La Giunta delle immunità parlamentari rallenta l’autorizzazione per l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del senatore A. Azzollini. (Prima parte)

Nella seduta della Giunta, delle elezioni e delle immunità parlamentari, dell’11 Marzo 2014 il Presidente Dario Stefano cede la parola al relatore Senatore CASSON (PD), il quale informa che in data 29 gennaio 2014 il Presidente del Senato ha deferito alla stessa Giunta la domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP), trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani il 21 gennaio 2014 (Doc. IV, n. 5).

Evidenzia altresì che la richiesta di autorizzazione in esame, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, concerne l’intercettazione di dieci conversazioni telefoniche registrate tra il 4 maggio 2010 e il 6 ottobre 2011 (sette ai primi di maggio 2010; due a settembre 2011 e una a ottobre 2011). Si precisa preliminarmente che il giudice per le indagini preliminari ha invece ritenuto inutilizzabili i tabulati telefonici di utenza sottoposta a intercettazione – relativi a tre tentativi di chiamata da parte di utenza intestata al senatore Azzollini – effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il pubblico ministero richiedeva l’autorizzazione all’utilizzo.

La richiesta si colloca nell’ambito di due procedimenti penali pendenti nei confronti del senatore Azzollini, in concorso con altri imputati, che riguardano i lavori di realizzazione nel nuovo porto commerciale di Molfetta, vicenda svoltasi tra il settembre 2006, quando il progetto definitivo dell’opera pubblica fu validato, e l’ottobre del 2012, quando il senatore si dimise da sindaco del comune di Molfetta. Il senatore Azzollini, agendo in qualità di sindaco del comune di Molfetta, è accusato dall’autorità giudiziaria di aver commesso, in concorso con altri, oltre ad una serie di reati di abuso di ufficio di cui all’articolo 323 del codice penale – con correlativi gravi danni per il comune di Molfetta – anche i seguenti reati:

articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere), perché promuoveva, costituiva e organizzava un’associazione allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, e contro la pubblica amministrazione collegati ai procedimenti amministrativi per la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta e ai finanziamenti pubblici concessi a tal fine al comune di Molfetta (2006-2012);

reati previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) e dalla legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), perché dava luogo ai lavori per il nuovo porto commerciale di Molfetta (progetto esecutivo originario deliberato dalla Giunta comunale di Molfetta il 13 febbraio 2008) in aree sottoposte a vincolo storico-paesaggistico, a vincolo ambientale-naturalistico, a vincolo idrologico e tutelate dal PUTT Puglia (Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio della regione Puglia);

reati contemplati dalla legge n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto n. 773 del 1931), perché ometteva di valutare i rischi e di predisporre le relative misure di sicurezza in relazione all’eccezionale numero di ordigni presenti sui fondali delle aree oggetto dei lavori per il nuovo porto commerciale di Molfetta;

articoli 323, 479 e 640-bis del codice penale (abuso d’ufficio, falso ideologico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), perché destinava somme, provenienti da finanziamenti statali e finalizzate a finanziare i lavori del porto, al pagamento delle spese correnti a vantaggio di privati, occultava tali distrazioni, presentava false rendicontazioni onde permettere al comune di continuare a ricevere tali finanziamenti, alterava i bilanci e attestava falsamente il rispetto del patto di stabilità;

articolo 479 del codice penale, perché attestava il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2010 riportante un falso avanzo di amministrazione e induceva la Giunta comunale ad approvare tale rendiconto e ad approvare il bilancio di previsione per il 2012, dando atto, falsamente, che il comune non risultava deficitario;

articolo 640-bis del codice penale, perché ometteva di comunicare agli enti eroganti e agli enti deputati al controllo la pratica impossibilità di procedere nei lavori per il porto a causa della rilevante quantità di ordigni bellici presente sul fondale e consentiva al comune di Molfetta di conseguire e trattenere indebitamente pubblici finanziamenti ed erogazioni una tantum (dal 2009);

articoli 479 e 640-bis del codice penale, perché produceva una rendicontazione falsa e raggirante nella scheda descrittiva dei lavori fornita al Ministero dell’interno, omettendo di aver ricevuto contributi pubblici superiori alle necessità e inducendo con tale comportamento in errore il Ministero (novembre 2011);

articolo 479 del codice penale, perché attestava falsamente il rispetto del patto di stabilità del comune di Molfetta per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Secondo l’accusa, il senatore Azzollini ha agito anche abusando dei poteri di senatore e di Presidente della Commissione bilancio del Senato, commettendo il reato di cui all’articolo 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). Lo stesso, in particolare, avrebbe usato violenza morale nei confronti di un ricercatore dell’ISPRA e dei componenti il Comitato tecnico scientifico per il risanamento delle aree portuali del Basso Adriatico, affinché i lavori di prospezione cominciassero nel porto di Molfetta (giugno 2008). Tale reato si è prescritto il 30 giugno 2013.

Inoltre, sempre abusando dei poteri di senatore e di Presidente della Commissione bilancio del Senato, avrebbe usato violenza morale nei confronti del dirigente del servizio ecologia della Regione Puglia al fine di ottenere l’autorizzazione al dragaggio dei fondali interessati dalla realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta (maggio 2010).

Il relatore evidenzia inoltre che il giudice per le indagini preliminari ha accolto l’istanza del pubblico ministero per l’inoltro al Senato della Repubblica della richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Azzollini, rigettando invece, come precedentemente sottolineato, l’istanza avanzata dalla Procura di utilizzazione dei tabulati telefonici.

La difesa del senatore Azzollini ha eccepito la violazione dell’articolo 4 della legge n. 140 del 2003, come pure alcune nullità di tipo procedurale. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato le eccezioni procedurali, fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 per evidenziare come nel caso di specie non trovi applicazione l’articolo 4 della legge n. 140 del 2003 (relativo alle intercettazioni dirette), quanto l’articolo 6 della stessa legge (relativo alle intercettazioni effettuate su utenze di terzi).

Il giudice per le indagini preliminari precisa inoltre che la richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni telefoniche ha oggetto un’utenza in uso a Vincenzo Balducci ed è stata concessa non per il reato di abuso d’ufficio, quanto per quello di associazione a delinquere, turbativa d’asta, frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Il relatore fa presente che le telefonate sull’utenza del signor Balducci sono state effettuate dal 4 al 6 maggio 2010 e che il senatore Azzollini, iscritto nel registro degli indagati per il reato di abuso d’ufficio in data 16 marzo 2009, veniva iscritto il 30 aprile 2012 anche per i reati di truffa e truffa aggravata, mentre il 5 agosto 2013 veniva iscritto per il reato di associazione a delinquere.

Su un’utenza intestata alla Cooperativa muratori e cementisti, in uso al signor Calderoni, è stato poi richiesto l’utilizzo di intercettazioni telefoniche relativamente a due telefonate, effettuate il 4 maggio 2010.

Tutto ciò premesso in sede di esposizione preliminare dei fatti, il relatore si riserva di formulare la proposta conclusiva dopo la scadenza del termine per la presentazione da parte del senatore Azzollini di eventuali memorie scritte, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, e dopo l’eventuale audizione dello stesso. Nella seduta del 25 Marzo 2014, la Giunta ascolta il senatore AZZOLLINI (NCD), il quale preliminarmente consegna agli atti una memoria riassuntiva e poi svolge le proprie argomentazioni difensive, finalizzate a prospettare l’assenza del requisito di casualità delle intercettazioni in questione, come pure la mancanza del requisito di necessità delle stesse. Consegna infine agli atti un’ulteriore memoria difensiva, alla quale sono allegati dodici documenti, precisando che la stessa analizza in maniera più dettagliata i profili indicati sinteticamente nella memoria riassuntiva precedentemente citata. La seduta è aggiornata.

(Prima parte)

Leggi QUI  la domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP

 

 

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