
Sospesa per tre mesi la ditta che deve realizzare nel porto di Molfetta i pontili di attracco per la nautica da diporto – fonte: Matteo d’Ingeo – www.laltramolfetta.it
Il 4 aprile 2023 scorso, con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio-Ambiente, è stato aggiudicato definitivamente l’affidamento dei lavori di “Realizzazione dei pontili di attracco per la nautica da diporto sulla Banchina San Corrado nel Porto di Molfetta“, in favore della ditta SUB TECHNICAL EDIL SERVICE Srl con Sede Legale in Mola di Bari (Ba).
Qualche settimana fa abbiamo appreso dal sito del Ministero della Difesa, sul bollettino delle Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistematica, aggiornato al 5 luglio scorso, che la ditta Sub Technical Edil Services (STES) è stata sospesa dal 15/06/2023 al 13/09/2023 per violazione dell’art. 13, comma1), lettera C) del D.Interm. n.82/2015 – “accertata violazione, di non rilevante gravita’, delle norme tecniche di esecuzione dell’attivita’ di bonifica emanate dal Ministero della difesa…“.
Speriamo che questa sospensione, che riguarda una delle tante attività della STES, non pregiudichi il buon esito dell’appalto e la realizzazione dei pontili che devono coordinarsi con tutti gli altri lavori portuali, compreso il dragaggio.
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DECRETO 11 maggio 2015, n. 82
Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneita’ delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. (15G00096) (GU Serie Generale n.146 del 26-06-2015)
Art. 13 - Sospensione 1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo puo' essere sospesa per un periodo di tempo, da un minimo di tre mesi a un massimo di dodici mesi, nei seguenti casi: a) inadempienza all'obbligo di informazione di cui all'articolo 12; b) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro; c) accertata violazione, di non rilevante gravita', delle norme tecniche di esecuzione dell'attivita' di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010; d) venir meno in modo significativo di uno dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d). 2. La sospensione puo' essere revocata quando l'impresa dimostra che sono cessate le cause che la hanno determinata. La decisione sull'istanza di revoca della sospensione e' assunta entro trenta giorni.