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– la limitazione dell’assicurazione infortuni, esclusivamente ai consiglieri in carica nell’espletamento delle proprie funzioni (art. 4);
– la sospensione di qualsiasi trattamento economico per tutto il periodo d’impedimento nei casi in cui un consigliere sia sottoposto a misure di restrittive della libertà personali da parte della Magistratura e la corresponsione della sola indennità di mandato nel caso di assoluzione definitiva (art. 5).
Riduzione del cinquanta per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali.
1. Il trattamento economico omnicomprensivo dei consiglieri di cui alla lett. a) dell’art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 è diminuito del cinquanta per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente articolo.
Detrazione sulla diaria
1. La diaria di cui alla lett. a) dell’art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 non è corrisposta al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre un quinto delle sedute dei seguenti organi collegiali:
a) Consiglio Regionale.
b) Giunta Regionale.
c) Commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta.
d) Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
e) Organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale.
f) Tutti gli organismi previsti dalla legislazione regionale vigente e dallo Statuto regionale.
2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell’arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.
3. Si considera presente il consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad altra riunione degli organi collegiali di cui al comma 1 o si trovi in missione in rappresentanza del Consiglio regionale o della Giunta regionale.
Rimborso spese di trasporto
1. I rimborsi spese di trasporto di cui alla lett. a) dell’art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 spettano ai consiglieri per lo svolgimento di tutte le attività connesse all’esercizio del mandato presso la sede del consiglio regionale. Essi sono costituiti da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri e corrisposti in base alla effettiva presenza, secondo criteri e modalità stabiliti con atto dell’ufficio di presidenza.
2. Nei casi in cui, al fine di raggiungere la sede del Consiglio regionale dalla propria residenza per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio del mandato, sia necessaria la percorrenza di strade su cui è previsto il pagamento del pedaggio, al consigliere regionale, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 1, spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
3. Il rimborso spese di trasporto, non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un’autovettura di servizio o di un’autovettura a guida libera di proprietà dell’Amministrazione regionale.
Art. 4
Modifiche all’art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8.
1. Il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 è sostituito dal seguente:
“2. L’assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare esclusivamente per cause connesse al loro esercizio.”
2. Il comma 5 bis dell’art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 è abrogato.
Art. 5
Sostituzione art. 15 della legge regionale 27 Giugno 2003, n. 8.
1. L’art. 15 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 è sostituito dal seguente:
“Art.15 (Impedimento di mandato)
1. Ai consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari tali da impedire l’effettivo esercizio del mandato, il trattamento economico omnicomprensivo di cui alla lett. a) dell’art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 è sospeso per l’intero periodo d’impedimento.
2. Esclusivamente in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai consiglieri regionali è corrisposto l’intero ammontare dell’indennità di mandato spettante per il periodo d’impedimento”
3. Gli uffici competenti del Consiglio Regionale effettuano verifiche entro il 30 Gennaio di ogni anno sui singoli consiglieri per la constatazione dei carichi pendenti di cui al comma 1. Il Presidente del Consiglio comunica i risultati delle verifiche effettuate entro il 30 Marzo, nella prima seduta utile del Consiglio regionale.
Art. 6
Abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio regionale e dell’assegno di fine mandato.
1. A partire dalla X legislatura regionale sono abrogati gli istituti dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8.
2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l’assegno vitalizio e di fine mandato di cui alla legge regionale vigente in materia. I consiglieri in carica nella IX legislatura possono optare per la rinuncia dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato di cui alla Legge Regionale 27 Giugno 2003, n.8.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all’assegno vitalizio.
Art. 7
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.