Concedere le riprese audiovisive in consiglio comunale vuol dire essere trasparenti

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Nelle ultime settimane ha fatto discutere molto la decisione del presidente del Consiglio Comunale, Nicola Camporeale, di vietare le riprese audiovisive dei lavori dello stesso consiglio e ci dispiace che tale decisione, tranne qualche isolata protesta, non sia stata contrastata con convinzione da parte dell’opposizione con atti ed iniziative eclatanti. A nostro avviso la scelta del Presidente potrebbe configurarsi in un vero e proprio “abuso di potere”, in quanto, in mancanza di un regolamento apposito che disciplina la materia, la decisione dovrebbe essere presa dal Consiglio Comunale.
Per spiegare meglio la natura del problema riportiamo di seguito alcuni articoli del regolamento vigente del Consiglio Comunale di Molfetta risalente al 1975.

Art. 2 – Attribuzioni e poteri del Presidente 

Il Presidente rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori e dell’amministrazione interna, facendo osservare il Regolamento. Il Presidente concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, giudica la ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
I poteri di polizia del Consiglio sono esercitati dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, in relazione all’art297 della L.C.P., n. 148 del 4.2.1915.
Qualora sorga tumulto nel consiglio, il Presidente si alza: è allora sospesa la discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l’opportunità, la scioglie.

Art. 5 – Sedute pubbliche

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi seguenti:
a) quando trattasi di questioni concernenti persone;
b) quando per un determinato argomento su richiesta di almeno 1/3 dei presenti il Consiglio comunale lo statuisca con deliberazione motivata a maggioranza dei voti.

Art. 6 – Disciplina sedute segrete
Si considerano questioni concernenti persone ai sensi e per gli effetti dell’art.295 della Legge e comunale e provinciale, n.148 del 4.2,1915, le nomine degli impiegati, le promozioni, le sospensioni, le destituzioni, i provvedimenti disciplinari, il conferimento di assegni a gratificazioni personali, il licenziamento ed in genere tutte le questioni la cui soluzione possa dipendere da apprezzamenti delle qualità personali, fisiche e morali dell’individuo.

Art. 15 – Ammissione del pubblico
Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri.
Il pubblico può assistere alle sedute pubbliche nell’apposito spazio ad esso riservato.
Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono essere correttamente vestite, stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
Durante le sedute pubbliche saranno ammessi i rappresentanti della stampa, assegnando ad essi un apposito tavolino. I vigili urbani saranno incaricati dell’osservanza dei regolamenti e, in seguito all’ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l’ordine.

Orbene, nessuna di queste norme, dello Statuto Comunale o del D.L. 267/2000 vietano esplicitamente una qualsiasi forma di registrazione audiovisiva di una seduta di Consiglio Comunale.
Al contrario le disposizioni di legge, in linea generale, consentono al pubblico di assistere alle sedute consiliari dalla postazione riservata al pubblico.
Si consideri, anche, che l’attuale regolamento del C.C. è stato approvato nel 1975 e quindi non ha potuto recepire le successive disposizioni di legge in materia di trasparenza e accesso ai documenti amministrativi contenute nella legge n. 241/’90 e successive modificazioni.
La verbalizzazione della discussione di una delibera approvata da un Consiglio Comunale è parte integrante dell’atto amministrativo che ne deriva e quindi una ripresa audiovisiva non è altro che un documento che riporta fedelmente tutto ciò che ha contribuito a formare l’atto deliberativo licenziato dal Consiglio Comunale.
Le eventuali limitazioni alle riprese potrebbero essere giustificate dalla eventuale mancata attivazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un autonomo sistema di registrazione, stante l’esigenza di escludere che l’unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei lavori consiliari resti nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei all’amministrazione, fuori dalle necessarie garanzie di autenticità.
A Molfetta questo non potrà mai accadere perché da molti decenni le riunioni di consiglio comunale e le relative verbalizzazioni sono registrate su supporti magnetici che ditte specializzate trasformano in testi scritti e vengono puntualmente approvati dal C.C. e archiviati.
Riteniamo quindi che le riprese audiovisive di un qualsiasi soggetto privato presente nello spazio riservato al pubblico non possa essere vietato, e ci sembra anche superflua la presentazione di una richiesta preventiva da presentare al Presidente del Consiglio Comunale, perché la stessa non potrà mai essere rigettata, se non nei casi previsti per legge che rendono le sedute segrete.
Quindi pensiamo che la redazione de “Il Fatto” e/o qualsiasi altro soggetto privato debba continuare quel servizio d’informazione trasparente, di cui questa città ha molto bisogno, senza aggravi di cassa per l’amministrazione comunale.

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