Ti piacerebbe sapere se per caso le scuole della tua città sono a rischio crollo? E in quali ospedali e uffici c’è ancora quello stesso amianto che sarebbe al bando da ormai 20 anni?
Vorresti sapere quanto lo Stato paga in vitalizi agli ex parlamentari condannati per mafia e corruzione?
O magari quanto spendono i politici tutti nell’esercizio delle loro funzioni al servizio di noi cittadini?
La pubblica amministrazione sa questo e molto altro, ma noi cittadini non possiamo
accedere facilmente a queste informazioni.
Eppure la soluzione c’è: si chiama Freedom of Information Act ed è la chiave della trasparenza e della lotta alla corruzione. Il FOIA è un diritto che è già legge in 100 paesi – ultimo in ordine di tempo il Paraguay – e che permette ai cittadini l’accesso a dati e documenti della pubblica amministrazione.
E in Italia? Impossibile, dirai. Con tutto quello che succede.
E invece no. Abbiamo dalla nostra il miglior alleato che potessimo immaginare: l’attuale presidente del Consiglio. Che ha promesso il FOIA, solo che poi se ne è scordato.
Firma subito la petizione:
http://www.riparteilfuturo.it/foia4italy
Ecco i dieci punti senza i quali una nuova legge sulla trasparenza non può per noi definirsi un Freedom of Information Act.
1. Il diritto di accesso è previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione (eliminando le restrizioni previste dalla Legge n. 241/1990)
2. Possono essere oggetto dell’accesso tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, detenuti o comunque in possesso di un soggetto pubblico
3. Si applica non solo alle Amministrazioni ma anche alle società partecipate e ai gestori di servizi pubblici
4. Le risposte delle Amministrazioni devono essere rapide (max 30 gg)
5. Le eccezioni all’accesso sono chiare e tassative
6. L’accesso a documenti informatici è gratuito (non sono dovuti nemmeno costi di riproduzione)
7. Nel caso di atti e documenti analogici, può essere richiesto solo il costo effettivo di riproduzione e di
eventuale spedizione
8. Quando un’informazione è stata oggetto di almeno tre distinte richieste di accesso, l’amministrazione
deve pubblicare l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
9. In caso di accesso negato, i rimedi giudiziari e stragiudiziali sono veloci e non onerosi per il richiedente
10. Prevede sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato