È reato l’esposizione delle cassette di frutta e verdura sul marciapiede senza autorizzazione amministrativa

Con la sentenza n.6108/14 del 10 febbraio 2014 i giudici di cassazione avevano già ritenuto condannabile il commerciante che vende merce esposta agli agenti inquinanti dell’aria senza assicurare l’idonea conservazione degli alimenti stessi. Da oltre un anno è reato, punibile con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103,99 a euro 1.032,91, l’esposizione delle cassette di frutta e verdura sul marciapiede senza autorizzazione amministrativa (Corte di cassazione – sentenza n. 25826/2016).

Senza la relativa autorizzazione amministrativa, l’occupazione in maniera stabile e non itinerante della via pubblica con cassette di frutta e verdura e installazioni è reato, comportando invasione di terreni ed edifici.

Tale occupazione abusiva del suolo pubblico rappresenta un reato e non un illecito amministrativo e rientra nell’ambito di applicazione dei provvedimenti posti a tutela del patrimonio e non di quelli volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Pertanto, ai fini di una corretta gestione dell’attività di commercio di frutta e verdura, l’esposizione delle relative cassette fuori dal locale, richiede apposita autorizzazione amministrativa; in mancanza è prevista la reclusione fino a due anni o la multa da euro 103,99 a euro 1.032,91.

Questa la sintesi della sentenza della Corte di Cassazione

  1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trani – sezione distaccata di Molfetta ha – per quanto qui rileva – applicato agli imputati, titolari di esercizi di commercio di frutta e verdura, le pene da questi richieste, per reati di cui agii artt. 81, secondo comma, 349, 633, 639 bis cod. pen., per avere, in mancanza di autorizzazione amministrativa, occupato in modo stabile e non itinerante con cassette, installazioni e altro, una parte della via pubblica e per avere, nella qualità di custodi di parte del sito di proprietà comunale, violato i sigilli apposti su quella parte, invadendo arbitrariamente immobili pubblici, come analiticamente indicato nell’imputazione.

   2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione di analogo contenuto, chiedendone l’annullamento e lamentando l’erronea applicazione dell’articolo 633 cod. pen., sul rilievo che le violazioni asseritamente poste in essere rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del codice della strada, che le punisce quali illeciti amministrativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    3. – I ricorsi sono inammissibili. Deve premettersi che, in caso di patteggiamento, l’ammissibilità del ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti deve ritenersi circoscritta alle sole ipotesi di errore manifesto, ovvero di palese incongruenza, mentre resta esclusa ogni qualvolta la diversa qualificazione giuridica presenti con qualche margine di opinabilità (ex plurimis, sez. 7, 10 settembre 2015, n. 39600, rv. 264766; sez. 3, 24 giugno 2015, n. 34902, rv. 264153; sez. 6, 27 novembre 2012, n. 15009, rv. 254865; sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692, rv. 246394).

Nessun errore o incongruenza sussiste nel caso di specie, in cui le condotte poste in essere dagli imputati sono state fatte correttamente rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 633 cod. pen. (invasione di terreni ed edifici), perché tale disposizione non si pone in rapporto di specialità con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 cod. strada (occupazione della sede stradale), essendo del tutto diversa la loro oggettività giuridica: la prima è posta a tutela del patrimonio, l’altra garantisce la sicurezza della circolazione stradale (sez. 2, 12 marzo 2014, n. 14602; sez. 2, 8 maggio 2012, n. 31811, pronunciata in una fattispecie analoga a quella di cui al presente giudizio).

4. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il  ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dectaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

                                                                          P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Utilizzando il sito o eseguendo lo scroll della pagina accetti l'utilizzo dei cookie della piattaforma. Maggiori Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. Altervista Advertising (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) Altervista Advertising è un servizio di advertising fornito da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy: https://www.iubenda.com/privacy-policy/8258859 Altervista Platform (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) Altervista Platform è una piattaforma fornita da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. che consente al Titolare di sviluppare, far funzionare ed ospitare questa Applicazione. Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy: https://www.iubenda.com/privacy-policy/8258716

Chiudi