La storia infinita delle intercettazioni del senatore Azzollini

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GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2014
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) propone di invertire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’odierna seduta, svolgendo prioritariamente l’esame del documento relativo ad una richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Albertini.

Il PRESIDENTE fa presente che, con riferimento all’argomento posto al primo punto all’ordine del giorno, è prevista l’audizione del senatore Azzollini, evidenziando tuttavia che la trattazione del caso relativo al senatore Albertini potrà avvenire subito dopo.

IMMUNITA’ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta dell’11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell’11 e del 24 giugno, del 1° e del 10 luglio e del 24 settembre 2014.

Il PRESIDENTE  STEFANO (SEL) ricorda che a seguito di apposita richiesta, avanzata per le vie brevi dal senatore Azzollini, volta a chiedere di essere nuovamente audito, la Giunta, nella seduta del 24 settembre ha deliberato di accogliere la predetta richiesta.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore AZZOLLINI (NCD), il quale lamenta preliminarmente che la disposizione limitativa contenuta nell’articolo 135, comma 4, del Regolamento ha nel caso di specie cagionato una lesione del proprio diritto di difesa, atteso che l’applicazione di tale norma ha determinato in concreto la preclusione della possibilità di conoscere la documentazione integrativa trasmessa dall’autorità giudiziaria.
Rileva poi che la predetta disposizione regolamentare determina una disparità rispetto a quanto previsto nell’articolo 135-bis, comma 2, in relazione ai casi di autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione.

Il senatore PAGLIARI (PD) chiede di sospendere l’audizione, al fine di consentire alla Giunta di valutare le questioni avanzate dall’audito in via pregiudiziale.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta avanzata dal senatore Pagliari, sospende l’audizione del senatore Azzollini.

Il senatore Azzollini si allontana temporaneamente dall’Aula.

Il PRESIDENTE, in relazione alla questione sottolineata in via pregiudiziale dal senatore Azzollini, evidenzia che l’articolo 135, comma 4, del Regolamento disciplina specificamente il diritto dei senatori ad accedere ai documenti trasmessi alla Giunta dall’autorità giudiziaria. In particolare tale disposizione consente ai soli componenti della Giunta il diritto di prendere visione di tali atti e, peraltro, la prassi applicativa di tale norma è stata sempre orientata in tale direzione.
Per completezza ricorda che l’indagato, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può accedere ai documenti giudiziari che lo riguardano solo nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura penale e presso le Cancellerie dei competenti Tribunali.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che in qualsiasi tipo di procedimento deve essere garantito il principio irrinunciabile del contraddittorio. Pertanto, nella fattispecie in discussione, reputa che il senatore interessato vada messo a conoscenza degli atti che lo riguardano, al di là delle norme e della prassi che non possono di certo essere declinate in modo non conforme al rispetto del menzionato principio del contraddittorio.

Il senatore D’ASCOLA (NCD), nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Buemi, ritiene che non possa essere convincente l’interpretazione strettamente letterale dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento: infatti, se è certamente comprensibile che soggetti diversi ed estranei rispetto ai componenti della Giunta non possono prendere visione degli atti, non appare giustificabile che tale preclusione possa estendersi anche al senatore – non componente della Giunta – rispetto agli atti che lo riguardano direttamente e sui quali ha diritto di difendersi e di essere ascoltato. Se così non fosse, il diritto di difesa sarebbe privato del suo contenuto essenziale che attiene nella sostanza alla conoscibilità degli atti.
Sulla base delle argomentazioni esposte, dunque, la norma regolamentare e la prassi vanno interpretate alla luce degli articoli 24 e 111 della Costituzione, i quali affermano la valenza del principio del contraddittorio non solo all’interno del processo penale, ma in ogni tipo di procedura. D’altro canto, la fase in cui attualmente si trova l’esame presso la Giunta può essere in qualche modo accostata a quella nella quale gli elementi emersi nel corso dell’indagine penale sono conoscibili da parte dell’indagato in virtù di quanto previsto dall’articolo 415bis del Codice di procedura penale.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) non concorda con quanto sostenuto dai senatori intervenuti, in primo luogo perché la Giunta non è organo giurisdizionale che, nel caso concreto, sta promuovendo un procedimento a carico del senatore Azzollini. Infatti, l’oggetto dell’esame cui è chiamata la Giunta si concentra esclusivamente sulla verifica della legittimità della richiesta – avanzata dalla autorità giudiziaria competente – in merito all’utilizzazione delle intercettazioni concernenti conversazioni che riguardano il senatore Azzollini. Circoscritto in tal modo il perimetro entro il quale deve svolgersi l’esame della Giunta, si deve conseguentemente concludere che non ha senso invocare in questo caso l’esercizio di un diritto di difesa.
Per quanto concerne poi il presunto contrasto tra l’articolo 135, comma 4, del Regolamento e il successivo articolo 135bis – il quale a differenza del primo consente al diretto interessato di prendere visione degli atti che lo riguardano – rileva che si tratta di fattispecie del tutto distinte. Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, si dichiara contrario ad una interpretazione innovativa del comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento.

Ad avviso del relatore, senatore CASSON (PD), sulla base delle norme vigenti, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento consente esclusivamente ai componenti della Giunta di prendere visione degli atti concernenti le richieste di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, con conseguente esclusione di tutti gli altri senatori. De iure condendo, appaiono, d’altro lato, condivisibili le argomentazioni che mettono in risalto la rilevanza della conoscibilità degli atti da parte del senatore interessato. Tuttavia, ciò esige una modificazione della norma regolamentare di cui si discute, fermo restando che il diritto di difesa da garantire nei confronti del senatore interessato va necessariamente controbilanciato con gli eventuali vincoli di riservatezza che potrebbero essere apposti sugli atti. In conclusione, nel dichiararsi favorevole ad un allargamento del diritto di difesa, ritiene che allo stato bisogna prendere atto del quadro regolamentare vigente, nella formulazione posta dal comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento.

Ad avviso del senatore AUGELLO (NCD) la norma regolamentare menzionata è diretta solo ad evitare che altri senatori accedano agli atti, ma non impedisce al senatore direttamente interessato della richiesta dell’autorità giudiziaria di poter prendere visione degli atti che lo riguardano. A suo parere, tale interpretazione è la sola plausibile anche tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 135bis rispetto al quale, altrimenti, si creerebbe un contrasto ed una incompatibilità sulla base delle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Pertanto, nella fattispecie in questione a nulla vale richiamare una prassi fin qui seguita che può essere senz’altro interrotta, ristabilendo un equilibrio tra le due norme regolamentari citate, nel senso di permettere al senatore interessato di poter prendere visione degli atti che lo riguardano. Del resto, sarebbe profondamente contraddittorio se il senatore interessato dalla richiesta di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, qualora componente della Giunta, potesse accedere agli atti, mentre, qualora non fosse componente della Giunta, si troverebbe di fronte ad una preclusione che, alla luce di quanto esposto, determinerebbe una disparità irragionevole.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), nell’aderire a quanto sostenuto dal relatore Casson, rileva che non si è di fronte ad una procedura relativamente alla quale possa invocarsi il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. A suo giudizio, quindi, l’unica interpretazione possibile del comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento è quella letterale poiché consente esclusivamente ai componenti della Giunta l’accesso agli atti. Una possibile modifica di tale disposizione deve pertanto essere affrontata nelle sedi opportune, ma allo stato dei fatti la norma vigente va senz’altro applicata, anche tenendo conto del fatto che senatori appartenenti alla stessa forza politica del senatore Azzollini, in quanto membri della Giunta, hanno la possibilità di conoscere gli atti del documento in titolo. Nota infine che il presunto contrasto con il successivo articolo 135bis sia del tutto apparente perché tale norma investe reati ministeriali che danno luogo ad un procedimento giurisdizionale speciale.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) condivide quanto osservato dal senatore Augello, soprattutto con riferimento alla contraddizione che si manifesterebbe tra il senatore che, in quanto componente della Giunta, avrebbe la possibilità di visionare gli atti, anche in relazione ad un procedimento che lo riguarda, e qualsiasi altro senatore che, pur implicato in una richiesta di autorizzazione dell’autorità giudiziaria che investe la competenza della Giunta, non può accedere agli atti solo perché non fa parte di tale organo. In tal senso, respinge qualsiasi interpretazione dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento che sarebbe inconciliabile oltre che con la Costituzione anche con il buon senso dal momento che è pacifico che il senatore interessato vanta il diritto di poter conoscere e visionare gli atti che lo riguardano.

Secondo il senatore PAGLIARI (PD)  si imporrebbe un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento in modo da non comprimere o eludere il rispetto del principio del contraddittorio. Nella fattispecie, peraltro, le memorie cui accennava il senatore Azzollini nell’avvio della sua audizione sono palesemente conosciute dallo stesso; tuttavia, se pure allo stato non si pone alcun problema di natura effettiva, de iure condendo appare necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma regolamentare citata affinché il senatore interessato possa conoscere gli atti che sono oggetto del giudizio della Giunta, fermo restando il rispetto derivante da eventuali vincoli che discendono dal segreto istruttorio.

La senatrice LO MORO (PD), nel concordare con le valutazioni espresse dal senatore Pagliari, ritiene che, in qualsiasi tipo di procedimento in cui è riconosciuto al diretto interessato la possibilità di essere ascoltato, va garantito il principio del contraddittorio, tanto più che, nel caso in esame, il relatore ha fatto riferimento ad atti e circostanze che l’audito può non conoscere. Mette poi in evidenza come l’articolo 135bis sia norma successiva nel tempo rispetto all’articolo 135 e, in quanto tale, sembra aver fatto propri i principi del contraddittorio che nel frattempo si sono consolidati all’interno dell’ordinamento giuridico.

Il senatore AUGELLO fa presente che non tutti i documenti agli atti della Giunta sono in possesso o a conoscenza del senatore Azzollini.

Il relatore, senatore CASSON (PD), rileva che, nell’avvio della sua audizione, il senatore Azzollini ha richiamato l’attenzione su due memorie difensive che sono senz’altro a sua conoscenza. Per quanto riguarda tutti gli altri atti trasmessi dall’autorità giudiziaria competente si rimette alle argomentazioni già svolte in precedenza, le quali richiamano la necessità di attenersi alla norma regolamentare attualmente vigente. De iure condendo, si può senz’altro dibattere sull’esigenza di un cambiamento di siffatta disposizione, in modo da consentire al senatore interessato di poter prendere visione degli atti che lo riguardano, ma anche dando facoltà allo stesso relatore di poter estrarre copia degli atti medesimi.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito ampio e articolato che si è svolto, assume l’impegno ad avanzare una proposta di modifica dell’articolo 135 del Regolamento, che si riserva di sottoporre alla valutazione della Giunta e di inoltrare quindi per i canali ufficiali.

Il senatore D’ASCOLA, concordando con il senatore Augello, richiama l’attenzione sul fatto che le questioni poste dal senatore Azzollini attengono alla mancata conoscibilità di atti diversi rispetto alle memorie difensive che sono di sua conoscenza.

Il senatore BUEMI (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) manifesta la propria contrarietà ad un’interpretazione dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento che non garantisca una effettiva parità delle armi per il senatore interessato.

Il senatore PAGLIARI tiene a precisare che è stato certamente utile ed opportuno che la Giunta si interrogasse sulle interpretazioni da dare alla norma regolamentare più volte citata; tuttavia, ritiene che tale dibattito non possa essere utilizzato in modo strumentale.

Il relatore, senatore CASSON, ricorda che è stato il senatore Azzollini ad avanzare, per le vie brevi ed informali, la richiesta di essere nuovamente audito dalla Giunta.

Il PRESIDENTE avverte che riprende l’audizione del senatore Azzollini, iniziata nella presente seduta e sospesa nel corso della stessa.

Il senatore AZZOLLINI, svolge le proprie argomentazioni difensive, finalizzate a prospettare l’assenza del requisito di casualità delle intercettazioni in questione, in quanto il procedimento penale in questione trae origine proprio da un documento a propria firma, del 15 ottobre 2009, contenente deduzioni difensive in relazione ai provvedimenti adottati dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alla procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla memoria difensiva del 9 dicembre 2011, la quale inerisce a una richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari depositata dal pubblico ministero in data 7 novembre 2011, per una serie di reati, tra i quali anche quelli di cui all’articolo 416 del codice penale, richiesta accolta con ordinanza del giudice per indagini preliminari del 27 gennaio 2012.

Congedato il senatore Azzollini, il PRESIDENTE invita il relatore Casson a precisare se dagli elementi acquisiti nel corso dell’odierna audizione emergano o meno profili in grado di determinare una riformulazione della proposta conclusiva in precedenza prospettata.

Il relatore CASSON chiarisce che nella odierna audizione non è emerso alcun elemento nuovo, confermando quindi la propria indicazione che la Giunta proponga all’Assemblea la concessione dell’autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, di cui al documento in titolo.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), intervenendo nel dibattito, evidenzia che dalla nota del 21 agosto 2014, sottoscritta dai pubblici ministeri dottor Ruggero e dottor Savasta, emergono taluni evidenti profili di contraddittorietà.
I pubblici ministeri in tale nota sostengono che l’iscrizione per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale sia stata effettuata per la prima volta a carico del senatore Azzollini in data 5 agosto 2013. Tale affermazione risulta tuttavia in contrasto con la richiesta di proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari del 7 novembre 2011 – citata nella stessa nota quale “allegato 1” – dalla quale emerge per tabulas che il senatore Azzollini era indagato a tale data anche per il reato di cui all’articolo 416.
La contraddittorietà della ricostruzione della Procura emerge in maniera ancora più evidente se si considera il documento, tratto dal sistema RE.GE., richiamato nella nota come “allegato 11”, dal quale emerge chiaramente che il senatore Azzollini era iscritto fin dal 16 marzo 2009 anche per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale.
Nel caso di specie, quindi, emerge una gravissima negligenza della quale si è resa responsabile la Procura ed è forse ipotizzabile anche un’ipotesi di falso, della quale andrebbe investita l’autorità giudiziaria competente.

Il senatore AUGELLO rileva che nel caso di specie non è chiaro se le erronee informazioni fornite dalla Procura alla Giunta siano frutto di una negligenza o se, al contrario, se le stesse siano imputabili a comportamenti dolosi.
Le integrazioni documentali per ultimo trasmesse dall’autorità giudiziaria accrescono i dubbi e le contraddittorietà dell’impianto complessivo della vicenda. L’oratore richiama l’attenzione sul documento citato nella nota trasmessa dalla Procura del 21 agosto 2014 (indicato come “allegato 11”), nel quale è riportato un attestato del RE.GE. da cui emerge senza ombra di dubbio che il senatore Azzollini era indagato per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale fin dal 16 marzo 2009.
Anche le ordinanze di proroga delle indagini preliminari emesse dal GIP partono dal presupposto della sussistenza di una contestazione anche per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale, come risulta per tabulas dall’esame dei documenti.
Rileva poi che nel caso di specie le intercettazioni sono prive del requisito della necessità e altresì che dalle modalità anomale, con le quali è stata condotta l’intera vicenda, emerge un fumus persecutionis.

Il senatore D’ASCOLA chiede di poter svolgere il proprio intervento nella prossima seduta, atteso che sarà a breve impegnato, come altri componenti della Giunta, nei concomitanti lavori della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Le puntate precedenti QUI

Una risposta a “La storia infinita delle intercettazioni del senatore Azzollini”

  1. Berlusconi docet!! La solità manfrina sulla interpretazione della legge; una legge chiara, univoca no e! Ma altrimenti come fanno a salvarsi il culo!

I commenti sono chiusi.

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