Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Molfetta con l’incognita dell’eventuale incompatibilità del consigliere Pino Amato

Dopo l’ulteriore sollecito a rispondere all’interrogazione del 29 Marzo scorso n. 20470,  dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, per le rispettive competenze, non è giunta alcuna risposta. Ancora non è chiaro se l’amministrazione comunale intenda avviare l’azione di richiesta risarcitoria nei confronti del sig. Giuseppe Amato e, nel contempo, verificare se esistano situazioni di incompatibilità, dello stesso,  con la carica di consigliere comunale. Su questa delicata questione c’è il silenzio assordante anche delle opposizioni e si spera che nella seduta di consiglio, prevista domani, qualche consigliere possa recuperare la mancanza ponendo al presidente Piergiovanni la questione pregiudiziale sull’eventuale incompatibilità del consigliere Pino Amato. In mancanza saremo costretti a sollecitare nuovamente il Prefetto affinché intervenga e la Corte dei Conti per il grave danno erariale.

 

Il sottoscritto, Matteo d’Ingeo, in veste di coordinatore del Movimento civico “Liberatorio Politico”, ai sensi degli articoli 60 e 62 dello Statuto Comunale interroga il Sindaco della Città in merito alle tematiche in oggetto. Premesso che:

  • con deliberazione n.71 del 26/05/2008 la Giunta Comunale costituì il Comune di Molfetta parte civile nel processo “Amato +5” affidando il patrocinio dell’Ente all’Avv. Maurizio Masellis (procedimento penale n. 7964/04 R.G.– n. 3772/05 RG GIP contro Giuseppe Amato ed altri); successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 6 Marzo 2012, ha liquidato a favore dell’avv. Masellis un compenso di €.63.706,50 (al lordo degli oneri fiscali);
  • la sentenza definitiva n. 22532 della Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha sancito in maniera molto chiara che i reati sono stati consumati e quindi rigetta i motivi del ricorso di Giuseppe Amato, oggi consigliere comunale, ma non lo condanna penalmente per intervenuta prescrizione;
  • sotto il profilo civile, invece, la sentenza ritiene che ci siano i presupposti perché Giuseppe Amato, detto “Pino”, risarcisca la parte civile, cioè il Comune di Molfetta, che si è costituito con l’avvocato Masellis (incarico ricevuto dal sindaco Antonio Azzolini);

tenuto conto che:

  • il 16 novembre 2017, con nota n. 66878, è stata presentata un’interrogazione e istanza ai sensi degli art.li 60 e 62, dello Statuto Comunale, al Sindaco della Città in merito alla richiesta di risarcimento del Comune di Molfetta, come parte civile, nel procedimento penale n. 7964/04 R.G.– n. 3772/05 RG GIP contro Giuseppe Amato, dopo la sentenza n. 22532/16 della Corte di Cassazione;
  • il 30 gennaio 2018, con nota n.6167, è stata presentata una diffida a rispondere all’interrogazione del 16 novembre 2017;
  • nell’ultima seduta di Consiglio Comunale del 22 Marzo u.s. non è stata data alcuna risposta all’istanza;
  • non ci risulta, dalla lettura dell’albo pretorio, che l’amministrazione si sia attivata per ottenere il risarcimento con la nomina di un legale; non vorremmo che la costituzione di parte civile sia stato solo un onere economico per la collettività (parcella dell’avv. Masellis) e che quindi sia messo tutto a tacere senza considerare che una eventuale azione risarcitoria del Comune di Molfetta determinerebbe anche la possibile decadenza del consigliere comunale Giuseppe Amato, ai sensi del T.U.E.L. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267.

Pertanto si chiede al Sindaco Tommaso Minervini, se intende avviare l’azione di richiesta risarcitoria nei confronti del sig. Giuseppe Amato e, nel contempo, verificare se esistano situazioni di incompatibilità, dello stesso,  con la carica di consigliere comunale. 

 

I reati furono contestati dal pubblico ministero Dott. Giuseppe Maralfa

 Questa la sentenza definitiva n. 22532 della Corte di Cassazione – Sez.5^

Sul ricorso proposto da: AMATO GIUSEPPE  avverso la sentenza n. 2421/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 21/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

– Udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Francesca Loj, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

– Udito, per la parte civile, l’avv. Masellis Maurizio Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

– Udito, per l’imputato, l’avv. Domenico Di Terlizzi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, il rinvio alle Sezioni Unite.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bari ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale di Trani a carico di Amato Giuseppe per i reati di cui ai capi A1-A5-A6 e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 86 del dpr 16 maggio 1960, n. 570 e assolto l’imputato per altri reati, pure a lui contestati, ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice.

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l’imputato, assessore alla Polizia Municipale del comune di Molfetta, promise o erogò utilità a favore di cittadini del Comune in cambio della promessa di sostegno elettorale. In particolare:

a) si adoprò, in cambio della promessa di voto per le elezioni al consiglio comunale, da svolgersi nel 2006, per ottenere dal responsabile della Polizia Municipale la riduzione alla metà della sanzione applicata a Sancillo Mauro per una infrazione al codice della strada, da questi commessa (capo Al);

b) promise a Facchini Vito di adoprarsi perché la figlia Angela venisse ammessa ai corsi di formazione per “sales promoter” organizzati dalla Fashion District Molfetta srl in cambio di sostegno elettorale a favore del candidato consigliere regionale Cassano Massimo (capo A5);

c) promise a De Ceglie Rosa il proprio interessamento presso la Gea Cooperativa Sociale a r.l. – che gestiva il Centro Educativo Diurno – affinché venisse assunta presso il Centro suddetto in cambio di sostegno elettorale per Cassano Massimo (capo A5);

d) promise a Prudente Grazia di adoprarsi presso la Polizia Municipale affinché venissero ridotte le sanzioni amministrative – che sarebbero scaturite dagli accertamenti della polizia Municipale del 28/12/2004, del 28/1/2005 e del 6/3/2005 – per occupazione abusiva di suolo pubblico, in cambio di sostegno elettorale.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse dell’imputato, l’avv. Domenico Di Terlizzi, con quattro motivi.

2.1. Col primo deduce la violazione dell’art. 100 dpr 570/1960, collegata al fatto che il reato ritenuto in sentenza sarebbe sottoposto a prescrizione biennale.
2.2. Col secondo lamenta un vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo Al, derivante, a suo giudizio, dal fatto che la colpevolezza è stata desunta da un frammento di conversazione privo di significativa valenza e trascurando le deposizioni dei testi Piccolantonio e Zaza. Il primo (vigile accertatore) avrebbe riferito che Amato si era limitato a richiedere (se possibile”) la riduzione a metà della sanzione e non la soppressione del relativo verbale, che era stata una sua iniziativa autonoma; il secondo avrebbe precisato che la riduzione a metà della sanzione era prassi costante, cosicché l’affermazione di responsabilità non poteva prescindere dalla disamina dell’elemento psicologico del reato, invece mancata nella specie. Disamina resa ancor più necessaria – aggiunge – dal fatto che il preavviso di accertamento costituisce atto prodromico alla successiva redazione del verbale di constatazione, “di modo che la richiesta di riduzione della sanzione, ove possibile, non riveste alcunché di illecito sino a quando la P.A. non proceda alla redazione del verbale”.

2.3. Col terzo lamenta l’illogicità della motivazione con la quale è stato ritenuto sussistente il reato di corruzione elettorale in merito ai fatti di cui al capo A5. In tal caso la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto – evidenziato nei motivi d’appello – che Facchini Vito e la di lui famiglia erano già da tempo sostenitori politici dell’Amato, sicché la sollecitazione al sostegno elettorale, proveniente dall’imputato, non aveva bisogno di alcun patto illecito. Pertanto, tra l’appoggio politico all’Amato e l’interessamento di quest’ultimo alla partecipazione della figlia di Facchini ai corsi di formazione professionale non si è realizzato alcun illecito sinallagma, tant’è che non vi è prova di un abuso della qualità rivestita da Amato, né del fatto che quest’ultimo abbia garantito a Facchini la sicura partecipazione della figlia ai corsi.

Le stesse considerazioni valgono in ordine al “patto” con De Ceglie, che era sostenitrice di Amato da molti anni e lavorava da dieci anni presso la cooperativa che gestiva il centro disabili. Qui, aggiunge, la motivazione è senz’altro illogica, dal momento che dà atto di una libera scelta della cooperativa nell’assunzione della De Ceglie, avvenuta nel settembre di quell’anno, senza che sulla decisione degli organi deliberanti della cooperativa l’Amato abbia esercitato “una fattiva e concreta interferenza”, e tuttavia conclude per la colpevolezza dell’imputato.

2.4. Il vizio di motivazione costituisce la ragione, altresì, del quarto motivo di ricorso, giacché, dopo aver escluso che l’attività accertativa dei vigili sia stata svolta su sollecitazione di Amato, la Corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova di uno scambio elettorale in considerazione di “una velata e comunque inequivoca richiesta di sostegno elettorale da parte dell’Amato a fronte del dichiarato interessamento a beneficio dell’interlocutrice” . Tanto, senza nemmeno l’esame della ‘persona offesa” (id est, di Prudente), indispensabile – aggiunge – per comprendere gli esatti termini del dialogo captato, e senza accertare quale sorte abbiano avuto i verbali amministrativi di constatazione delle infrazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato, ma i reati vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

1. Occorre preliminarmente osservare che i fatti-reato per cui è processo risalgono al 2005 (l’ultimo reato contestato è del 30/6/2005), per cui, tenuto conto delle interruzioni e delle sospensioni della prescrizione nel frattempo intervenute, si sono prescritti, al massimo, il 27/10/2014. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico di Amato dalla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, non risulta evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati. Pertanto, è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

2. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p.. Infatti, anche se, per insegnamento giurisprudenziale, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., tale principio vale per gli effetti penali della sentenza, ma non per quelli civili, cosicché qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali, in conseguenza della causa estintiva, deve annullarla anche in ordine alle statuizioni civili, che non risultane sorrette – per effetto del vizio riscontrato – da un idoneo apparato argomentativo.

3. Tanto premesso, va detto che i motivi di impugnazione non meritano accoglimento.

3.1. Il primo motivo, relativo alla prescrizione, non ha fondamento. Nonostante il notevole sforzo profuso dal ricorrente per sovvertire l’orientamento – ormai consolidato – della Suprema Corte, in ordine alla prescrizione dei reati elettorali, va qui ribadito che anche i reati suddetti soggiacciono – sul punto – alle previsioni degli artt. 157 e segg. cod. pen., per le ragioni molto lucidamente, e condivisibilmente, espresse nelle sentenze che si sono succedute a quella del 2005 (n. 17630 del 23/3/2005); sentenze che, riprendendo un precedente orientamento, sia pure minoritario, hanno definitivamente chiarito che l’art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, nel riconoscere ad ogni elettore la possibilità di promuovere l’azione penale per i reati in materia di elezioni comunali e di costituirsi parte civile, subordina tale possibilità ad un limite temporale (due anni dalla data dell’ultimo verbale elettorale).

Tali reati sono perciò sottoposti a due diversi tipi di prescrizione: quella già menzionata, riguardante il momento genetico, cioè la promozione dell’azione penale, e quella prevista dal cod. pen., attinente al reato stesso (da ultimo, Cass., n. 26563 del 29/4/2014. Conformi: N. 17630 del 2005 Rv. 231614, N. 46370 del 2008 Rv. 241797, N. 5603 del 2011 Rv. 249417, N. 51523 del 2013 Rv. 258025, N. 14342 del 2014 Rv. 258969). Tale orientamento va qui ribadito, non apparendo idonee a contrastarlo le critiche ad esso mosse dal ricorrente, giacché, a parte la discutibilità dell’analisi storica proposta (incentrata sulla nozione di “prescrizione dell’azione penale”, che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata equivalente a quella di prescrizione del reato), valgono a sorreggerlo – e a renderlo aderente all’ordito normativo attuale – le acute (e talvolta ovvie) osservazioni contenute nei provvedimenti confermativi successivi, i quali hanno messo in evidenza – oltre alla conclamata differenza che vi è tra “estinzione dell’azione penale” e “estinzione del reato” – la conformità della interpretazione qui accolta al mutato quadro costituzionale e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, in considerazione dell’importanza che, nei regimi democratici moderni, riveste la libera espressione del voto, ha già sanzionato interpretazioni della normativa elettorale che sviliscono il trattamento sanzionatorio riservato a coloro che attentano al regolare svolgimento delle elezioni e al libero esercizio del diritto di voto (Cort. Cost., n. 394 del 2006). Non si comprenderebbe, pertanto, perché la “dissimmetria”, quoad poenam, rilevata e sanzionata dalla Corte Costituzionale nei suoi più recenti interventi potrebbe permanere nella disciplina della prescrizione, che ha, sul trattamento sanzionatorio, effetti – per alcuni versi – addirittura maggiori di quelli derivanti dalla comminatoria della pena. È dunque corretto ritenere – conformemente alla surrichiamata giurisprudenza – che l’articolo 100 del DPR 570/1960 preveda un termine di decadenza (entro il quale esercitare l’azione penale), non dissimile da quello che il vigente codice di rito prevede, in via ordinaria, agli artt. 405-407, e che la prescrizione del reato elettorale sia disciplinata, come per qualsiasi altro reato, dagli artt. 157 e segg. cod. pen..

3.2. Infondati sono pure i motivi concernenti il giudizio di responsabilità. L’elemento materiale del reato di cui all’art. 86 dPR 570/60 è integrato da ogni condotta idonea a condizionare – con la promessa di denaro o di qualsiasi altra utilità – la volontà dell’elettore. Il primo comma dell’articolo suddetto punisce, infatti, “chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio…il voto elettorale, dà, offre o promette qualunque utilità a uno o più elettori…” Il reato è integrato, quindi, dalla dazione di una utilità, o anche dalla sola promessa della dazione, purché venga formulata al fine specifico di ottenere il voto; non è richiesta l’accettazione della promessa, che rileva ai soli fini della punibilità dell’elettore (secondo comma).

Di tanto è stata data – nella specie – concreta dimostrazione attraverso il rimando a intercettazioni e a dichiarazioni testimoniali effettivamente indicative dell’attivismo di Amato in favore di vari suoi concittadini, funzionale all’ottenimento del voto a vantaggio proprio o del candidato al Consiglio regionale Cassano Massimo. Ciò dicasi in ordine al reato di cui al capo Al, attraverso il richiamo di una intercettazione comprovante l’interessamento di Amato presso il Comando dei Vigili Urbani al fine di ottenere, per Sancillo, la riduzione alla metà della sanzione pecuniaria a lui irrogabile e, soprattutto, l’eliminazione della ulteriore sanzione relativa ai punti di patente; in ordine al reato di cui al capo A5, attraverso il richiamo della deposizione di Facchini Vito (da cui è stato desunto che Amato si attivò, o promise di attivarsi, in funzione dell’accoglimento della domanda di partecipazione della figlia del Facchini a corsi

di formazione professionale) e di De Ceglie Rosa (da cui è stato desunto che Amato si adoprò per ottenere l’assunzione della donna presso la Gea Cooperativa Sociale a r.I.); in ordine al reato di cui al capo A6, attraverso il richiamo di intercettazioni che provano – secondo la Corte di merito – l’interessamento dell’imputato a favore di Prudente Grazia, affinché venissero ridotte le sanzioni amministrative conseguenti ad illeciti perpetrati. E in tutti i casi è stato dimostrato, attraverso il richiamo delle intercettazioni e delle testimonianze sopra richiamate – mai contestate nei loro elementi fattuali – che l’intervento era avvenuto, o era stato promesso, per ottenere il voto a vantaggio proprio o di altro candidato (Cassano Massimo).

Il reato, quindi, è completo nei suoi elementi essenziali, non richiedendosi, nella specie, “l’accordo” con l’elettore, e quindi il sinallagma delle prestazioni, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, giacché l’ipotesi ritenuta in sentenza è quella del primo comma dell’art. 86 cit, e non quella del secondo comma, ove è punito l’elettore che accetta l’offerta o la promessa, fatta dal candidato, per dare il proprio voto.

4. In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento, atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte; di conseguenza, i reati vanno dichiarati prescritti e il ricorso rigettato agli effetti civili. Il ricorrente, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; rigetta il ricorso ai fini civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro mille, oltre accessori di legge.

Così deciso il 18/3/2016

 

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