal proposito sottolineato che per tale fattispecie criminosa, di cui all’articolo 416 del codice penale, il predetto parlamentare è stato iscritto nel registro degli indagati in un periodo successivo rispetto alle intercettazioni, e in particolare il 5 agosto del 2013.

Per le ragioni esposte il relatore ribadisce la propria proposta alla Giunta di accogliere la richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Azzollini.

Il senatore  Mario FERRARA (GAL)  interviene incidentalmente per segnalare che da parte del senatore Azzollini gli è stata consegnata copia dell’ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari emessa dall’ufficio del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Trani il 27 gennaio 2012. In tale documento il GIP motiva la richiesta di proroga delle indagini preliminari nei confronti del senatore Azzollini e di altro coindagato anche in relazione al reato di cui all’articolo 416 del codice penale.

Il senatore  MALAN (FI-PdL XVII), nell’evidenziare la rilevanza del documento richiamato dal senatore Ferrara – documento che va necessariamente valutato insieme agli altri già a disposizione della Giunta – sottolinea che, a suo parere, non sussistono dubbi circa il fatto che il senatore Azzollini fosse indagato fin dal 2009 per il reato di associazione a delinquere, ossia in un periodo antecedente a quello nel quale sono state captate le conversazioni telefoniche che lo riguardavano. In tal senso, a suo giudizio, ci si trova di fronte a intercettazioni che non possono definirsi casuali, dal momento che l’autorità giudiziaria era perfettamente consapevole della carica rivestita di senatore.

            Gli stessi uffici giudiziari hanno tentato di addurre alcune giustificazioni, sostenendo la cosiddetta natura cumulativa –  concernente il senatore Azzollini ed altro coindagato – delle iscrizioni nel registro degli indagati, per quanto attiene specificamente al reato di cui all’articolo 416 del codice penale. In tale vicenda, dunque, sembrano evidenti approssimazione e confusione da parte dell’ufficio giudiziario competente, con conseguente possibile sussistenza di un fumus persecutionis a danno del senatore Azzollini, in violazione non soltanto dell’articolo 68 della Costituzione, ma anche dell’articolo 15 della Costituzione che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza.

Di fronte al quadro descritto, quindi, ritiene che vi siano fondati elementi per non dare sufficiente credibilità alle richieste avanzate dall’autorità giudiziaria competente, i cui uffici sembrerebbero aver prodotto una documentazione non corrispondente alla situazione effettiva. Si tratta di circostanze che, a suo parere, dovrebbero indurre a non concedere l’autorizzazione di intercettazioni delle conversazioni telefoniche del senatore Azzollini, con l’ulteriore esigenza di segnalare alle autorità competenti le irregolarità e le anomalie che appaiono emergere nell’operato degli uffici giudiziari menzionati.

         Il relatore, senatore CASSON (PD), nel sottolineare che il documento richiamato ad inizio seduta dal senatore Ferrara non sembra essere presente tra gli atti già a disposizione della Giunta, rileva che comunque esso fa riferimento al reato associativo di cui all’articolo 416 del codice penale in modo cumulativo rispetto a tutti i coindagati, in analogia ad altri documenti già evidenziati, per i quali, dopo una specifica richiesta istruttoria, è stata fatta chiarezza da parte della cancelleria dell’ufficio giudiziario competente con apposita attestazione trasmessa alla Giunta .

         Il senatore  CUCCA (PD), nel concordare con il relatore sul fatto che il documento da ultimo prodotto sembra essere connesso agli altri per i quali si è posta una esigenza di approfondimento istruttorio, osserva che la necessità di prorogare le indagini preliminari, stante la complessità di queste ultime, rappresenta una clausola di stile sovente impiegata negli atti di questo tipo. Rileva che i dubbi emersi sulla documentazione in atti, manifestati nelle precedenti sedute, siano fugati alla luce dell’attestazione prodotta dallo stesso ufficio giudiziario, con l’indicazione cronologica delle varie iscrizioni, dalla quale emerge che il senatore Azzollini è stato inizialmente indagato per il reato di cui all’articolo 323 del codice penale, mentre solo successivamente è avvenuta l’iscrizione per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale, iscrizione in ogni caso posteriore al periodo nel quale si sono svolte le intercettazioni telefoniche. Alla luce di tali argomentazioni, condivide la proposta avanzata dal relatore di accogliere la richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle predette intercettazioni.

La senatrice  ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII) ritiene che, prima di entrare nel merito delle questioni, vada svolta una premessa di ordine metodologico, concernente il fatto che la Giunta non è chiamata a valutare se le guarantigie costituzionali previste per i senatori siano ancora attuali, congrue ed efficaci: infatti, tale valutazione può essere affidata esclusivamente al dibattito che si sta ora tenendo in merito alla riforma dell’assetto costituzionale. In tal senso, stante il vigente quadro normativo, deve essere ribadita la perfetta autonomia del potere legislativo rispetto a quello giudiziario, respingendo una interpretazione ricorrente secondo la quale la classe politica eserciterebbe una sorta di eccesso di potere nei confronti dell’autorità giudiziaria.

            Soffermandosi quindi nel merito delle questioni sottese al documento in titolo, rileva che la legge n. 140 del 2003 non pone un divieto nello svolgimento delle intercettazioni che riguardano parlamentari, ma delimita tale attività investigativa sulla base di determinati parametri. In quest’ottica, si inserisce il vaglio cui è chiamata la Giunta, vaglio che attiene all’osservanza delle regole, delle procedure e delle garanzie attualmente previste. Per lo svolgimento di tale verifica, a suo parere, occorre autonomia di giudizio e serenità poiché vicende come quelle che interessano il senatore Azzollini non possono essere affrontate presupponendo una automatica valutazione favorevole in ordine alle richieste provenienti dall’autorità giudiziaria.

            In particolare, a suo avviso, la Procura competente compie una sorta di ricostruzione acrobatica per giustificare la captazione delle conversazioni telefoniche riguardanti il senatore Azzollini; infatti, da una parte, nella copiosa documentazione agli atti, si sostiene ripetutamente il ruolo di protagonista esercitato dal senatore Azzollini, per poi far credere in modo non convincente che l’iscrizione dello stesso nel registro degli indagati per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale avverrebbe soltanto nell’agosto 2013. Questo dato sembra invece in contraddizione rispetto a numerosi documenti dai quali, invece, risulta che lo stesso senatore, fin dal 2009 era iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui al citato articolo 416 del codice penale. Lo scenario descritto depone quindi per la presenza quantomeno di una forte approssimazione nell’operato dell’ufficio giudiziario, senza che le giustificazioni successivamente addotte ed acquisite possano dissipare completamente le anomalie e le incongruenze di cui è disseminata tale vicenda. Sembrerebbe invece più plausibile riconoscere che da parte dell’autorità giudiziaria competente vi sia stata un’interpretazione strumentale volta ad una posticipazione dell’iscrizione nel registro degli indagati per il reato associativo al fine di poter ritenere legittima l’attività di intercettazione riguardante il senatore Azzollini. In virtù delle argomentazioni esposte, pertanto, si dichiara contraria alla proposta avanzata dal relatore di accogliere la richiesta di autorizzazione, osservando che il delicato lavoro cui è tenuta la Giunta richiede ulteriore studio ed approfondimento.

         Il senatore GIOVANARDI (NCD reputa che la vicenda in esame potrebbe indurlo ad avanzare una proposta provocatoria volta a chiedere la soppressione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dal momento che sembra ormai presente una sorta di automatismo in base al quale le richieste di autorizzazione provenienti dall’autorità giudiziaria sono accolte. In realtà, bisognerebbe difendere con maggiore incisività il ruolo e la dignità della Giunta, valutando con estrema attenzione se nella vicenda in esame non si sia in realtà di fronte ad intercettazioni che non possono definirsi casuali essendo evidente – dalla disamina degli atti – che fin dal 2009 il senatore Azzollini risultava indagato per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Come più volte evidenziato in precedenti occasioni, va ribadita la rilevanza delle garanzie previste per i parlamentari dall’articolo 68 della Costituzione, senza avallare elusioni o violazioni della suddetta norma da parte dell’autorità giudiziaria.

         Il senatore MOSCARDELLI (PD)  ritiene che l’accusa di un atteggiamento pregiudiziale da parte di alcuni componenti della Giunta non possa essere condivisa dal momento che tale organo ha sempre esercitato le sue prerogative con serietà e rigore, senza assecondare le richieste provenienti dalla pressione mediatica esterna. In questo modo, la Giunta ha assolto con dignità il proprio ruolo in vari, complessi e delicati passaggi procedurali.

Anche nella fattispecie in esame, tutti i componenti della Giunta stanno manifestando analoga sensibilità ed attenzione, non rinunciando aprioristicamente a tutte le ipotesi di approfondimento in qualche modo utili per dirimere alcuni dubbi interpretativi emersi sulla base della ingente documentazione in atti. Dà atto al relatore di aver manifestato prontamente la propria disponibilità ad effettuare ogni approfondimento integrativo, al punto che la proposta conclusiva da lui avanzata può certamente definirsi meditata, alla luce di tutti gli elementi in possesso della Giunta e nel pieno rispetto delle vigenti garanzie costituzionali. Resta comunque dell’avviso che possa essere consentito a ciascun senatore di avanzare ulteriori richieste di integrazione istruttoria purché siano fondate e tali da mettere in condizione la Giunta di pervenire ad una deliberazione conclusiva sul documento in titolo.

Il senatore AUGELLO (NCD) rileva che dalla documentazione integrativa trasmessa dalla Procura, e in particolare dalla copia della comunicazione della notizia di reato del Corpo forestale dello Stato, si evince che riguardo al senatore Azzollini erano state effettuate attività investigative anteriormente rispetto all’iscrizione dello stesso nel registro degli indagati.

Va poi evidenziato che le richieste di proroga delle indagini rivolte dalla Procura della Repubblica al giudice delle indagini preliminari potrebbero risentire tutte di un errore di fondo, atteso che nelle stesse è ragionevole ipotizzare che l’autorità inquirente abbia rappresentato al giudice stesso la circostanza, erronea, che il senatore Azzollini fosse indagato fin dall’inizio anche per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Tale circostanza è particolarmente rilevante in quanto mai in passato la Giunta si è trovata di fronte a casi di erronea indicazione del reato contestato da parte della Procura, con tutti i conseguenti riflessi per quel che concerne la ravvisabilità di un vero e proprio  fumus persecutionis.

Va poi evidenziato che le intercettazioni per le quali si chiede l’autorizzazione all’utilizzo sono nel caso di specie irrilevanti rispetto al concreto oggetto dell’indagine in questione.

Il senatore Augello conclude il proprio intervento prospettando la necessità che la Giunta respinga la richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di cui al documento in titolo. In via subordinata, chiede l’acquisizione di tutte le richieste di proroga delle indagini (con i relativi atti richiamati nelle stesse), nonché dei verbali di polizia giudiziaria citati nell’ambito della comunicazione della notizia di reato da parte del Corpo forestale dello Stato.

Prospetta altresì l’opportunità che la Giunta ricerchi le modalità più opportune affinchè si faccia chiarezza su eventuali  profili di responsabilità disciplinare o penale degli uffici giudiziari in questione.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) sottolina l’esigenza che la Giunta acquisisca formalmente dalla Procura di Trani l’ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e degli atti richiamati nell’ambito della stessa).

Dopo brevi interventi dei senatori GIOVANARDI (NCD) e ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII) con i quali gli stessi esprimono il proprio consenso rispetto alla proposta di integrazione documentale formulata dal senatore Ferrara e dal senatore Augello, il senatore GIARRUSSO (M5S) manifesta la propria contrarietà rispetto a tale opzione, evidenziando che qualora le esigenze di integrazione istruttoria in questione fossero state realmente sussistenti, sarebbe stato necessario prospettare le stesse nel corso del complesso iter effettuato dalla Giunta,  articolato in ben sei sedute.

Il relatore CASSON (PD) dichiara di non nutrire alcuna contrarietà rispetto alla proposta, formulata dal senatore Ferrara,  di acquisizione dell’ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e degli atti richiamati nell’ambito della stessa), come pure su una delle proposte del senatore Augello, volta all’acquisizione di tutte le ordinanze riguardanti ulteriori richieste di proroga delle indagini stesse (con i relativi atti richiamati), salvo che tale documentazione risulti già presente tra quella a disposizione della Giunta.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di trasmettere al Presidente del Senato la richiesta volta all’acquisizione, dall’autorità giudiziaria competente, dell’ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e degli atti richiamati nell’ambito della stessa), come pure di tutte le ordinanze riguardanti ulteriori richieste di proroga delle indagini stesse (con i relativi atti richiamati), salvo che tale documentazione risulti già presente tra quella a disposizione della Giunta.

La Giunta approva a maggioranza la proposta di integrazione istruttoria  in questione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Leggi la prima parte QUI 

Leggi la seconda parte QUI

Leggi QUI  la domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP

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