Il verbale della vergogna protegge il “PresidenteSenatoreExsindaco”

azzollini_kali

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,35.

IMMUNITA’ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta dell’11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell’11 e del 24 giugno, del 1° e del 10 luglio, del 24 settembre e del 1° ottobre 2014.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, invitando ad iscriversi a parlare i senatori interessati ad intervenire.

Il senatore D’ASCOLA (NCD), nel rilevare preliminarmente come l’aspetto riguardante il titolo di reato sia stato considerato erroneamente dirimente ai fini della applicazione, nel caso concreto, delle garanzie previste dall’articolo 68 della Costituzione, sottolinea invece come la linea discriminante in ordine alla utilizzabilità o meno di intercettazioni che coinvolgono un parlamentare resta tracciata sia dalla richiamata norma costituzionale sia, soprattutto, dalla giurisprudenza che si è consolidata sul punto. Si è così distinta la fattispecie delle intercettazioni telefoniche dirette – in quanto riguardanti direttamente un parlamentare – le quali, come tali, sono inutilizzabili senza l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, e, dall’altro lato, si è individuata la fattispecie delle intercettazioni telefoniche indirette, a sua volta classificabile in due sottofattispecie: le intercettazioni indirette in senso stretto e le intercettazioni indirette che più propriamente devono definirsi occasionali e casuali.
Queste due fattispecie danno luogo, infatti, a conseguenze diametralmente opposte: le intercettazioni telefoniche di tipo occasionale e casuale afferiscono ad utenze intestate a soggetti terzi – quindi, non coperti dalla garanzia dell’articolo 68 della Costituzione – utenze sulle quali non era prevedibile l’utilizzabilità e, conseguentemente, il coinvolgimento o la partecipazione del parlamentare. Al contrario, le intercettazioni indirette possono riguardare utenze telefoniche intestate a terzi – soggetti che non rivestono la carica di parlamentare – utenze sulle quali però era prevedibile il rischio di poter captare conversazioni telefoniche che riguardavano un parlamentare che aveva abitudine e consuetudine di rapporti con il soggetto direttamente intercettato. In quest’ultimo caso, pertanto, tutte le volte in cui è configurabile il rischio o la possibilità o la probabilità di intercettare il parlamentare, l’intercettazione stessa dovrebbe essere considerata inutilizzabile.
Ricostruiti in tali termini i criteri che devono essere necessariamente seguiti in merito alla utilizzabilità di intercettazioni che investono un parlamentare, occorre ora verificarne l’applicazione in merito alla vicenda all’esame. A suo avviso non vi è dubbio che si è di fronte ad un caso di intercettazioni telefoniche indirette in senso stretto, poiché fin dall’inizio era sussistente la possibilità di poter intercettare indirettamente il senatore Azzollini; era perciò rappresentabile agli uffici inquirenti la possibilità che intercettando le conversazioni sulle utenze telefoniche intestate a terzi si potesse intercettare indirettamente anche il parlamentare in questione, tanto più che l’ipotesi di concorso di reato – a supporto della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari – lasciava presagire che tra i soggetti coinvolti sussistevano abituali rapporti telefonici. Era pertanto perfettamente prevedibile che il committente dell’opera in questione, cioè il senatore Azzollini, intrattenesse rapporti e colloqui abituali e ripetuti con il soggetto incaricato di realizzare l’opera stessa. Alla luce del quadro descritto, dunque, le intercettazioni telefoniche che indirettamente hanno coinvolto il senatore Azzollini necessitavano della preventiva autorizzazione da parte della Camera di appartenenza.
Ribadito pertanto che, a suo parere, la questione concernente la qualificazione del reato – nel caso concreto, cioè, l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale – non appare dirimente né sul versante del diritto sostanziale né su quello del diritto processuale, conclude richiamando l’attenzione sul fatto che un componente della Giunta, la senatrice Alberti Casellati, essendosi dimessa per incompatibilità derivante dalla sua elezione a membro del Consiglio Superiore della Magistratura, non è stata ancora sostituita. In tal senso, si potrebbe sostenere che ci si trova di fronte ad un collegio incompleto e imperfetto, come tale inidoneo a decidere la questione in esame.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) ricorda che nella seduta del 10 luglio scorso avanzò la richiesta di acquisire copia dell’ordinanza di proroga delle indagini preliminari e degli atti richiamati emessa dal Tribunale di Trani il 27 gennaio 2012, richiesta che, non avendo ricevuto avviso contrario da parte del relatore, fu poi accolta dalla Giunta. Tali atti quindi sono stati poi effettivamente acquisiti e la Giunta ha successivamente provveduto ad audire, in due distinte occasioni, il senatore Azzollini. Rileva, peraltro, che nella stessa esposizione introduttiva svolta dal relatore nella seduta dell’11 marzo scorso si precisava che il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto inutilizzabili i tabulati telefonici di utenza sottoposta ad intercettazione – relativi a tre tentativi di chiamata da parte di utenza intestata al senatore Azzollini – effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il pubblico ministero richiedeva l’autorizzazione all’utilizzo.
Lo stesso relatore, nella successiva seduta del 24 settembre scorso, faceva presente che dagli atti si desumeva che il senatore Azzollini fosse iscritto nel registro degli indagati il 9 febbraio 2010, per il reato di cui al combinato disposto dagli articoli 323 e 110 del codice penale. In pari data, il pubblico ministero operava la secretazione degli atti di indagine in relazione alla predetta iscrizione, formulando, in data 23 marzo 2010, apposita richiesta di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni in ordine alla sopracitata fattispecie criminosa.
Tale ricostruzione denota, a suo parere, un atteggiamento non conforme tenuto dall’autorità giudiziaria competente che, da un lato, richiede stranamente la secretazione di atti per un reato quale l’abuso di ufficio e, dall’altro, opera inizialmente intercettazioni dirette che coinvolgono il senatore Azzollini. Inoltre, in base alla documentazione successivamente acquisita, emerge in modo incontestabile una serie di inaccortezze compiute dalla stessa autorità giudiziaria in ordine alla iscrizione del senatore Azzollini nel registro degli indagati per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Considerato altresì che, come emerso nel corso della sua audizione, l’indagine penale prende avvio proprio da un atto dello stesso senatore Azzollini, rileva che le circostanze esposte descrivono in modo inequivocabile un’attività di intercettazione non casuale a carico del senatore stesso.
Ritiene pertanto che la Giunta sia chiamata a decidere non solo da un punto di vista giuridico-costituzionale, ma soprattutto dal punto di vista politico: il punto nodale della questione ruota intorno al rispetto delle garanzie sancite dall’articolo 68 della Costituzione, garanzie che non possono essere aggirate o eluse come, purtroppo, si è dovuto constatare in numerose circostanze. Pertanto, è auspicabile che la Giunta si riappropri delle prerogative che discendono dalla richiamata norma costituzionale, impedendo che l’utilizzo delle intercettazioni che coinvolgono parlamentari siano sempre e comunque concesse per un errato scrupolo nei confronti del principio di trasparenza di fronte all’opinione pubblica, così privando in partenza il parlamentare della garanzia di cui all’articolo 68 della Costituzione.
In conclusione ritiene che se quelle garanzie sussistono e sono riconosciute dalla Carta costituzionale è anche perché occorre tutelare la vita democratica del Paese.

Il senatore PAGLIARI (PD) non condivide le ultime considerazioni espresse dal senatore Ferrara in merito ad una valutazione di ordine politico che la Giunta sarebbe chiamata ad effettuare riguardo all’articolo 68 della Costituzione: tale norma, a suo avviso, non può rappresentare la fonte di un privilegio, bensì lo strumento per evitare interferenze nell’esercizio della funzione parlamentare. In questa ottica, pertanto, le autorizzazioni ad acta vanno concesso nel caso in cui sussistano i requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente.
Sottolinea, tuttavia, alcuni dubbi e perplessità che sottopone all’attenzione del relatore e che discendono dal fatto che potrebbe sembrare difficile scindere l’imputazione del senatore Azzollini dagli altri concorrenti per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Occorre quindi interrogarsi se nel momento in cui è stata avviata l’indagine penale, emersa un’ipotesi di concorso di reato nel senso menzionato, era pertinente distinguere l’imputazione del senatore Azzollini nel quadro del complessivo disegno criminoso. Tiene a precisare che la vicenda sottesa agli atti appare sconcertante, ferma la presunzione di innocenza di tutti i soggetti coinvolti; tuttavia, l’oggetto dell’esame cui è chiamata la Giunta deve essere concentrato sugli aspetti in precedenza richiamati al fine di evitare che l’iscrizione nel registro degli indagati possa essere considerata in qualche modo reticente per eludere il dettato dell’articolo 68 della Costituzione, così ravvisando gli estremi di un fumus persecutionis a carico del parlamentare in questione.
Infine, sollecita il Presidente a fornire risposta al dubbio di ordine procedurale sollevato dal senatore D’Ascola per quanto concerne la composizione della Giunta, un cui membro – dimessosi dal Senato – non è stato ancora sostituito.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire in discussione generale, cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore, senatore CASSON (PD), evidenzia che, al di là della “cortina fumogena” che si è voluta innalzare sulla vicenda in esame, i termini della questione appaiono, a suo giudizio, chiari.

Il senatore D’ASCOLA (NCD) reputa inaccettabile il tono e lo spirito con i quali il relatore ha esordito nel proprio intervento.

Il PRESIDENTE richiama il relatore ad assumere un atteggiamento più moderato e rispettoso verso tutte le opinioni emerse durante il dibattito.

Il relatore, senatore CASSON (PD), prosegue nella replica, osservando che la questione sottoposta all’attenzione della Giunta coinvolge ben 62 indagati, per una serie complessa di imputazioni che hanno originato due procedimenti penali. In particolare, l’autorità giudiziaria competente ha avanzato richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni riguardanti il senatore Azzollini, intercettazioni di numero esiguo e relative ad un ristrettissimo arco temporale. Precisa altresì che tali intercettazioni hanno ad oggetto utenze telefoniche che riguardano il responsabile unico del procedimento che è stato fin dall’inizio indagato per il reato previsto dall’articolo 416 del codice penale. Alla luce degli atti acquisiti, sostiene la natura del tutto casuale delle intercettazioni che coinvolgono il senatore Azzollini poiché tale captazione è stata fortuitamente effettuata su utenze telefoniche che non potevano essere riferibili al senatore in questione.
In questi termini, ribadisce conclusivamente la propria proposta di concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche riguardanti il senatore Azzollini.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che già nella precedente seduta ha avuto modo di verificare l’assoluta regolarità dei lavori della Giunta, la quale, non può essere considerata un organo perfetto; infatti, ricorda che i collegi perfetti sono quelli che possono deliberare solo con la presenza di tutti i membri; tuttavia, in tale fattispecie non possono ricomprendersi gli organi politici e legislativi che, quindi, devono essere considerati collegi imperfetti che possono deliberare con la presenza di un numero legale, numero legale che tanto nella scorsa seduta quanto in quella odierna è stato ampiamente superato.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie sono state aggirate ed eluse le disposizioni contemplate all’articolo 68 della Costituzione in materia di intercettazioni. Lo stesso approccio poco rispettoso delle guarentigie costituzionali è stato seguito dalla Procura di Palermo relativamente all’espressione da parte della stessa di parere favorevole alla deposizione del Capo dello Stato, insieme a due esponenti della malavita organizzata, al processo per la trattativa Stato-mafia.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie la Procura di Trani ha indebitamente intercettato le conversazioni di un parlamentare, senza chiedere preventivamente l’autorizzazione alla Camera di appartenenza dello stesso.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta del relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie le intercettazioni si configurano come occasionali e conseguentemente può essere autorizzato l’utilizzo delle stesse.
Relativamente alle considerazioni espresse dal senatore Giovanardi in merito alla deposizione del Capo dello Stato nella trattativa Stato-mafia, prospetta l’opportunità che il Presidente della Repubblica rassegni le proprie dimissioni.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Casson, sottolineando che le guarentigie contemplate all’articolo 68 della Costituzione tutelano il libero esercizio del mandato parlamentare, evitando qualsivoglia condizionamento in ordine allo stesso.
Nel caso di specie le intercettazioni di cui al documento in titolo non erano sicuramente occasionali, in quanto è del tutto inverosimile la tesi sostenuta dalla Procura in base alla quale l’imputazione per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale avrebbe riguardato le ditte appaltatrici, i funzionari comunali che hanno seguito i lavori, e non il principale referente politico del comune che ha commissionato tale appalto.

Il senatore CUCCA (PD) chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 22,10.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, formulata dal relatore Casson, di concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche di cui al documento in titolo.

La Giunta respinge, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il relatore CASSON (PD) annuncia la propria sospensione dal Gruppo del Partito democratico.

Utilizzando il sito o eseguendo lo scroll della pagina accetti l'utilizzo dei cookie della piattaforma. Maggiori Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. Altervista Advertising (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) Altervista Advertising è un servizio di advertising fornito da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy: https://www.iubenda.com/privacy-policy/8258859 Altervista Platform (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) Altervista Platform è una piattaforma fornita da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. che consente al Titolare di sviluppare, far funzionare ed ospitare questa Applicazione. Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy: https://www.iubenda.com/privacy-policy/8258716

Chiudi