La legalità, a Molfetta, muore di botti e improvvisazione amministrativa.

Tutti hanno parlato dell’ordinanza sindacale con cui Tommaso Minervini ha vietato la vendita e l’uso dei fuochi d’artificio per queste festività; tutti si sono accorti che, nonostante il divieto, i botti ci sono stati, non solo nei giorni precedenti e durante la notte della vigilia di Natale, ma continuano ad esserci anche dopo. Niente di nuovo. E’ preoccupante, invece, che nessuno tra cittadini, giornalisti, commentatori e politici, si sia accorto del contenuto dell’ordinanza n. 79454 del 13 dicembre 2018. Nell’ordinanza è scritto che “sarà vietato esplodere botti, dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle 7:00 del giorno successivo, e, nella stessa fascia oraria, tra il 31 dicembre e l’1 gennaio“, quindi in tutti gli altri giorni è consentito vendere e far esplodere fuochi d’artificio? (Leggi l’ordinanza QUI)

E’ scritto anche che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00, invece l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000  prevede una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. Manca poi l’indicazione del responsabile del procedimento, che non è cosa di poco conto.

Come può essere possibile che un sindaco, o chi per lui, non riesca nemmeno a “copiare” il testo della sua ordinanza dell’anno precedente avente lo stesso oggetto? (Leggi l’ordinanza QUI )

Infatti nell’ordinanza n.71527 del 7 dicembre 2017 , firmata dal sindaco e scritta da un addetto ai lavori, l’ex Comandante della Polizia Municipale dott. Mauro Giuseppe Gadaleta, non solo è riportato il nome del responsabile del procedimento e l’esatta somma della sanzione pecuniaria da pagare, ma è riportato il passaggio più importante.

Dalla comparazione delle due ordinanze si evince che lo stesso sindaco l’anno scorso, vietava la vendita e l’uso dei botti dal 7 dicembre 2017 fino a tutto il giorno 3 gennaio 2018, invece quest’anno il divieto è dalle ore 20:00 del 24.12.2017 alle ore 7:00 del 25.12.2017 e dalle ore 20:00 del 31.12.2018 alle ore 7:00 dell’1.01.2019.

Ora ci chiediamo, siamo noi cittadini ignoranti da non comprendere i contenuti delle ordinanze sindacali, oppure c’è qualche altro motivo che non si coglie, oltre all’improvvisazione amministrativa, che rende il divieto dell’ordinanza inefficace e permette, dalle ore 8:00 del 25 dicembre fino alle ore 20.00 del 31 dicembre prossimo, di vendere e fare uso di un qualsivoglia fuoco d’artificio?

Invitiamo, pertanto, il sindaco a riscrivere una nuova ordinanza in cui si chiariscano tutti i dubbi del caso.

 

 

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