Palazzine “A. Fontana”. Il testo dell’esposto a cui lo Stato non ha mai risposto – PF.2

di Matteo d’Ingeo – seconda puntata

L’esposto che segue è stato inviato nel Giugno 2006. A Molfetta, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri, allora Maggiore Paolo Vincenzoni, aveva relazionato alla Procura di Trani (diretta dal dott. Nicola Barbera) e al P.M. dott. Antonio Savasta che aveva già aperto un altro fascicolo. Di questo esposto non ho mai avuto riscontri, né sono stato mai avvisato dell’eventuale archiviazione. Sono stato convocato solo il 10 novembre 2009 come teste e persona informata dei fatti in un processo parallelo presso il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta. Quel giorno, dopo parecchie ore di attesa nello spazio del Tribunale riservato ai testi, mi avvisarono che potevo tornare a casa perché il Pm e gli avvocati difensori avevano rinunciato al mio esame. Allora compresi già che quella storia sarebbe stata insabbiata senza avere colpevoli. E la storia mi ha dato ragione.

Molfetta, 19.6.2006  

Ill.mo Signor Ministro per le Infrastrutture On. Antonio di Pietro – Piazzale Porta Pia, 1 – 00198 ROMA

Ill.mo Signor Prefetto di Bari – Piazza Libertà, 1 – 70100 – Bari

Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica di Trani – c/o Comando Compagnia Carabinieri – Molfetta

Oggetto: Esposto sulla demolizione delle palazzine sul prolungamento di via Aldo Fontana a Molfetta.

Il sottoscritto Matteo d’Ingeo, in qualità di ex consigliere Comunale e persona informata dei fatti, già interrogato presso la Compagnia Carabinieri di Molfetta nel gennaio 2004, in seguito agli sviluppi della vicenda delle palazzine costruite sul prolungamento della via A. Fontana, espone quanto segue.

Premesso che:

– con istanza pervenuta al Comune di Molfetta l’8 luglio 1988 prot.n.25361, la società ITALCO S.p.a., con sede in Molfetta, collocata dal Comitato Esecutivo CER nel gruppo dei piani operativi di fattibilità (POF) relativi ai programmi di “edilizia sperimentale” agevolata previsti dall’art 4 della legge 94/’82, chiese l’assegnazione di un suolo nell’ambito del PEEP per la realizzazione di un complesso edilizio di cinquanta alloggi, dei quali venti da 45mq., quindici da 70 mq. e quindici da 90 mq.;

– con atto del notaio Olga Camata del 4 dicembre 1992 n.7680 di rep. e n.959 di raccolta, trascritto a Trani il 21 dicembre 1992 al n.19229 reg. part. e al n. 23833 reg. gen., registrato a Bari il 23 dicembre 1992, fu stipulata convenzione tra il Comune di Molfetta e la società ITALCO S.r.l. per la cessione del diritto di superficie sull’area di mq.2902 in catasto al foglio 17, particelle 168, 235 e 236, neo formate 409, 411 e 414;

– il Comune di Molfetta rilasciò alla società ITALCO S.r.l. la concessione edilizia n. 2510, in data 31.12.1992;

– con la delibera di G.M. del 12 maggio 1994 n.532, il Comune di Molfetta modificò l’atto di convenzione già intercorso, per integrazione del prezzo di vendita degli alloggi; dal Comune di Molfetta l’assenso relativamente ai preliminari di vendita posti in essere dalla società ITALCO S.r.l. e rilasciata la concessione edilizia di variante del 27 febbraio 1996 n.3199, emesso il certificato di collaudo statico dall’Ing. Angelo Lobefaro di Bari il 24 novembre 1997 e rilasciata la concessione edilizia di variante del 12 marzo 1998 n.5500, interveniva il certificato di collaudo finale dell’Ing. Leonardo De Gennaro del 17 maggio 1998 ed infine il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – CER del 29 novembre 1999 n.71 di approvazione della variante del programma definitivo di intervento per la realizzazione di cinquanta alloggi nel Comune di Molfetta, attuato dalla società Italco;

– i suddetti cinquanta alloggi, facenti parte degli edifici siti in Molfetta al Prolungamento Via Aldo Fontana civici 13, 15, 18, 22 e 23, sono stati realizzati con strutture portanti orizzontali in acciaio, compresi i ferri di armatura del calcestruzzo;

– i suddetti immobili sono stati acquistati in diritto di superficie da privati cittadini, mentre la ITALCO srl (già ITALCO SpA), società costruttrice – venditrice degli stessi, è rimasta proprietaria superficiaria di parti residue della costruzione, e precisamente del secondo piano interrato posto sotto le palazzine civici 15 e 23 ad eccezione di tre boxes in catasto al foglio 16, particella 409 sub.98 e 99 e 100 e del primo piano interrato, foglio 16, particella 409 sub.54;

– dopo pochi anni dalla costruzione, gli immobili in questione sono stati aggrediti da gravi fenomeni di degrado localizzati sull’intradosso delle solette dei balconi, dei solai interni alle abitazioni e sui muri perimetrali del fabbricato;

– per tali fatti i condomini hanno ripetutamente adito l’Autorità Giudiziaria civile, instaurando giudizi tuttora pendenti davanti al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta, precisamente quello n.18055/01 R.G., al quale sono riuniti quelli contrassegnati dai nn. 18199/01, 18200/01, 18133/01, 18134/01, 18135/01, 18136/01 e 18137/01 R.G., contro la società ITALCO S.r.l., nei quali risultano già depositati una consulenza tecnica d’ufficio e successivi chiarimenti del Prof.Ing. Vincenzo Di Paola, nonché i giudizi iscritti ai nn.18060/02, 18203/02 e 18215/02 RG, contro la società ITALCO S.r.l., Calò Giuseppe, ausiliario della ITALCO srl e titolare dell’omonima impresa esecutrice delle opere, ing. Leonardo De Gennaro, progettista e direttore dei lavori, Sidercad SpA, autrice del progetto e dei calcoli della struttura spaziale in ferro, e, quanto agli ultimi due giudizi, anche in danno di Cemit srl, esecutrice della struttura in muratura ed in acciaio delle palazzine, Sas Presider Prelavorazioni Siderurgiche dei Flli D.& F. Lombardi, fornitrice degli acciai utilizzati nelle costruzioni, e di Italia soc. coop. a rl., esecutrice di lavori di carpenteria edile);

– il Sindaco del Comune di Molfetta ha ordinato lo sgombero delle palazzine contrassegnate dai civici 23 e 15 con ordinanze del 25.11.2002 n.ri 46209 e 46210;

– il Comune di Molfetta, acquisita anche la consulenza scientifica del 26 luglio 2004 del Prof.Ing. M. Mezzina, Preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Bari, e la perizia del 30 luglio 2004 del Prof. Ing. Armando Albi-Marini, incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani nell’ambito di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, ha disposto lo sgombero delle altre tre palazzine civici 22, 18 e 13, giusta ordinanze del 7 ottobre 2004 nn.43978 e 43980;

– le consulenze sopra indicate “suggeriscono” l’opportunità di procedere all’abbattimento ed alla ricostruzione degli edifici in oggetto; il Sindaco per la natura, l’atipicità e vastità del fenomeno, nella qualità di Autorità locale di protezione civile, ha richiesto l’intervento della Regione e dello Stato per far fronte all’emergenza che coinvolge ben 50 famiglie;

– la legge 376/2003 ha indicato il Comune di Molfetta quale destinatario di un finanziamento pubblico di complessivi Euro 4.500.000,00 per le palazzine “Aldo Fontana”, da versarsi in tre tranches di Euro 1.500.000,00 (un milione-cinquecentomila virgola zero-zero) ciascuna, rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005;

– i condomini, ciascuno per i propri diritti, hanno già “deliberato” di abbattere gli edifici e di procedere alla loro integrale ricostruzione utilizzando i fondi della suddetta legge statale.

Considerato che:

– la società ITALCO S.P.A. nel 1988 ha beneficiato di un Finanziamento pubblico del Ministero dei lavori Pubblici pari a circa £.1.500.000.000 per la realizzazione di un complesso edilizio, in oggetto, di cinquanta alloggi, dei quali venti da 45mq., quindici da 70 mq. e quindici da 90 mq.;

il progetto iniziale non è mai stato rispettato e i manufatti finali sono sostanzialmente difformi dal progetto che il Ministero ha finanziato; sono state concesse nel tempo numerose concessioni edilizie a “sanatoria” creando anche volumetrie non previste che hanno rappresentato un vantaggio economico per l’impresa costruttrice;

– con ordinanze n.30139 e n.30140 del 27.08.2001 venne disposta la rimozione di parti cadenti e l’adozione di presidi precauzionali presso gli edifici siti in Via Prolungamento A. Fontana civici nn. 15 e 23, al fine di scongiurare i pericoli per la pubblica incolumità derivanti dalla caduta di eventuali calcinacci ovvero copriferro in calcestruzzo;

– in data 6.11.2002 il Dirigente del Settore LL.PP., ing. Balducci, unitamente all’ing. Leonardo De Gennaro ed all’ing. Parisi esperirono sopralluogo osservando all’interno degli appartamenti situazioni anomale in corrispondenza delle travi in acciaio.

– A seguito di tali situazioni anomale per fabbricati di nuova costruzione, l’Amministrazione Comunale, di concerto con l’UTC, ritenne di richiedere l’autorevole consulenza di un esperto in strutture metalliche, nella persona del prof.ing. Mauro Mezzina, Preside della Facoltà di architettura dell’Università di Bari.

– in data 15.11.2002 fu disposto sopralluogo congiunto tra gli ingegneri comunali, professori universitari ed il Comandante VV.F., a tutte le palazzine contraddistinte dai civici 13, 15, 18, 22 e 23.

– dalle relazioni in data 15.11.2002 e 17.11.2002 a firma del Prof. Mezzina Mauro, consulente incaricato dal Comune unitamente al Prof. Calogero Dentamaro, del Comandante Provinciale dei VV.F. di Bari Ing. Giovanni Mincunco e dell’Ing. Balducci, Dirigente Settore LL.PP. del Comune, dalle quali si rilevò la necessità di attuare urgentemente presso i fabbricati contraddistinti dai civici 15 e 23 presidi precauzionali indispensabili per scongiurare pericoli di collasso localizzato e consentirne comunque la presenza di persone in totale sicurezza, mentre per le altre palazzine veniva consigliato di attuare una permanente osservazione;

– per tale effetto furono emanate le ordinanze nn. 45372 e 45373 del 18.11.2002, di attuazione dei precisati presidi precauzionali;

– nell’incontro tenutosi il 21.11.2002 tra i tecnici dei condomini 15 e 23 (Ing. Nappi Raffaele e Ing. Sallustio A. Antonio), che dovevano predisporre il progetto relativo al puntellamento, e i tecnici per parte del Comune (Prof. Mezzina, Ing. Dentamaro e Ing. Balducci), emerse che la presenza dei nuclei familiari negli appartamenti era incompatibile con l’installazione dei puntelli;

– stante la necessità di tutelare l’incolumità degli abitanti delle palazzine civici 15 e 23, più degradate rispetto alle altre tre palazzine, in data 25.11.2002, furono emanate le ordinanze di sgombero da persone e cose n.46209 e n.46210;

– per i rimanenti fabbricati, contraddistinti dai civici 13, 18 e 22, anch’essi interessati dagli stessi fenomeni, sia pure meno accentuati, ma suscettibili di aggravamento in quanto costruiti contemporaneamente e con la stessa tipologia costruttiva dei due fabbricati sgomberati, l’Ufficio Tecnico Comunale e i consulenti tecnici hanno disposto un attento e costante monitoraggio per osservare gli sviluppi dei fenomeni corrosivi e le fessurazioni, con adozione di tutti i presidi necessari per scongiurare ogni pericolo per la incolumità degli abitanti. In conseguenza, in data 02.12.2002 furono emanate le ordinanze n.47201, n.47204 e n.47207 di attuazione dei presidi precauzionali nei fabbricati n.13, 18 e 22;

– in data 09.12.2002 i tecnici incaricati Prof. Mauro Mezzina, Prof. Calogero Dentamaro e Prof.ssa Giuseppina Uva hanno redatto una relazione tecnica dello stato dei luoghi, le cui risultanze possono essere così riassunte: “…Per le palazzine ai numeri civici 15 e 23, l’entità dei quadri fessurativi evidenziati durante il sopralluogo impone interventi urgenti ed indifferibili mirati alla definitiva eliminazione delle cause dei dissesti attualmente in atto e al ripristino delle condizioni di funzionalità degli edifici. L’entità di tali interventi dipenderà dai risultati delle successive indagini di consistenza che dovranno essere estese a tutte le parti degli edifici, e comporteranno la realizzazione di saggi estesi ed invasivi. Occorre innanzitutto verificare la gravità e l’estensione del fenomeno corrosivo riscontrato nelle zone esaminate, ed escludere una grave compromissione degli elementi metallici prima di procedere ad eventuali interventi. Le azioni appena menzionate, già troppo a lungo rimandate – considerando che già da qualche anno sono in atto accertamenti di diversa natura in merito allo stato degli edifici – non sono compatibili con la presenza degli abitanti e il normale utilizzo degli appartamenti. Considerando tutti questi elementi, ed in particolare l’anomalo ed eccezionale livello di corrosione raggiunto dalle armature e dai profilati delle strutture di orizzontamento, si ritiene che la natura e l’estensività delle operazioni di ispezione, analisi ed intervento non siano compatibili con la sicurezza degli abitanti. ….La particolare natura dei fenomeni in atto impone anche negli ultimi tre casi una approfondita indagine conoscitiva. Occorre accertare se i fenomeni sono dello stesso tipo di quelli che hanno condotto gli altri due edifici nella grave situazione attuale, verificarne lo stadio di avanzamento e valutare la possibilità di attuare interventi che arrestino, innanzitutto, la progressione del fenomeno di degrado corrosivo, condizione indispensabile per poter prevedere efficaci opere di ripristino. Infatti, se le indagini confermassero la presenza diffusa di ossidazione delle armature in un grado ancora accettabile, occorre provvedere alla rimozione delle condizioni che hanno favorito la corrosione o qualora ciò risultasse impossibile, studiare la possibilità di protezione attiva degli elementi metallici. …. Per tutte e cinque le palazzine, considerando lo stato di dissesto in cui versano i balconi ed il relativo pericolo di caduta di calcinacci, è consigliata la rimozione degli elementi a rischio di distacco con protezione da ulteriori rischi di caduta di materiale, e si consiglia di evitare l’utilizzo degli stessi fino a completa eliminazione dei rischi suddetti. …”

– con delibera n. 224 del 5.6.2003 la Giunta Comunale chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento ai fabbricati dei civici nn. 13, 15, 18, 22 e 23 di Prolungamento di Via A. Fontana, la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 2 (lett. c) e 5 (1° comma) della legge 24.02.1992 n.225, trattandosi di una situazione che, per intensità ed estensione, deve necessariamente essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari.

– nella lettera di accompagnamento, alla delibera di G.M. n.224 del 5.6.2003, del 30.6.2003 prot. 29108, il Sindaco Tommaso Minervini dichiara: –  I fabbricati, come risulta dalle relazione dei consulenti del Comune e dalla perizia del C.T.U., pur essendo stati realizzati appena da sette anni (ultimati il 27.11.1995 e collaudati il 10.11.1996) sono interessati da “invecchiamento precoce, da costituire un fenomeno di assoluta eccezionalità e straordinarietà mai osservato prima in nessuna parte del mondo. In conseguenza, i fabbricati dovranno essere oggetto di consistenti interventi edilizi riguardanti la demolizione e ricostruzione, con la conseguente necessità di trovare sistemazione alle n. 50 famiglie per un periodo prevedibilmente lungo – ;

– il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell’art. 2 della legge del 29 dicembre 2003 n. 376, recante “Finanziamento di interventi per opere pubbliche” ha previsto uno stanziamento a favore del Comune di Molfetta di ¤. 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per la realizzazione dell’intervento. ” Palazzine ” A. Fontana“; e nel disciplinare, stipulato tra il Comune e il Ministero si legge all’art.3 – Condizioni specifiche- L’Ente (Comune di Molfetta) assicura che non sussistono impedimenti di sorta all’esecuzione delle opere anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

– la Giunta Comunale ha approvato, in data 14.7.2005 con delibera n. 159, uno schema di convenzione tra il Comune di molfetta e i titolari della proprietà superficiaria delle unità immobiliari delle palazzine di prol. Fontana. Autorizzazione al Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Vincenzo Balducci alla stipula della convenzione.

Detta convenzione così recita:

– ARTICOLO 1 – Oggetto della Convenzione

– La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Molfetta, da una parte, ed i titolari dei diritti di superficie su tutte le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati posti in Molfetta al Prolungamento di Via Aldo Fontana civici 13, 15, 23, 18 e 22, intesi alla demolizione e ricostruzione dei predetti fabbricati.

 ART. 2 – Demolizione

– Tutti i superficiari autorizzano il Comune, che accetta, a procedere alla demolizione degli edifici di cui all’articolo 1 e conferiscono all’Ente tutti i poteri e facoltà necessari a sovrintendere in piena autonomia a tutte le fasi del procedimento di demolizione, fra cui, anche se a titolo meramente esemplificativo, quello di commettere la progettazione e la direzione lavori, di conferire l’appalto alle imprese a designarsi, di pagare il corrispettivo all’appaltatore, e di fare quant’altro necessario alla realizzazione della finalità, il tutto nei limiti delle risorse di cui al successivo articolo 4 e salvo quanto precisato qui di seguito. I lavori di demolizione dovranno essere eseguiti da soggetto qualificato, scelto dal Comune a seguito di pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di ogni ingerenza da parte dei condomini.

Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo, ai sensi di quanto previsto dagli artt.19, comma 4, e 21, comma 1, lett. b) della legge 109/94 e successive modificazioni, mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. I titolari del diritto di superficie, ad eccezione della curatela fallimentare ITAL.CO S.r.l., gravati da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ad esonero di ogni responsabilità da parte del Comune, sono obbligati ad ottenere il consenso scritto da parte dei creditori iscritti prima che si proceda alla demolizione.

ARTICOLO 3 – RICOSTRUZIONE

– I titolari dei diritti di superficie, autorizzano il Comune, che accetta, a procedere alla ricostruzione degli edifici di cui in premessa, e gli conferiscono tutti i poteri e facoltà relativi, fra cui, anche se a titolo meramente esemplificativo, quelli di curare la progettazione, il conferimento dell’appalto alle imprese a designarsi, il controllo dell’esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte ed il collaudo, il tutto nei limiti delle risorse di cui al successivo articolo 4 e salve le precisazioni qui di seguito.

I lavori di ricostruzione saranno eseguiti da soggetto qualificato scelto dal Comune a seguito di pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, comma 4, e 21, comma 1, lett. b) della legge 109/94 e successive modificazioni, mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

I fabbricati saranno ricostruiti in modo esattamente eguale a quello originario, ma con tecniche tradizionali e criteri costruttivi attuali, compatibilmente con le mutate tecniche costruttive, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici e della disciplina urbanistico-edilizia, senza modificazione alcuna di superfici chiuse e volumi, salve le seguenti precisazioni:

  1. A) Le tavolette dei balconi saranno più larghe di circa 50cm, essendo le loro attuali dimensioni insufficienti alla fruizione degli sporti;
  2. B) Le rampe di accesso ai seminterrati dei fabbricati con ingressi dai civici 15 e 23, attualmente in numero di due, saranno unificate.

ARTICOLO 4 – RISORSE

Gli oneri economici dei procedimenti di demolizione e di ricostruzione dei fabbricati saranno affrontati mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla Legge 376/03, pari ad Euro 4.500.000,00 che verranno impiegati per le predette finalità nella loro interezza.

L’impegno economico-finanziario del Comune è limitato solo ed esclusivamente alla erogazione del finanziamento pubblico di cui alla predetta legge effettivamente accreditato dallo Stato. Per l’ipotesi in cui esso non sia sufficiente al completamento dei fabbricati e delle singole porzioni di essi con grado di finitura tale da consentire l’abitabilità e l’agibilità viene espressamente convenuto che esso completamento possa essere portato a termine dai singoli titolari del diritto di superficie a loro cura e spese.

Il Comune s’impegna a portare le costruzioni di tutte le singole unità immobiliari ad uno stesso grado di finitura al fine di evitare ingiustificati vantaggi o svantaggi per i singoli superficiari;

– il Comune di Molfetta, nella persona dell’Ing. Balducci Vincenzo con nota n. 0037735 dell’11.8.2005, diffidava tutti i proprietari delle Palazzine, ad adempiere alle ordinanze sindacali nn. 43978 e 43980 del 7.10.2004. con le dette ordinanze il Sindaco ordinava agli stessi proprietari delle palazzine, fra le altre prescrizioni, di provvedere senza indugio ed in solido al ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici di rispettiva competenza affinchè non fosse pregiudicata la staticità degli edifici adiacenti e circostanti non interessati al fenomeno in questione (il punto 2 dell’ordinanza recitava ancora… -” nonché la sicurezza della circolazione stradale degli abitanti della zona e quindi garantire, comunque e dovunque, la pubblica e privata incolumità con assunzione di completa responsabilità per tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose, anche ai sensi dell’art. 2053 del Codici Civile oltre che del Codice penale.”).

Inoltre l’ordinanza prevedeva:

  • Di comunicare per iscritto all’Ing. Enzo Balducci, Capo settore Lavori pubblici e responsabile della Protezione Civile., entro 48 dalla notifica della presente ordinanza, il nome del tecnico abilitato, di fiducia del condominio che terrà costantemente monitorato il fenomeno segnalando allo stesso ingegnere comunale sino alla completa eliminazione del pericolo anche potenziale per la pubblica e privata incolumità.
  • E’ fatto obbligo, ai soggetti su indicati. di provvedere immediatamente alla redazione di un apposito progetto esecutivo che dettagli gli interventi statici previsti per il ripristino delle condizioni di sicurezza acquisendo sullo stesso i pareri di rito ( Ufficio Tecnico Comunale, Vigili del Fuoco, ecc) Il progetto esecutivo deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, mentre i lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni di agibilità ed abitabilità, entro i successivi 60 giorni.
  • In caso di inadempienza i lavori saranno eseguiti in danno dei responsabili direttamente dal Comune ed in linea con le indicazioni di cui alla consulenza scientifica del prof. Mauro Mezzina, con recupero forzoso delle spese anticipate a carico dei responsabili che saranno individuati dall’Autorità Giudiziaria.

La diffida dell’11.8.2005 continuava – “Il procedimento risulta ancora sospeso e l’ordinanza a tutt’oggi risulta disattesa. Non essendo più possibile tollerare tale situazione, si diffidano le SS.LL. ad adempiere a quanto ordinato con la succitata ordinanza sindacale, ponendo in essere i presidi richiesti, assegnando i termini di 30 giorni dalla notifica della presente, non osservando il quale si procederà d’autorità a spese e danno delle SS.LL. salva e impregiudicata l’eventuale azione penale e nel contempo si procederà secondo quanto disposto al punto 6. della citata ordinanza. Pertanto, decorso inutilmente il tempo assegnato e, anche in mancanza della unanime sottoscrizione della convenzione, si procederà alla demolizione e ricostruzione delle palazzine in linea con quanto stabilito dagli art. 2 e 3 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione della G.C. n. 159 del 14.7.2005;

– con ordinanze di Polizia Municipale, n.44.424 del 19.09.2005 e n. 46.070 del 26.09.2005, è stata interdetta la circolazione veicolare e pedonale in via prolungamento A. Fontana in seguito a comunicazioni verbali dell’ U.T.C. del 19.9.2005 e scritte del 20.9.2005. Tali comunicazioni annunciavano, nel primo caso, che alcune ditte individuate dall’U.T.C. dovevano effettuare lavori alle palazzine ai civici 18 e 22, nel secondo caso, si comunicava che si intendeva chiudere al traffico la zona, in esecuzione della delibera n. 414/2004 che approvava il progetto esecutivo di demolizione delle palazzine 13-15-18-22 e 23 di via prolungamento A.Fontana (in entrambi i casi non si parla del soggetto che ordina la demolizione);

in data 22.09.2005 il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Savasta invia una nota al Comune di Molfetta con cui si chiede di relazionare sull’operato dell’ufficio settore lavori pubblici e di procedere alla rimozione del pericolo ove non siano stati effettuati tutti i lavori di demolizione e di interventi urgenti così come indicati nella nota proveniente dall’ufficio lavori pubblici del 14.12.2004 n. 0056668.

  • Nei giorni successivi alle suddette ordinanze e alla nota della Procura comincia la demolizione delle palazzine 18 e 22.

Per quanto esposto nelle premesse e successive considerazioni si chiede alle SS.VV. di verificare nell’ambito delle rispettive competenze, i seguenti fatti:

1)  Può lo Stato finanziare due volte la stessa opera, con finalità diverse?

  • Nel primo caso il Ministero dei Lavori Pubblici concede alla ditta ITALCO di Molfetta un contributo di circa 1.450.000.000 di Lire nel 1988 per la realizzazione di 50 alloggi di edilizia residenziale sperimentale.
  • Nel secondo caso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell’art. 2 della legge del 29 dicembre 2003 n. 376, recante “Finanziamento di interventi per opere pubbliche” ha previsto uno stanziamento a favore del Comune di Molfetta di €. 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per la realizzazione dell’intervento  Palazzine ” A. Fontana”.

2)  Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è a conoscenza del tipo di intervento che ha finanziato con la legge 376/2003, sotto il nome di Palazzine ” A. Fontana “?

  • Le Palazzine “A. Fontana” sono cosa diversa dalle “palazzine 13-15-18-22 e 23 sul prolungamento di via A. Fontana”, e sicuramente non sono opere pubbliche così come tutte le opere finanziate dalla legge 376/2003.
  • Nel disciplinare N. B3/7165 del 3.6.2004 stipulato tra Ministero e Comune di Molfetta per la gestione dei finanziamenti, all’art. 3 (Condizioni specifiche) il Comune assicura “che non sussistono impedimenti di sorta all’esecuzione delle opere anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità…”. Invece gli impedimenti ci sono, perché le palazzine sono di proprietà di 50 famiglie che hanno acquistato dall’ITALCO i loro appartamenti, e quindi non si tratta di abbattere e ricostruire un’opera di pubblica utilità ma di un’opera privata che non ha nulla a che fare con la legge 376/2003.

3)  Il Senatore Antonio Azzollini, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio del Ministero, quando ha esaminato il provvedimento riguardante la legge 376/2003 era consapevole che le Palazzine ” A. Fontana” non erano un’opera pubblica da poter finanziare?

  • Infatti il Sen. Antonio Azzollini era già assessore nel 1994, quando la sua Giunta Comunale con il Sindaco Annalisa Altomare, accolse la richiesta dell’ITALCO di modificare l’atto di convenzione già intercorso, prevedendo l’aumento del prezzo degli alloggi. La delibera in questione n. 532 del 12.5.1994, modificava l’atto di convenzione n. 7680 del 4.12.1992.
  • La richiesta avanzata dall’ITALCO, di aumento del costo degli alloggi, era dovuta allo straordinario ed imprevisto costo delle fondamenta, che dovevano sorgere in un fondo lama “argilloso e siltoso” che una relazione geologica aveva evidenziato, solo dopo la scelta del sito edificatorio.

4)  Con delibera n. 224 del 5.6.2003, la Giunta Comunale, chiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento ai fabbricati dei civici nn. 13, 15, 18, 22 e 23 di Prolungamento di Via A. Fontana, la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 2 (lett. c) e 5 (1° comma) della legge 24.02.1992 n.225, dichiarava il vero o il falso?

  • I fenomeni di “assoluta eccezionalità e straordinarietà mai osservati prima in nessuna parte del mondo” e “l’invecchiamento” precoce che ha interessato le palazzine, così come dichiara il Sindaco, non possono giustificare la richiesta della dichiarazione dello stato d’emergenza e considerare gli eventi delle palazzine una catastrofe o calamità naturale. Il Sindaco, gli assessori, il Senatore Azzollini, il segretario comunale e gli inquilini stessi sanno bene che i veri responsabili dell’incidente in corso alle palazzine sono i costruttori, il direttore dei lavori e chiunque abbia contribuito a sottacere le vere cause dell’evento connesso all’attività umana. Oppure, se qualche responsabilità la si vuole attribuire alla natura, si dovrebbe indagare sul fatto che le palazzine non potevano essere costruite sul fondo di una lama costituito da terreno argilloso e siltoso, attraversato da solchi erosivi carsici che si ingrossano in concomitanza di significativi eventi alluvionali, e poco idoneo alla costruzione.

5)  Il Sindaco Tommaso Minervini e la Giunta Comunale come hanno potuto chiedere l’intervento Governativo, con la delibera n. 224 del 5.6.2003 e la nota n. 29108 del 30.6.2003, senza essere proprietari degli alloggi di cui si chiedeva l’abbattimento e la ricostruzione?

6)  Perché, dopo aver ottenuto i finanziamenti governativi con la legge 376 del 29 dicembre 2003, il Comune di Molfetta acquisisce anche la consulenza scientifica, del 26 luglio 2004, del Prof. Ing. M. Mezzina, Preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Bari che “suggeriscel’opportunità di procedere all’abbattimento ed alla ricostruzione degli edifici in oggetto?

7)  Se la Procura di Trani con la perizia del 30 luglio 2004, del Prof. Ing. Armando Albi-Marini, incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha disposto lo sgombero delle altre tre palazzine, civici 22, 18 e 13, a cui si è dato seguito con giusta ordinanza del 7 ottobre 2004 nn.43978 e 43980, come ha potuto il Comune di Molfetta deciderne l’abbattimento delle stesse già dal giugno 2003, senza averne la certezza tecnica?

8)  Perché non sono state tenute in considerazione le relazioni e le segnalazioni dell’Ing. De Musso Salvatore, tecnico incaricato di monitorare mensilmente la palazzina n.13? Perché lo stesso Ing. Salvatore De Musso, proprietario di un immobile della palazzina 13,  non ha firmato la convenzione tra Comune di Molfetta e i proprietari delle abitazioni sul Prolungamento di Via A. Fontana, per abbatterle e ricostruirle con i fondi della Lg. 376/2003?

9)  A quale titolo il Senatore Azzollini, insieme ad alcuni suoi uomini di fiducia, hanno presenziato in questi ultimi due anni, a riunioni condominiali delle palazzine in oggetto, “convincendo” i proprietari a firmare una convenzione in cui si autorizzava il Comune a procedere alla demolizione e ricostruzione delle palazzine?

10) Com’è stato possibile avviare la demolizione delle palazzine senza una vera e propria ordinanza di demolizione?

Pertanto si chiede alle SS.VV. di verificare la sussistenza di possibili responsabilità penali e/o amministrative a carico di politici, pubblici amministratori, tecnici e/o privati cittadini, che stanno utilizzando finanziamenti statali, destinati a costruire opere pubbliche, per abbattere e ricostruire degli alloggi privati.

Inoltre si chiede se le SS.VV intendano:

  • bloccare i lavori di demolizione e nominare un nuovo perito che analizzi le macerie già raccolte per verificare le reali condizioni strutturali e la veridicità di altre indagini peritali che hanno portato all’odierna demolizione e chiariscano in maniera inequivocabile cause e responsabilità;
  • verificare che nel sottosuolo non siano stati chiusi dal cemento delle fondamenta i solchi erosivi che persistono nella zona che risulta essere un fondo lama e zona carsica .

In attesa di riscontri lo scrivente rimane a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e chiede di poter essere avvertito in caso di richiesta di archiviazione del presente procedimento.

Con osservanza

Matteo d’Ingeo

 

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