Berlusconi pagava “Cosa Nostra”, leggete la sentenza e indignatevi quando appare in TV

Berlusconi? Uno che ha sovvenzionato la mafia per 20 anni, invece lui oggi dice che è stato una vittima della mafia. La cosa più preoccupante? Il silenzio della politica su mafia e corruzione. 

Il 4 Marzo, nel segreto dell’urna, non dimenticate.

Questi alcuni stralci delle 75 pagine della sentenza:

“Grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri, veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione, da parte di Silvio Berlusconi, di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di “cosa nostra” palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti che ad esso avevano aderito grazie all’impegno profuso da Dell’Utri: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva, invece, nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale (pag. 46-47).

I giudici, con motivazione diffusa, coerente e fondata sul puntuale esame del contributo conoscitivo fornito da ciascuno dei collaboratori e sui punti di reciproca convergenza del loro rispettivo narrato, osservavano che dalle suddette dichiarazioni emergeva che i pagamenti di Berlusconi in favore di “cosa nostra” palermitana – (quale corrispettivo per la complessiva protezione a lui accordata e in attuazione dell’accordo raggiunto nel 1974 con la mediazione di Dell’Utri) – erano proseguiti senza soluzione di continuità e che, dopo la scomparsa di Stefano Bontade e di Girolamo Teresi (avvenute entrambe nel 1981), erano stati effettuati ai fratelli Giovan Battista e Ignazio Pullarà, divenuti reggenti del mandamento di S. Maria del Gesù e subentrati nei rapporti da essi intrattenuti.

I soldi venivano materialmente riscossi a Milano presso Dell’Utri da Gaetano Cinà che provvedeva a recapitarli a Stefano Bontade e, dopo la morte di quest’ultimo, li faceva pervenire ai Pullarà tramite Pippo Di Napoli e Pippo Contorno, “uomo d’onore” della stessa “famiglia” mafiosa (pag.52-53).

Di seguito il testo della sentenza definitiva:

1. L’ 11 dicembre 2004 il Tribunale di Palermo dichiarava Marcello Dell’Utri colpevole dei reati a lui contestati (artt. 110, 416 c.p.; artt.110, 416 bis c.p.) e lo condannava alla pena di nove anni di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena. Disponeva, inoltre, che, a pena, espiata, Dell’Utri venisse sottoposto alla libertà vigilata per due anni. Lo condannava (in solido con il coimputato Gaetano Cinà) alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive.

2.Le imputazioni oggetto della sentenza di condanna erano così formulate:

capo a): per il periodo decorso da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982, concorso eventuale ( o c.d. esterno) nella associazione per delinquere ex art. 416, commi 1,4 e 5 c.p., denominata “cosa nostra”, mettendo a disposizione della stessa l’influenza e il potere derivante dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario e imprenditoriale, in tal modo partecipando al mantenimento ed al rafforzamento, oltre che alla espansione della associazione medesima: ciò attraverso la partecipazione a incontri con esponenti anche di vertice di cosa nostra, e intrattenendo, tramite essi (ossia tramite Bontade Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele e Riina Salvatore), rapporti continuativi con l’associazione e, quindi, determinando nei capi di “cosa nostra” la consapevolezza della assunzione di responsabilità, da parte del Dell’Utri medesimo, di assumere condotte volte ad influenzare, a vantaggio della associazione per delinquere, soggetti operanti nel mondo istituzionale e imprenditoriale;

con le aggravanti dell’essere l’associazione armata e del numero dei partecipanti superiore a dieci;

b): per il periodo trascorso dal 28 settembre 1982 ad oggi, concorso esterno nell’associazione mafiosa “cosa nostra” (art. 416 bis commi 1, 4, 6, c.p.), con condotte analoghe a quelle descritte sopra; con le aggravanti dello “scorrere in armi” e del finanziamento delle attività del sodalizio con il provento dei delitti….. continua a leggere la sentenza QUI

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