Recupero ordigni a “presunto caricamento speciale”

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 Capitaneria di Porto di MOLFETTA

ORDINANZA n.60/2014

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTI gli esiti della riunione, convocata dalla Prefettura di Bari con foglio prot. n.14/450/l2/Prot. Civ. in data 13.10.2014, tenutasi presso la Sala di Protezione Civile della stessa Prefettura in data 17.10.2014;

VISTO l’ordine di operazione n”01 prot.0014071 in data 2l.10.2014 con il quale l’11’ Reggimento Genio Guastatori di Foggia ha comunicato che nei giomi 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014, congiuntamente con il Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, eseguirà il recupero dallo specchio acqueo portuale di Molfetta di ordigni residuati bellici a presunto caricamento speciale e il successivo loro trasferimento presso idonei siti per le consequenziali operazioni di brillamento;

VISTA la propria Ordinanza n.03/2011 in data 03.02.2011 nella sua versione consolidata, relativa all’attività di bonifica da ordigni residuati bellici condotta dal Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto;

CONSIDERATO che gli ordigni posizionati in mare in zona di sicurezza dal nucleo SDAI di Taranto, durante le operazioni di cui trattasi, saranno recuperati e depositati a terra per consentire al personale dell’11R.G.T. Genio Guastatori dell’Esercito Italiano di Foggia il posizionamento degli stessi in appositi contenitori per le successive operazioni di trasferimento e brillamento;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, precludere la sosta di uomini e mezzi sulla diga antemurale “A. Salvucci” nonchè il transito e la sosta di unità navali in genere oltre che le attività subacquee nello specchio acqueo circonstante la citata diga a tutti coloro che non sono direttamente interessati alle operazioni di cui trattasi;

RITENUTO altresi necessario, durante il trasferimento degli ordigni, interdire l’accesso in genere nelle aree demaniali marittime che saranno direttamente interessate dal passaggio dei mezzi impegnati nel trasporto degli ordigni;

VISTA la pubblicazione SMM151 edita dallo Stato Maggiore della Marina Militare;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonchd I’art.59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; VISTI gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che nei giorni 27. 28. 29. 30 e 31 ottobre 2014, a partire dalle ore 10.00, sulla diga antemurale “Achille Salvucci” del porto di Molfetta si svolgeranno operazioni di recupero di ordigni a presunto caricamento speciale (bombe d’aereo incendiarie) da parte del personale del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto. Gli ordigni, una volta recuperati, verranno allocati in appositi contenitori, caricati sugli automezzi dell’Esercito Italiano e trasferiti in cava per il brillamento che verrà effettuato a cura del personale dell’11° RGT. Guastatori di Foggia dell’Esercito Italiano.

SDAI2

ORDINA

Articolo I

Nei giomi di cui al rende noto, dalle ore 10.00 e fino al termine delle operazioni di recupero e successivo trasferimento degli ordigni, nell’area centrata nel punto avente le seguenti coordinate geografiche:

Lat.4lol2’40.80’N – Long. 016035’05.20E (datum WGS g4);

in cui saranno effettuate le operazioni di spiaggiamento da parte del personale del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, è vietato:

a.  per un raggio di 1000(mille) metri. effettuare immersioni subacquee di qualsiasi tipo;

b. per un raggio di 30O(trecento) metri. il transito, l’ancoraggio e la sosta a persone, mezzi navali e terrestri, nonchè ogni altra attivitd in genere.

Sono esclusi dai divieti di cui sopra il personale ed i mezzi partecipanti alle operazioni o in assistenza alle stesse.

Articolo 2

Salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n”17112005;

b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispiie, ai sensi dell’art .1174 o 1231 del Codice della Navigazione; oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o cose in dipendenza dell’inosservanza delle norme contenute nell’ordinanza stessa. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.molfetta.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Molfetta, il 21 ottobre 2014

segue l‘Ordinaza Sindacale

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