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Non commentiamo il testo dell’ordine del giorno sulla sicurezza che la maggioranza ha deliberato in solitudine durante il consiglio comunale del 27 aprile 2012; vogliamo solo ricordare ai cittadini che erano presenti in aula solo 19 consiglieri su 31 e questa la dice lunga sulla serietà di questi signori.
Inoltre vi ricordiamo che la funzione del responsabile della sicurezza in questa città viene espletata illegittimamente da un dirigente amministrativo che si occupa già di appalti e contratti, invece che dal responsabile della Polizia Municipale, unica città d’Italia.
” Battere il ferro quando è caldo…”, oppure “..la lingua batte dove il dente duole..” , questi i proverbi che sintetizzano l’attuale tormentone sul Comando della Polizia Locale. Dice l’interessato : ” Mi sono dimesso perchè non sono gradito” ; e poi “..per quel che mi riguarda, trascorro le mie giornate dietro una scrivania a guardare incartamenti. Non posso neppure evadere la posta” ( tratto dall’intervista resa dall’ ( ex ? ) Comandante della Polizia Municipale alla Gazzetta del Mezzogiorno, pubblicata il 07 maggio 2012 );
A questo punto, alcuni cittadini, ancora in ( vana ? )attesa di riscontri a legittime istanze di “sopralluogo ed accertamento” su “lavori edilizi condominiali”, potrebbero chiedersi come tali istanze si intendono “evase”….
Oggi, comunque, l’Amministrazione Pubblica Comunale, poi la Politica Locale e, non ultimi, i “Movimento Cvici” dovrebbero chiarire a cittadini quali sono le “referenze istituzionali” a cui riferirsi, per ciascun Ufficio, in materia di ” violazioni del suolo pubblico ” e presunte “violazioni edilizie”.
A tal proposito torna sempre utile citare il Regolamento Edilizio vigente in materia di ” Vigilanza sui lavori e contestazioni delle infrazioni ” che recita all’art. 66.3 come segue : ” Per espletare tale compito, i funzionari, e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza hanno diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori. Gli incaricati dei controlli devono poter dimostrare di avere titolo ad effettuarli. “.
Pare ovvio che, nell’incertezza della normativa “locale” ( più chiara ed imperativa, però, la normativa nazionale ex DPR 380/2001 e la Legge 241/90), e nell’incertezza delle individuabili ” Responsabilità Procedimentali ” le risposte istituzionali al cittadino rimangono quelle degne del famigerato ” Don Abbondio” di turno…..