La Giunta regionale impugna, per incostituzionalità, la legge di stabilità 2015

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Cont.231/15/TG. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Corte Costituzionale. Legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), art.1, commi 552 e 554. Nomina difensori. Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno e Avv. Vittorio Triggiani, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)], pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, contiene talune disposizioni che si pongono in contrasto con le norme costituzionali, violando le prerogative regionali.
Tra le altre, vi sono i commi 552 e 554 dell’articolo 1, che ineriscono:
il comma 552, al procedimento autorizzatorio applicabile alle «opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione»; esso si pone in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, introducendo il comma 3-bis all’art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, che prevede la possibilità di superare il mancato raggiungimento dell’intesa di cui al precedente comma 2 «con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241», lede le competenze legislative della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di «porti e aeroporti civili» e di «governo del territorio», nonché le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003; in particolare, la disposizione in esame deve ritenersi incostituzionale nella parte in cui prevede l’applicazione della procedura di superamento della mancata intesa di cui all’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 anche ad ipotesi in cui lo stallo decisionale dipenda da divergenze sostanziali tra le parti e non esclusivamente a «condotte meramente passive delle amministrazioni regionali», come chiarito dalla sent. n. 239 del 2013 della Corte costituzionale; e nella parte in cui prevede un procedimento unilaterale di superamento della mancata intesa quale quello di cui all’art. 14- quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in relazione ai casi in cui le Regioni esercitino proprie funzioni amministrative incidenti sulla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, sul patrimonio storico- artistico o sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;
il comma 554, che sostituisce il comma 1-bis dell’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito in legge), alla pianificazione delle aree in cui sono consentite le attività sulla terraferma di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale contemplate nel comma 1 del medesimo art. 38 citato; la disposizione deve ritenersi incostituzionale: a) per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il compito di predisporre un «piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1» ossia delle «attività [sulla terraferma] di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale», e prevedendo una previa intesa con la Conferenza unificata per le sole attività sulla terraferma, anziché la necessaria acquisizione dell’intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata, lede le competenze legislative regionali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e di “governo del territorio”, nonché le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale; b) ancora per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto lede le competenze legislative della Regione in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e di “governo del territorio”, nonché le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost., in quanto si pone in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, nella parte in cui prevede l’applicazione della procedura di superamento della mancata intesa di cui all’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 anche ad ipotesi in cui lo stallo decisionale dipenda da divergenze sostanziali tra le parti e non esclusivamente a «condotte meramente passive delle amministrazioni regionali», come chiarito dalla sent. n. 239 del 2013 della Corte costituzionale.
Il citato comma 554, come detto, interviene sull’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, già impugnato dalla Regione Puglia con il patrocinio dell’avv. Alfonso Papa Malatesta.
Si reputa, pertanto, necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso le citate disposizioni.
Si ritiene, altresì, di affidare l’incarico difensivo, per continuità, agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, legale esterno, e Vittorio Triggiani, Coordinatore dell’Avvocatura Regionale.
(Valore della controversia: particolare interesse in considerazione dell’interesse sostanziale perseguito dall’Amministrazione e della complessità delle questioni poste; Settore di Spesa: Reti e Infrastrutture).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, inerente alle sole competenze professionali del legale esterno, pari a € 7.413,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell’attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.
L’acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.500,00, IVA e CAP inclusi.
All’impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).
L’Avvocato Coordinatore rinuncia al pagamento di qualsiasi compenso.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

– di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale la l. 190/2014 nelle parti indicate in epigrafe e conferire il mandato difensivo agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, del foro di Roma, e Vittorio Triggiani Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

– di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell’acconto, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

– di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola

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