SE VUOI FESTEGGIARE LA TUA “LIBERAZIONE” VAI A FIRMARE

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Oggi 25 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 al Corso Umberto (altezza Patrioti Molfettesi e in caso di pioggia galleria Liborio Romano) potrete firmare la proposta di legge regionale per eliminare i tanti privilegi di una casta, ricordatevi che se non votate contribuirete a mantenere i vitalizi di questi nostri concittadini:
ASSEGNO VITALIZIO MENSILE EX CONSIGLIERI REGIONALI 
BELLIFEMINE DOMENICO (detto “Minguccio”) Ex-Consigliere  €3.508,99 
DI GIOIA PASQUALE ( detto Lillino”) Ex-Consigliere  € 8.075,67 
VISAGGIO FRANCESCO (detto “Ciccillo”)  Ex-Consigliere  €4.614,66 
 ASSEGNO REVERSIBILITÀ’ MENSILE
Eredi –  FINOCCHIARO BENIAMINO Reversibilità  € 2.999,53 
Eredi – FIORE ALESSANDRO  Reversibilità € 7.498,83 

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RELAZIONE
La crisi economica che grava sempre più drammaticamente sulle classi sociali più deboli, i continui e pesanti tagli di bilancio ai servizi essenziali e il costante incremento della pressione fiscale non consentono più di rimandare l’adozione di atti in grado di ridurre drasticamente il costo economico che gli organi di indirizzo politico comportano sul bilancio regionale. Il comprensibile senso di sfiducia nelle istituzioni, dovuto anche all’enorme disparità di trattamento tra comune cittadino e rappresentanza politica impone a quest’ultima il dovere di ripensare sia le indennità che i politici percepiscono nell’esercizio delle loro funzioni, sia gli altri privilegi di cui godono. Un gesto tangibile che dimostri ai cittadini continuamente obbligati a sacrifici “lacrime e sangue” che la politica è un servizio e non un mestiere. La proposta di legge di iniziativa popolare che si propone si muove verso questi obbiettivi ed ha quale finalità la riduzione dei costi gestionali dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale. Questo, infatti, prevede sia la riduzione del 50% delle indennità fisse mensili (indennità di mandato, diaria per il rimborso spese di soggiorno a Bari, rimborso spese per il rapporto con gli elettori), sia la totale abrogazione dell’assegno di fine mandato e dell’assegno vitalizio previsti dall’attuale assetto normativo e che riteniamo privilegi inaccettabili, pertanto da abolire. In particolare l’assegno vitalizio, cumulabile totalmente ad altre pensioni, rappresenta un buco nero nel bilancio regionale. A versare un contributo sull’indennità mensile lorda sono i componenti del consiglio regionale mentre la lista dei beneficiari del vitalizio aumenta anno per anno in corrispondenza con l’innalzamento delle aspettativa di vita. Le trattenute effettuate non coprono i vitalizi degli ex-consiglieri ed eredi e, in prospettiva, il disavanzo che già oggi grava sulle casse regionali per oltre10 milioni di euro all’anno, non potrà far altro che aumentare e, ancora una volta, a pagare sarà il bilancio della Regione, cioè i cittadini. La proposta di legge di iniziativa popolare prevede, inoltre, disposizioni inerenti:– la sostituzione dell’abbonamento, a spese della regione, alla rete autostradale di cui i consiglieri possono beneficiare con rimborsi per spese effettivamente sostenute e debitamente documentate (art. 3);
– la limitazione dell’assicurazione infortuni, esclusivamente ai consiglieri in carica nell’espletamento delle proprie funzioni (art. 4);
– la sospensione di qualsiasi trattamento economico per tutto il periodo d’impedimento nei casi in cui un consigliere sia sottoposto a misure di restrittive della libertà personali da parte della Magistratura e la corresponsione della sola indennità di mandato nel caso di assoluzione definitiva (art. 5). 
“Trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali”

Art. 1
Riduzione del cinquanta per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali.

1. Il trattamento economico omnicomprensivo dei consiglieri di cui alla lett. a) dell’art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 è diminuito del cinquanta per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente articolo.
Art. 2
Detrazione sulla diaria

1. La diaria di cui alla lett. a) dell’art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 non è corrisposta al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre un quinto delle sedute dei seguenti organi collegiali:
a) Consiglio Regionale.
b) Giunta Regionale.
c) Commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta.
d) Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
e) Organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale.
f) Tutti gli organismi previsti dalla legislazione regionale vigente e dallo Statuto regionale.
2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell’arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.
3. Si considera presente il consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad altra riunione degli organi collegiali di cui al comma 1 o si trovi in missione in rappresentanza del Consiglio regionale o della Giunta regionale.
Art. 3
Rimborso spese di trasporto

1. I rimborsi spese di trasporto di cui alla lett. a) dell’art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 spettano ai consiglieri per lo svolgimento di tutte le attività connesse all’esercizio del mandato presso la sede del consiglio regionale. Essi sono costituiti da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri e corrisposti in base alla effettiva presenza, secondo criteri e modalità stabiliti con atto dell’ufficio di presidenza.
2. Nei casi in cui, al fine di raggiungere la sede del Consiglio regionale dalla propria residenza per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio del mandato, sia necessaria la percorrenza di strade su cui è previsto il pagamento del pedaggio, al consigliere regionale, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 1, spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
3. Il rimborso spese di trasporto, non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un’autovettura di servizio o di un’autovettura a guida libera di proprietà dell’Amministrazione regionale.

Art. 4
Modifiche all’art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8.

1. Il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 è sostituito dal seguente:
“2. L’assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare esclusivamente per cause connesse al loro esercizio.”
2. Il comma 5 bis dell’art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 è abrogato.

Art. 5
Sostituzione art. 15 della legge regionale 27 Giugno 2003, n. 8.

1. L’art. 15 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 è sostituito dal seguente:
“Art.15 (Impedimento di mandato)
1. Ai consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari tali da impedire l’effettivo esercizio del mandato, il trattamento economico omnicomprensivo di cui alla lett. a) dell’art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 è sospeso per l’intero periodo d’impedimento.
2. Esclusivamente in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai consiglieri regionali è corrisposto l’intero ammontare dell’indennità di mandato spettante per il periodo d’impedimento”
3. Gli uffici competenti del Consiglio Regionale effettuano verifiche entro il 30 Gennaio di ogni anno sui singoli consiglieri per la constatazione dei carichi pendenti di cui al comma 1. Il Presidente del Consiglio comunica i risultati delle verifiche effettuate entro il 30 Marzo, nella prima seduta utile del Consiglio regionale.

Art. 6
Abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio regionale e dell’assegno di fine mandato.

1. A partire dalla X legislatura regionale sono abrogati gli istituti dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8.
2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l’assegno vitalizio e di fine mandato di cui alla legge regionale vigente in materia. I consiglieri in carica nella IX legislatura possono optare per la rinuncia dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato di cui alla Legge Regionale 27 Giugno 2003, n.8.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all’assegno vitalizio.

Art. 7
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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