Nella prima seduta della Giunta delle immunità parlamentari, gli amici di partito difendono Azzollini

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Legislatura 17ª – Giunta delle elezioni e delle immunita’ parlamentari 

Resoconto sommario n. 71 del 16/06/2015

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20.

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore ritiene utile, preliminarmente, far presente che tutte le argomentazioni riportate nell’esposizione introduttiva che si accinge ad effettuare rivestono valenza meramente ricostruttiva dei contenuti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e delle valutazioni in essa riportate. La proposta conclusiva in merito al documento in questione, completa delle valutazioni del relatore, sarà prospettata successivamente all’audizione del senatore Azzollini, prevista per giovedì, 18 giugno, alle ore 14.
In ordine ai capi di imputazione fa presente che in data 9 giugno 2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 230/12 R.G.N.R. – n. 2994/12 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416, commi 1, 2, 3 e 5 del codice penale (associazione per delinquere) finalizzata alla commissione di più delitti di cui agli articoli 216, comma 1, numeri 1 e 2, comma 2 e 3 (bancarotta fraudolenta), 217 (bancarotta semplice), 223, comma 1 (fatti di bancarotta fraudolenta), 236, commi 1 e 2 (concordato preventivo e amministrazione controllata) del Regio decreto n. 267 del 1942; 2) 319-quater del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità); 3) 110, 117 del codice penale, 223, comma 1 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta), 216, comma 1, numero 1 (concorso in bancarotta fraudolenta), 219, comma 1 (circostanze aggravanti e circostanza attenuante) del Regio decreto n. 267 del 1942; 4) 110 del codice penale, 223, comma 1 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta), 216, comma 1, numero 1 (concorso in bancarotta fraudolenta), 219, comma 1 (circostanze aggravanti e circostanza attenuante) del Regio decreto n. 267 del 1942; 5) 110, 81 capoverso del codice penale, 223, comma 1 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta), 216, comma 1, numero 1 (concorso in bancarotta fraudolenta) del Regio decreto n. 267 del 1942; 6) 110, 117 del codice penale, 224 (fatti di bancarotta semplice), 217 numero 4 (bancarotta semplice), 219, comma 1 (circostanze aggravanti e circostanza attenuante) del Regio decreto n. 267 del 1942. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 10 giugno 2015 e l’ha annunciata in Aula nella stessa giornata.
In relazione al primo capo di imputazione (punto A), pagina 2 dell’ordinanza), il senatore Azzollini, nella sua qualità di amministratore di fatto dal luglio 2009 della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza – Opera Don Uva, è indagato per aver partecipato ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di bancarotta sopra citati nell’ambito della gestione dell’Ente indicato.
Precisa che, per tale Ente, il Procuratore della Repubblica di Trani, in data 23 aprile 2012, ha presentato istanza di fallimento, e l’Ente, a sua volta, in data 7 novembre 2012, ha presentato istanza di ammissione al concordato preventivo, ammesso dal Tribunale di Trani con provvedimento dell’11 aprile 2013; la Congregazione, in data 19 dicembre 2013, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del Decreto legge n. 347 del 2003, e dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Trani il 14 gennaio 2014.
Quanto al secondo capo di imputazione (punto E), pagina 6 dell’ordinanza), il senatore Azzollini è indagato poiché, in qualità di Presidente della Commissione bilancio del Senato, e dunque di pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, ha imposto agli organi di vertice della Congregazione la presenza di Angelo Belsito e di Rocco Di Terlizzi, deputati ad agire in suo nome e per suo conto quali amministratori di fatto dell’Ente; ha assunto nei confronti di Rita Cesa e delle altre suore del Consiglio generale un atteggiamento di prevaricazione tradottosi nell’imposizione di assunzioni di personale e di scelte di fornitori a lui graditi, al fine di assicurarsi un bacino di consenso politico-personale; ha indotto Rita Cesa, legale rappresentante dell’Ente, a concedergli la cogestione dell’Ente stesso in cambio della sua attivazione per assicurare alla Congregazione una ulteriore proroga legislativa della sospensione degli obblighi fiscali e contributivi, beneficio in virtù del quale è stata garantita alla stessa un’indebita moratoria fiscale finalizzata a ritardare l’emersione dello stato di dissesto e, conseguentemente, a neutralizzare la richiesta di fallimento dell’Ente avanzata dalla procura della Repubblica di Trani.
Precisa, altresì, che il beneficio fiscale era stato inizialmente previsto dall’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale lo attribuiva a soggetti aventi i seguenti requisiti: a) enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale; b) che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge n. 245 del 2002, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia, Puglia.
Tale beneficio fiscale è stato oggetto di successive proroghe da parte delle seguenti norme: comma 3-bis dell’art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 aggiunto dalla relativa legge di conversione; articolo 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 ottobre 2007; comma 8-quinquies dell’articolo 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300; articolo 47-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; comma 5-ter dell’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e comma 12-undecies dell’articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il beneficio è stato prorogato dall’articolo 1, comma 314, della legge 24 dicembre 2012, n. 314 (legge di stabilità 2013), nonché – da ultimo – dall’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Evidenzia che una specifica ricostruzione degli interventi normativi sopracitati, e dei relativi riflessi sulla Congregazione, è riportata nel capitolo 12 dell’Ordinanza (pagina 381 e seguenti).
Il senatore Azzollini è inoltre indagato, in relazione al terzo capo di imputazione (punto F), pagina 7 dell’ordinanza, per avere – nella sua qualità di amministratore di fatto dell’Ente citato, a partire dal luglio 2009 – dissipato le risorse della congregazione imponendo l’assunzione di Di Terlizzi a titolo di consulente, nella consapevolezza che detta assunzione, operata in un momento di grave e conclamata crisi dell’Ente, fosse inutile.
Il quarto capo di imputazione (punto N), pagina 11 dell’ordinanza, si riferisce, invece, all’assunzione di un elevato numero di persone, una parte delle quali sarebbe stata imposta dal senatore Azzollini, in concorso con Belsito, tra il luglio del 2009 e il 2011; tali assunzioni, in quanto ispirate a logiche clientelari e non rispondenti a reali esigenze (l’Ente già nel 2003 aveva proceduto al licenziamento collettivo di 624 dipendenti), contribuivano a dissipare le risorse dell’Ente.
Il quinto capo di imputazione (punto O), pagina 12 dell’ordinanza, si riferisce, inoltre, alla imposizione da parte del senatore Azzollini dell’assunzione della figlia di Belsito, benché la donna fosse priva di competenze, contribuendo così alla dissipazione delle risorse dell’Ente.
In relazione al sesto capo di imputazione (punto CC), pagina 19 dell’ordinanza), il senatore Azzollini, in concorso con altri, è indagato per aver aggravato il dissesto della Congregazione, sia astenendosi (o contribuendo affinché chi di competenza si astenesse) dal richiedere la dichiarazione di fallimento dell’Ente, sia non intraprendendo alcuna iniziativa volta ad evitare l’aggravamento del dissesto, ed anzi attraverso la sollecitazione delle agevolazioni fiscali garantite dal suo intervento, protraendo la gestione costantemente in perdita dell’azienda.
In ordine alla “presa di potere” del senatore Azzollini, l’ordinanza precisa che la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bari avente finalità di culto e religione; l’Ente esercita sostanzialmente attività di cura, assistenza riabilitazione delle persone con compromissione delle facoltà intellettive e delle persone non autosufficienti. La struttura si articola nelle tre sedi di Bisceglie, Foggia e Potenza (pag. 22).
L’autorità giudiziaria, nell’illustrare le fasi relative alla “presa di potere” del senatore Azzollini, evidenzia – paragrafo 11.b dell’ordinanza, pagina 302 e seguenti – che dall’anno 2010, dopo la nomina di Dario Rizzi a Direttore Generale, vi fu un vero e proprio “esproprio” del potere decisionale all’interno della Congregazione, avvenuto attraverso una sorta di “occupazione” operata dal senatore Azzollini, che impose la presenza nell’Ente del suo entourage, sempre per come riportato nella ordinanza, di cui Angelo Belsito costituiva il “braccio operativo” e Rocco Di Terlizzi il “supervisore tecnico” dell’attività amministrativo-contabile.
La “stagione del potere azzolliniano” sulla congregazione, sarebbe stata inaugurata, secondo il GIP, da un episodio connotato da una frase (riferita da un testimone e riportata a pagina 307 dell’ordinanza) il cui carattere intimidatorio si apprezza per la sua incisività in considerazione del destinatario della stessa (le suore); tale “stagione” sarebbe stata caratterizzata dall’innesto all’interno della Congregazione di tre uomini (i già citati Belsito e Di Terlizzi e, successivamente, Giuseppe Domenico De Bari), deputati ad amministrare l’Ente secondo le direttive del politico, a controllarne quotidianamente gli affari, a pilotare assunzioni e rapporti negoziali, con tanto di trasmissione in anteprima dei principali provvedimenti attinenti la gestione.
Il nuovo assetto societario era stato imposto quale contropartita all’impegno legislativo assunto negli anni dal parlamentare e prevedeva comunque il mantenimento ai vertici dell’Ente di Rita Cesa e di Dario Rizzi affiancati, nella duplice prospettiva della cogestione del potere e del controllo del loro operato, dagli altri indagati Belsito, Di Terlizzi e (successivamente) De Bari (quest’ultimo nominato Direttore Generale da Rita Cesa il 29 luglio 2913, diverso tempo dopo le dimissioni di Rizzi, presentate il 12 novembre 2012), vicini al senatore e congeniali al nuovo assetto di potere decisionale.
L’autorità giudiziaria riferisce che le intercettazioni telefoniche hanno permesso di acclarare le modalità attraverso le quali il senatore Azzollini ha controllato, in concreto, la gestione della Congregazione attraverso i suoi fidati collaboratori, sino alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria il 3 dicembre 2013; successivamente a tale data, e fino alla nomina dell’attuale commissario straordinario (19 dicembre 2013), è emerso altresì l’intento del senatore di incidere sulla nomina del commissario, intervento che, tuttavia, non è andato a buon fine.
Secondo l’autorità giudiziaria, dopo la nomina del commissario Bartolomeo Cozzoli, sarebbe emersa in maniera chiara la volontà del politico di farlo affiancare da altri due professionisti, in modo tale da metterlo in minoranza e, quindi, a continuare a mantenere il controllo dell’Ente (paragrafo 11.b), pagina 302).
L’attività di indagine ha quindi acclarato che il senatore Azzollini all’interno della Congregazione, non si sarebbe limitato ad influenzare la nomina del direttore generale, ovvero ad influire sulla nomina del commissario straordinario, ovvero a garantire interventi legislativi, ma avrebbe esercitato, di fatto, un vero e proprio potere gestionale, anche attraverso il “fedelissimo” Angelo Belsito (paragrafo 11.c) dell’ordinanza, pagina 341).
Nel periodo che precede il commissariamento, infatti, vari episodi confermerebbero il concreto esercizio del potere da parte del politico all’interno della Congregazione.
In particolare, secondo l’autorità giudiziaria, il dato probabilmente più forte a supporto della tesi accusatoria (secondo cui il senatore Azzollini interviene in modo massiccio sulla gestione dell’Ente, orientandone le decisioni e rivestendo il ruolo di capo indiscusso dell’associazione a delinquere) è rappresentato dalla circostanza che i suoi bracci operativi lo informano previamente di tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dell’Ente stesso, sottoponendogli persino i provvedimenti all’uopo redatti dal personale incaricato (pagina 342 dell’ordinanza).
A partire dall'”esproprio di potere”, anche le assunzioni di personale alla sede di Bisceglie sarebbero state decise dal senatore Azzollini e dai suoi uomini di fiducia, mediante vere e proprie “assunzioni selvagge” che avrebbero contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell’Ente (pagina 347 dell’ordinanza).
Come confermato da alcune conversazioni telefoniche riportate nell’ordinanza (pagine 348 e seguenti), il senatore Azzollini si collocherebbe, quindi, in una posizione di supremazia persino rispetto agli amministratori ufficiali della Congregazione.
Viene peraltro evidenziato il ruolo del senatore finalizzato ad indurre i dirigenti dell’istituto di credito Monte Paschi di Siena a desistere dall’iniziativa afferente alla revoca degli affidamenti della banca alla Congregazione a seguito delle notizie circa la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura (pagina 352 e seguenti).
Il ruolo decisionale del senatore all’interno della Congregazione viene inoltre messo in luce dal GIP sotto ulteriori profili, tra i quali la scelta dei fornitori e del personale da “tagliare” (pagine 355 e seguenti dell’ordinanza), l’impiego del personale (pagina 369 dell’ordinanza) e la scelta dei componenti dell’organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 (pagine 369 e seguenti).
L’ordinanza riferisce inoltre in merito agli interventi legislativi in favore della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza riguardanti la sospensione degli obblighi fiscali e contributivi (paragrafo 12, pagina 381).
Per quanto riguarda le esigenze cautelari, nell’esporre il quadro cautelare, l’autorità giudiziaria (pagine 520 e seguenti) conferma, quindi, che il potere del senatore Azzollini è stato esercitato dal mese di luglio del 2009, quando il parlamentare – leggo testualmente – ha “assunto le redini del comando incidendo in modo pregnante sui più importanti aspetti della gestione dell’ente, quali l’assunzione del personale, i rapporti con le banche, la scelta dei fornitori, la scelta del personale da tagliare, la scelta dei dipendenti da collocare in mobilità e la scelta dei componenti dell’organismo di vigilanza”.
Gli elementi raccolti hanno dunque dimostrato, secondo il GIP – in modo oggettivo, chiaro e circostanziato – che il senatore Azzollini, unitamente ai sodali Angelo Belsito, Rocco Di Terlizzi e Giuseppe Domenico De Bari, manifesta un proprio personale e diretto interesse per le sorti della Congregazione.
Secondo tale tesi, pur in corso di commissariamento, il senatore continua ad operare sulla gestione dell’Ente conservando immutato, sia pure esercitandolo dietro le quinte della procedura di amministrazione straordinaria, il proprio incisivo e penetrante controllo su tutte le decisioni che riguardano la struttura.
La Congregazione apparirebbe tuttora vero e proprio “feudo oggetto di dominio incontrastato da parte del senatore” (pagina 520), che, attraverso i suoi sodali, riesce ad ottenere, in anteprima, i provvedimenti che il Commissario straordinario adotta, controllandone dall’esterno l’operato e tentando sistematicamente di interferire sulle sue determinazioni; ciò rende – secondo l’autorità giudiziaria – più che fondato il pericolo che il senatore Azzollini possa reiterare, ove lasciato in libertà, reati della stessa specie di quelli ripetutamente commessi nella vicenda per cui si procede.
Il GIP osserva che la circostanza che egli (Azzollini), a differenza degli amministratori ufficiali dell’Ente, non abbia agito per interessi di natura economica (non vi è infatti prova che il senatore abbia conseguito o tentato di conseguire un lucro dalla gestione occulta della Congregazione) non impedisce di considerarlo componente dell’associazione a delinquere, per giunta con la posizione di capo, avendo comunque l’indagato agito per interessi di tipo personale e politico, costituendo la Congregazione un bacino di consenso politico-personale di notevole portata.
Sempre con riguardo alle esigenze cautelari, viene rimarcato il tentativo di interferire sulla nomina del Commissario da parte di coloro che di fatto gestiscono la struttura e la volontà del management occulto di far affiancare il commissario di nomina governativa da altri due commissari che di tale gruppo fossero espressione; ciò allo scopo di mantenere il controllo dell’Ente anche in costanza di commissariamento (pagina 521 dell’ordinanza).
Sempre secondo l’autorità giudiziaria, ogni dubbio circa la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari sarebbe fugato dalle dichiarazioni del 12 febbraio 2015 del commissario avvocato Cozzoli, il quale, oltre a confermare, ancora una volta, che il senatore Azzollini fu il promotore della moratoria fiscale in favore della Congregazione e di aver appreso, verso la metà del 2014, della diffusione di notizie circa il suo probabile affiancamento da parte di altri due commissari, e addirittura circa una sua possibile revoca, ha altresì confermato che il senatore Azzollini, da anni, è il referente della struttura, precisando che il suo ruolo non è solo politico, ma anche concretamente “gestionale”; egli ha peraltro affermato di sapere con certezza che all’interno dell’Ente vi sono ancora uomini a lui vicini, citando in particolare Giuseppe Domenico De Bari (che ricopriva ancora la carica di direttore generale), esponenti del sindacato UIL, il responsabile dei servizi tecnici, la figlia di Angelo Belsito, suo fedelissimo (pagina 526 dell’ordinanza).
Invero, riferisce l’autorità giudiziaria, nonostante l’Ente si trovi in Amministrazione straordinaria sin dal dicembre 2013, a distanza di oltre un anno dall’avvio del commissariamento, l’entourage del senatore continuerebbe – leggo testualmente – “ad operare all’interno della struttura e ad essere riconosciuto dai dipendenti della stessa quale espressione di un potere tuttora persistente”. La sottoposizione dell’Ente alla procedura di Amministrazione straordinaria non avrebbe, quindi, costituito un momento di cesura rispetto alla stagione dominata dal vecchio gruppo di comando, che, anzi, avrebbe tentato e tenterebbe, continuamente e sistematicamente, di condizionare la gestione commissariale (pagina 527 dell’ordinanza).
I dati esaminati, a quanto afferma l’autorità giudiziaria, consentirebbero, quindi, da un lato di rafforzare il grave quadro indiziario emerso a carico del senatore Azzollini, dall’altro di confermare la stringente attualità del pericolo di reiterazione criminosa da parte del medesimo (pagina 527 dell’ordinanza).
Quanto alla scelta delle misure cautelari (Capitolo 17 dell’ordinanza, pagina 559), il pubblico ministero – in relazione alla posizione del senatore Antonio Azzollini e di altri imputati – ha ritenuto adeguata alle esigenze cautelari la misura degli arresti domiciliari.
Con particolare riguardo al senatore Azzollini, tale misura è ritenuta dall’autorità giudiziaria proporzionata rispetto alla gravità dei reati contestati in qualità di amministratore di fatto della Congregazione della Divina Provvidenza e, al contempo, sufficiente ad impedire di continuare ad esercitare in maniera occulta quel potere sull’Ente, che ha consentito, negli ultimi anni, di fare della Congregazione stessa una merce di scambio per assecondare interessi politici e clientelari.
L’autorità giudiziaria ritiene infatti che misure cautelari di portata meno incisiva rispetto agli arresti domiciliari (coercitive non custodiali o interdittive) non potrebbero garantire la collettività dal pericolo di reiterazione criminosa; nel caso del senatore Azzollini, infatti, resterebbe immutato il potere di controllo della strutture per la ragione che, essendo libero, potrebbe – leggo testualmente -“senza alcun freno portare avanti quella gestione occulta che ha contribuito a determinare l’irreversibile dissesto dell’Ente”.
In ragione della pena che potrebbe essere irrogata, viene esclusa la possibilità che gli imputati (tra i quali il senatore Azzollini) beneficino della sospensione condizionale della pena. L’autorità giudiziaria ritiene, infatti, che ricorrano tutti i presupposti previsti dall’articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale per l’applicazione delle misure custodiali, in ragione dei limiti edittali.
Il Presidente relatore conclude la propria esposizione introduttiva, esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal senatore Azzollini ad essere audito in Giunta per giovedì 18 giugno alle ore 14. Evidenzia che tale audizione potrà consentire l’acquisizione di elementi significativi in ordine alla richiesta di autorizzazione in questione.
Tale procedimento, ricorda il Presidente relatore, non è finalizzato al riesame, anche nel merito, dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva (e conseguentemente l’esito di tale attività non può in alcun caso comportare una decisione di annullamento, di riforma o di conferma del predetto atto giudiziario) essendo demandate tali decisioni esclusivamente agli organi giurisdizionali competenti ed essendo invece circoscritto l’esame della Giunta al solo riscontro del cosiddetto fumus persecutionis.

La senatrice LO MORO (PD), con riferimento alle affermazioni sulla vicenda in questione rese alla stampa dal presidente del PD Orfini, sottolinea che parteciperà ai lavori della Giunta sulla richiesta di autorizzazione in esame con spirito libero e indipendente e senza alcun mandato politico o di partito.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per le considerazioni testé svolte dalla senatrice Lo Moro.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che non vi è alcun elemento opinabile nella esposizione introduttiva del Presidente relatore, come pure è condivisibile la ricostruzione che lo stesso effettua in ordine ai limiti dell’esame della Giunta, la quale non può sicuramente intervenire sul procedimento penale in corso.
Rileva tuttavia che nell’ordinanza si fa riferimento ad atti di ingerenza gestionale del senatore Azzollini, che sarebbero continuati anche nel corso della procedura di amministrazione straordinaria. In riferimento a tale circostanza, prospetta l’opportunità di audire il commissario straordinario, al fine di acquisire elementi cognitivi specifici in ordine a tale profilo.

Il PRESIDENTE, in relazione alle considerazioni testé espresse dal senatore Buemi, fa presente che l’articolo 135 comma 5 del Regolamento – nell’ambito di richieste di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68, secondo comma, della Costituzione – consente alla Giunta la facoltà di audire esclusivamente il senatore destinatario dei provvedimenti coercitivi, precludendo quindi alla stessa la possibilità di procedere all’audizione di terzi .

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) ritiene che l’articolo 135 comma 5, citato dal Presidente, configuri esclusivamente un diritto del senatore interessato di essere audito, non precludendo quindi la possibilità per la Giunta di audire altri soggetti.

Il PRESIDENTE, con riferimento alle considerazioni testé svolte dal senatore Malan, precisa che la prassi interpretativa costante relativa all’articolo 135 comma 5 del Regolamento ha sempre circoscritto la facoltà della Giunta di svolgere audizioni al solo parlamentare destinatario dei provvedimenti coercitivi. In particolare, nelle passate legislature non si è mai proceduto, nell’ambito dei procedimenti in questione, ad audizioni di soggetti diversi rispetto al senatore interessato, nonostante che più volte siano state prospettate specifiche richieste di audizione di terzi.

Il senatore CASSON (PD) condivide l’approccio del Presidente in merito alla richiesta di audizione avanzata dal senatore Buemi, evidenziando che tale istanza non può essere accolta sia alla stregua di un’interpretazione letterale della disposizione contenuta nell’articolo 135, comma 5 del Regolamento, sia per la finalità dell’esame svolto dal Senato, incentrato esclusivamente sul riscontro del fumus persecutionis. Infine la predetta istanza risulta anche incompatibile con il quadro di separazione dei poteri delineato dalla Costituzione, atteso che l’audizione di terzi soggetti potrebbe comportare l’indebita ingerenza della Giunta nella valutazione probatoria processuale, demandata all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria.

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) osserva preliminarmente che l’attualità della possibile reiterazione dei reati – presupposto indefettibile della misura cautelare oggetto della richiesta di autorizzazione – non appare fondata per tabulas, ossia dal complesso delle valutazioni ed argomentazioni contenute nell’ordinanza trasmessa dal Tribunale di Trani. Di conseguenza, reputa che la possibile audizione del soggetto indicato dal senatore Buemi non avrebbe alcun riflesso pratico su quanto la Giunta è chiamata ad accertare, dal momento che la mancanza della condizione rappresentata dal pericolo che il senatore Azzollini possa reiterare, ove lasciato in libertà, reati della stessa specie non può certo essere verificata chiamando in causa un altro soggetto.
Coglie infine l’occasione per segnalare l’utilità di un approfondimento sulle recenti innovazioni normative introdotte per l’istituto delle misure cautelari.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Augello che si farà carico di assecondare la richiesta di approfondimento prospettata.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ritiene preoccupante che, ancor prima della formale trasmissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare alla Presidenza del Senato e della successiva convocazione della Giunta, le agenzie e gli organi di stampa abbiano ripetutamente insistito su una frase sordida – peraltro né registrata né intercettata, ma riportata da un altro soggetto che l’avrebbe ascoltata – attribuita maliziosamente al senatore Azzollini che è stato quindi dipinto come un vero e proprio delinquente. La circostanza descritta costituisce un episodio da non sottovalutare perché sembra dimostrare che la vicenda che riguarda il senatore Azzollini sia accompagnata da malevolenza e da un atteggiamento pregiudiziale.

Secondo il senatore Mario FERRARA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) le motivazioni addotte dall’autorità giudiziaria a sostegno dell’ordinanza applicativa della misura cautelare lasciano sconcertati poiché uno degli architravi sui quali poggia l’ipotesi accusatoria a carico del senatore Azzollini è legata alla sua posizione di Presidente della Commissione Bilancio del Senato che avrebbe favorito l’approvazione di norme – peraltro nemmeno formalmente presentate dallo stesso senatore – che, ad un esame più attento, avevano come destinatari gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nel loro complesso e non certo una Casa di cura in particolare . La fantasiosa ricostruzione svolta sul punto dall’autorità giudiziaria basta per ritenere di per sé sussistente il fumus persecutionis ai danni del senatore Azzollini e per considerare come irricevibile la domanda di autorizzazione trasmessa dal Tribunale di Trani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

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