Regionali 2020, Domenico Conte fa ricorso: Tammacco ineleggibile tardive le dimissioni da Puglia Sviluppo, ma…

Il nuovo Consiglio regionale della Puglia potrebbe presto vedere un cambio in corsa ancor prima di insediarsi, l’ex sindaco di Palo del Colle, Domenico Conte, candidato con “La Puglia Domani”, avrebbe infatti presentato ricorso e segnalato l’ineleggibilità del suo compagno di lista, poi risultato eletto, Saverio Tammacco. La notizia è confermata e gira già tra i non ancora insediati consiglieri regionali da un paio di giorni.

Prima delle elezioni, Tammacco ricopriva la carica di consigliere di amministrazione di Puglia Sviluppo, società in house della Regione; per potersi candidare, pena appunto la ineleggibilità, ha dovuto presentare le sue dimissioni, che avrebbero dovuto essere iscritte alla Camera di Commercio entro il 22 agosto, un mese prima della chiamata alle urne e termine ultimo per presentare le liste. A quanto pare, però, la cosa sarebbe avvenuta solo nella prima decade di settembre, da qui la tesi secondo cui sarebbe ineleggibile.

Di certo ne sapremo di più nei prossimi giorni, anche perché sul delicato argomento Domenico Conte avrebbe presentato una richiesta di iscrizione  all’ordine del giorno e votazione nella prima seduta del Consiglio, in cui saranno proclamati gli eletti.

fonte: Gianluca Lomuto – bari.ilquotidianoitaliano.com

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n.d.r. – Il contenuto di questo articolo ci sembra in contraddizione con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1387 del 12 agosto 2020in cui risulta che Saverio Tammacco ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di amministrazione a mezzo PEC in data 31/07/2020. Pertanto non comprendiamo su quali basi l’ex sindaco di Palo del Colle, Domenico Conte, ha fondato il suo ricorso.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

Com’è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nelle Società in house PugliaSviluppo S.p.A.

Con D.G.R. n.1077 del 9 luglio 2020, la Giunta ha designato i componenti del Consiglio di Amministrazione della medesima società, in forma collegiale di tre membri, nominati successivamente in sede di Assemblea dei soci svoltasi in pari data.

Successivamente, con nota prot. 9017/U del 03/08/2020 il Presidente dell’attuale C.d.A. ha comunicato che il dott. Saverio Tammacco, nominato componente dell’Organo amministrativo, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di amministrazione a mezzo PEC del 31/07/2020.

Atteso che le dimissioni sono atto unilaterale recettizio, occorre procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario ed alla ricostituzione dell’Organo amministrativo nella sua interezza.

A tale riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Società:

  • –  la Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo decisione dell’Assemblea in sede ordinaria;
  • –  gli attuali Amministratori sono nominati dall’Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall’Assemblea ossia tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica;
  • –  gli Amministratori, che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’articolo 2390;Al comma 7 del medesimo art. 20 dello Statuto sono poi previsti i requisiti specifici che gli amministratori devono possedere nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità della carica.Inoltre, con riferimento alla società Puglia Sviluppo S.p.A., in coerenza con la previsione di cui all’art.11 del d.lgs. n.175/2016, si segnalano i requisiti che, alternativamente, sotto il profilo della professionalità appaiono attinenti al settore di operatività della società, e sotto il profilo dell’onorabilità e dell’autonomia, sono da ritenersi necessari.REQUISITI DI ONORABILITA’
    Non possono ricoprire le cariche di amministratore coloro a cui carico risultano:

1) Sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro le norme che disciplinano l’attività bancaria, mobiliare, finanziaria e assicurativa;

  1. 2)  Sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio,l’ordine pubblico, l’economia pubblica, la normativa tributaria;
  2. 3)  Condanna con sentenza irrevocabile per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni;
  3. 4)  Condanna con sentenza irrevocabile per commissione dolosa di un danno erariale;
  4. 5)  Sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall’A.G. ai sensi del d.lgs. 159/2011.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA’

  1. 1)  Esperienza complessiva almeno triennale, anche alternativamente, in attività di amministrazione o controllo ovvero svolgimento di compiti direttivi in società di capitali;
  2. 2)  Attività professionali attinenti al settore operativo oggetto della società;
  3. 3)  Funzioni amministrative o dirigenziali in pubbliche amministrazioni o enti pubblici che operano in settori attinenti a quello della società ovvero in P.A. o enti pubblici in cui sia comprovata attività di gestione di risorse economiche – finanziarie;
  4. 4)  Attività professionali in enti comparabili per dimensione e complessità;
  5. 5)  Attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche ovvero in settori attinenti a quello della società.

REQUISITI DI AUTONOMIA
Non possono ricoprire le cariche di amministratore:

  1. 1)  Coloro che hanno svolto funzioni di Governo, anche nel ruolo di commissari governativi;
  2. 2)  I membri del Parlamento e del parlamento europeo;
  3. 3)  Gli assessori della Giunta regionale nonché i membri del Consiglio regionale;
  4. 4)  Coloro che sono in conflitto di interesse con la società, nonché coloro che hanno rivestito nel triennio precedente la carica di revisori della società, di società controllate o della società controllante.

Si evidenzia, altresì, che l’art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, prevede che il responsabile del piano anticorruzione dell’ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità. L’esito delle suddette verifiche dovrà essere tempestivamente comunicato anche alle Strutture amministrative regionali competenti.

Con riferimento ai compensi dell’Organo amministrativo, infine, si ritiene di confermare il compenso riconosciuto ai componenti il C.d.A. con la qualifica di consigliere, riconosciuto con D.G.R. n.1077/2020.

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Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

  • –  udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
  • –  viste le sottoscrizioni poste relative all’istruttoria del presente provvedimento;
  • –  a voti unanimi espressi nei modi di legge;

    DELIBERA

    di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto di:

  1. prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione della società Puglia Sviluppo s.p.a. del dott. Saverio Tammacco;
  2. provvedere alla ricostituzione dell’Organo amministrativo nella sua interezza, ai sensi dell’art.2383 del codice civile, e per l’effetto, designare:
    il Dott. GAETANO MESTO, nato a (omissis) il (omissis);
  3. stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina del nuovo componente il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  4. determinare il relativo compenso nella misura stabilita per il consigliere dimissionario con precedente D.G.R. n. 1077/2020;
  5. prevedere la durata del mandato nel termine corrispondente a quello dell’attuale C.d.A;
  6. dare atto che, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione

63928 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 135 del 29-9-2020
della Società Puglia Sviluppo S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti

strutture regionali;

  1. di individuare fin d’ora quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla convocanda Assemblea__________________________________ per l’espressione delle presenti determinazioni;
  2. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a Puglia Sviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
  3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

    IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

    GIOVANNI CAMPOBASSO MICHELE EMILIANO

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