Leggendo l’Albo Pretorio abbiamo scoperto che è ancora valida, e in scadenza al 31.12.2014, la seguente ordinanza:
Le motivazioni che hanno spinto il sindaco a diramare l’ordinanza n. 45.182 si possono così sintetizzare:
“RILEVATA pertanto la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dalf inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni adottando la presente ordinanza mirata a preservare Ia quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività imprenditoriale…” , pertanto si ordina che,
“… E’ VIETATO, l’utilizzo nel territorio comunale di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, anche se di libera vendita, oltre le ore 00.30 e fra le 13.00 e le 17.00. Da tale disposizione sono esclusi i fuochi d’artificio cd. “colorati” (miccette) in ragione della loro limitatissima potenzialità esplodente….”.
Da questa ordinanza, che non è stata annullata dall’ultima del 12.12.2014 n. 82.767 , si desume che a Molfetta si poteva far esplodere di tutto dalle 17.00 alle 00.30, e poi non è quantificato temporalmente il divieto dopo le 00.30. Forse in quell’arco di tempo le confraternite e le parrocchie, per i festeggiamenti di santi, madonne e matrimoni, potevano e possono far esplodere bombe e razzi? Quindi le bombe fatte esplodere a Piazza Paradiso, e in tutta la città, nel pomeriggio della vigilia di Natale dalle 17.00 alle 00.30 erano consentite? Il dubbio nasce dal fatto che le due ordinanze sono ancora entrambe efficaci, affisse all’albo pretorio, e l’una non esclude l’altra. E domani cosa accadrà?