Petizione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Comunale della Città di Molfetta
di Maddalena de Fazio
Al Sindaco di Molfetta
Realizzazione di un luogo da adibire al ”rito del Commiato”
Viviamo in un’epoca in cui la secolarizzazione e l’incontro con altre culture e religioni creano nuovi bisogni e delineano nuovi diritti. Anche il momento del commiato dai propri cari va ripensato in maniera da rispettare i valori e le volontà del defunto.
Molte persone desiderano, in coerenza con le loro scelte di vita, un luogo adeguato per celebrare, in modo dignitoso, un funerale civile: un luogo dove sia possibile parlare del defunto, incontrare gli amici e i parenti, leggere brani, poesie, proiettare immagini o filmati.
Oggi le famiglie si ritrovano ad affrontare il momento più difficile all’interno di una struttura e di una cerimonia prestabilite, senza poter esercitare di fatto alcuni diritti fondamentali come il diritto alla libertà di pensiero,di espressione e di religione.
Sono libertà sancite dalla nostra Costituzione, dall’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1955), e compete allo Stato e agli organi che lo rappresentano garantirne l’applicazione.
In Puglia esiste già dal 2008 la legge regionale n. 34 del 15 dicembre (BURP n. 198 del 19 dicembre 2008) che, agli articoli 5 e 17, promuove nei Comuni la realizzazione di una struttura per il commiato.
Ciò premesso i sottoscritti cittadini chiedono che
– il Comune di Molfetta promuova la realizzazione o l’individuazione di una dignitosa struttura, da utilizzare per questo scopo, sull’ esempio di quanto è stato già fatto in molte grandi e piccole città (ad es. come Venezia, Roma, Castelfranco Veneto, Torino, Padova, Bologna);
– nell’ambito di tali strutture, su istanza dei familiari del defunto, possano tenersi riti per il commiato;
– le strutture per il commiato siano in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso;
– la motivata decisione dell’organo collegiale competente sia notificata al primo firmatario ai sensi dell’art. 61, comma 2 dello Statuto Comunale.
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