Non tutte le “associazioni” sono affidabili. Dopo un anno dall’inaugurazione della “Cittadella degli artisti” sono state “licenziate” la Coop. Sociale Fantarca, la Fondazione F.M. Valente, la coop. Sociale Gea e la Compagnia teatrale T. Fiorilli

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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr. GENERALE 513

SETTORE Settore Lavori Pubblici NR. SETTORIALE 147 DEL 23/06/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI LABORATORI URBANI GIOVANILI E DEL CENTRO POLIVALENTE PER MINORI DENOMINATO CITTADELLA DEGLI ARTISTI RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 136 DEL D. LGS. 163/2006 .

IL DIRIGENTE

– Con provvedimento n. 28367 di prot. del 24.05.2016 è stata disposta la “ultimativa diffida” ad adempiere e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale del contratto di appalto n. 7841 di rep. del 17.12.2010 nei confronti della Coop. Sociale Fantarca a.r.l. in ATI con coop. Sociale Gea, Fondazione F.M. Valente, Compagnia teatrale T. Fiorilli per le motivazioni ivi riportate e sinteticamente qui di seguito riassunte:

  • con determinazione dirigenziale n. 1249 del 09.12.2014 si è provveduto a liquidare in acconto la somma di euro 50.000,00 a titolo di anticipazione prevista all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto;
  • in data 21.05.2015, in vista dell’approssimarsi della scadenza del 30.06.2015 (termine ultimo fissato per la rendicontazione della spesa), la cooperativa Fantarca a r.l., nella sua qualità di capogruppo, chiese la liquidazione della seconda quota del finanziamento pari ad euro 41.942,19;
  • il Comune di Molfetta, dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga dei termini di rendicontazione fino al 31.12.2015, ha avviato una serie di verifiche volte ad accertare lo stato di attuazione delle attività di gestione, richiedendo la documentazione attestante le spese sostenute; all’esito delle verifiche, con nota prot. n. 2467 del 15.01.2016, veniva contestato alla coop. Fantarca il parziale inadempimento rispetto a quanto richiesto con diversi solleciti e precedenti note assegnando un termine di gg. 15 a valere quale messa in mora con minaccia di risoluzione per inadempimento;
  • la coop. soc. Fantarca a r.l – con nota del 01.02.2016 n. 5594 di prot.- ha riscontrato la precitata nota di diffida lamentando il ritardo nell’erogazione dell’ulteriore quota di finanziamento e trasmettendo con successiva nota parte della documentazione contabile richiesta dal Comune a giustificazione delle spese effettivamente sostenute.
  • In considerazione del superamento del limite temporale di rendicontazione fissato alla data del 31.12.2015, nonché del fatto che erano pervenuti al Comune di Molfetta -nella qualità di terzo pignorato – alcuni decreti ingiuntivi di pagamento nei confronti della soc. coop. Fantarca a r. è stata richiesta e concessa dalla Regione Puglia una seconda proroga dei termini di rendicontazione fino al 30.06.2016;
  • con determinazione dirigenziale n. 316 del 08.04.2016 si è provveduto a liquidare, a titolo di secondo acconto, la somma di euro 13.310,19 (iva inclusa) per la parte di spese effettivamente sostenute e rendicontate al 31.12.2015, attesa l’avvenuta erogazione da parte della Regione Puglia del saldo del finanziamento.VERIFICATO che
    – all’esito delle diverse contestazioni ed a distanza di oltre 17 mesi dall’avvenuta liquidazione della prima tranche di finanziamento, pari ad euro 50.000,00 a titolo di anticipazione contrattualmente prevista è stata concretamente avviata soltanto una minima parte dei servizi previsti nell’offerta tecnica in virtù della quale la predetta ATI si è aggiudicata la gara d’appalto di cui trattasi;
  • CONSTATATO che

– tale condotta omissiva dell’appaltatrice, peraltro perdurante anche dopo la trasmissione della prima diffida di cui alla nota prot. n. 2467 del 15.01.2016, integra gli estremi del parziale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente previste.

– Più in particolare, atteso il rilievo preponderante delle attività laboratoriali della “Cittadella degli Artisti” nell’economia generale della lex specialis della gara d’appalto e, conseguentemente, del rapporto contrattuale avviato all’esito dell’aggiudicazione della gara stessa, il mancato avvio della maggior parte dei laboratori previsti nell’offerta tecnica presentata in gara dall’ATI affidataria deve ritenersi riconducibile al novero delle “continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione dell’impianto e/o nello svolgimento delle attività in esso organizzate”, fattispecie che, ai sensi dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto, costituisce causa di “automatica e immediata risoluzione del contratto di gestione”;

– per altro verso, e allo stesso tempo, la descritta condotta omissiva appare qualificabile alla stregua di uno dei “comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006 (applicabile ratione temporis alla vicenda).

ACCERTATO che
– a seguito dei già richiamati solleciti e, soprattutto, della richiamata formale diffida ad

adempiere, trasmessa con nota comunale prot. n. 2467 del 15.1.2016, l’ATI affidataria, lungi dall’attivarsi per adempiere alle obbligazioni contrattuali e ottemperare alle richieste della stazione appaltante, si è limitata, in sostanza, a confermare l’avvenuta attivazione soltanto di una minima parte dei laboratori urbani giovanili e, per altro verso, ha ascritto a questo Comune asserite responsabilità per la mancata corresponsione della seconda quota del finanziamento regionale (nota Fantarca del 28.01.2016); neppure dopo l’avvenuta liquidazione del secondo acconto del finanziamento regionale (con la predetta determinazione dirigenziale n. 316 del 08.04.2016) la condotta dell’ATI affidataria è mutata.

Tutto ciò premesso, DATO ATTO che

  • in data 24.05.2016 si è proceduto a notificare l’ avvio contestuale del procedimento di risoluzione contrattuale nei confronti della Coop. sociale Fantarca a.r.l., quale capogruppo dell’ATI appaltatrice del servizio in oggetto, ad ogni effetto di legge ed in particolare ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto;
  • la cooperativa Fantarca a r.l., nella sua qualità di capogruppo, ha riscontrato il provvedimento di cui innanzi in data 13/06/2016, inviando unicamente la dimostrazione dei pagamenti della polizza fideiussoria e nulla dicendo in merito al persistente stato di inattività dei laboratori; ed, invero, in data 20.06.2016 la capogruppo Coop. Fantarca ha trasmesso un’altra nota n. 33028 di prot di (tardive) controdeduzioni nella quale nulla si aggiunge rispetto alla situazione in essere, ed anzi si addebita al Comune il mancato versamento della intera somma contrattuale relativa al finanziamento regionale;

RITENUTE del tutto prive di fondamento le tesi sostenute dalla Fantarca sia perché non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 5 del capitolato per la liquidazione della intera somma finanziata (e cioè la dimostrazione della spesa di eruo 40.000,00 nel primo semestre di attività), sia perché gli stessi presupposti non sussistono neppure oggi (anche dopo la liquidazione del secondo acconto di cui alla d.d. 316/2016). La Fantarca non ha controdedotto nulla in proposito e pare fondare i suoi addebiti al Comune solo sull’assunto di un incondizionato obbligo del Comune di liquidare a saldo la seconda quota di finanziamento regionale a prescindere da ogni verifica circa le spese effettivamente sostenute e loro rendicontazione.

Le tesi della Fantarca appaiono del tutto inconferenti anche rispetto alle esigue attività laboratoriali concretamente avviate (dei cui esiti non viene fornita alcuna dimostrazione) atteso che il fatto di non aver effettivamente avviato le attività del capitolato malgrado le quote di finanziamento versate a titolo di “start-up” lascia prevedere che, non potendo più disporre di finanziamenti pubblici, le criticità verificatesi non potranno che aumentare; giova sottolineare , ai fini della valutazione dell’inadempimento contrattuale che, ai sensi dell’art. 3) del capitolato speciale d’appalto, il finanziamento viene espressamente destinato alla “creazione di laboratori nel campo della musica, teatro, danza e cinema rivolti a fasce giovanili di età compresa tra i 14 e 29 anni di età con l’obiettivo primario di : -fornire sostegno alla creatività di giovani artisti; – creare figure professionali nei vari settori artistici; – creare momenti di aggregazione sociale; – organizzare corsi di perfezionamento, stages, masters; – realizzare supporti digitali; sostegno della creatività giovanile in sinergia con le buone pratiche e le attività promosse dall’Amministrazione comunale per costruire un fattore di ripresa della vitalità strategica su territorio e strumento per la scoperta di giovani artisti.”

RICHIAMATE integralmente le motivazioni riportate nella richiamata comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione e rammentato che, in pendenza del termine assegnato, sono altresì pervenute – per conoscenza – al protocollo comunale due comunicazioni di licenziamento per due dipendenti in data 06 e 07 giugno 2016, così avvalorando l’ipotesi di totale inattività della struttura contestata da questo Comune;

RITENUTO, pertanto, dover concludere il procedimento avviato con la immediata risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.136 del d. lgs. 163/2006 e dell’art. 1456 del Codice Civile per grave inadempimento contrattuale con contestuale incameramento della cauzione definitiva , ai sensi dell’art. 10 del C.S.A.;

RITENUTO necessario che, contestualmente alla presente risoluzione contrattuale, il settore LL.PP. in uno con il settore Welfare Cittadino procedano, in contraddittorio con il legale rappresentante dell’A.T.I. Fantarca, alla redazione del verbale di riconsegna della struttura con ogni attrezzatura di proprietà comunale;

VISTA la relazione in data 23.05.2013 a firma dell’avvocato incaricato dal Comune di Molfetta nella quale, a seguito di una approfondita disamina della questione, viene evidenziato lo stato di inattività della gestione delle attività previste dal capitolato causa di grave e persistente inadempimento; vista, altresì, la successiva integrazione trasmessa dall’Avvocato incaricato in data 23.06.2016 a seguito dell’esame della nota di controdeduzioni del 20.06.2016 inviata dalla Fantarca nella quale vengono confermate tutte le deduzioni della precedente relazione;

VERIFICATO che sono numerosi gli atti e le note di contestazione ed i verbali in contraddittorio con cui il Comune di Molfetta ha diffidato l’ATI aggiudicataria al ripristino delle condizioni e degli adempimenti contrattuali rimasti ancora inevasi e tenuto conto del fatto che il Comune ha adempiuto ai pagamenti delle tranches di finanziamento regionale per le spese effettivamente documentate e sostenute;

CONSIDERATO che il negligente ed omissivo comportamento dell’ATI aggiudicataria non consente più di proseguire la gestione sia a causa dei decreti ingiuntivi medio tempore pervenuti che non permettono più di effettuare liquidazioni in favore dell’ATI fino alla concorrenza del debito sia perché in tale situazione gestionale non sarebbe assolutamente garantito né il rispetto del capitolato né il mantenimento in efficienza della struttura e delle attrezzature affidate e ciò costituisce motivo di grave pregiudizio per l’Ente.

RITENUTI sussistenti attuali e fondati i motivi per disporre la risoluzione contrattuale , ex art.136 del d lgs. 163/2006 e art 10 del C.S.A.

VISTO il parere favorevole espresso (anche) dal dirigente del settore Welfare Cittadino,

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale

1) Di risolvere, ex art. 1456 C.C., per grave inadempimento e per le ragioni richiamate in premessa e nel provvedimento n.28367 del 24.05.2016 di ultimativa di diffida e messa in mora del contratto n. 7841 di rep. del 17.12.2010, con cui il Comune di Molfetta affidava la gestione dei laboratori urbani giovanili e il servizio polivalente per minori presso la Cittadella degli artisti alla A.T.I. FANTARCA soc. coop a r.l. (capogruppo) + Fondazione V.M. Valente, Compagnia Teatrale TIBERIO FIORILLI, Coop. GEA.

2) Di intimare il concessionario al rilascio dell’immobile entro il termine di gg. 10 dalla notifica della presente ed alla sottoscrizione del verbale di riconsegna di ogni attrezzatura di proprietà comunale ivi presente.

3) Di dare comunicazione della presente risoluzione all’Osservatorio presso l’ANAC, nonché alla Regione Puglia.

4) Di notificare il presente atto all’A.T.I. FANTARCA a r.l. (capogruppo) alla Fondazione V.M. Valente, alla Compagnia Teatrale TIBERIO FIORILLI, alla Coop. GEA, a mezzo di messo comunale dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione e che l’immobile dovrà essere rilasciato libero e sgombro da persone e cose non di proprietà pubblica, previa redazione di verbale di consistenza di cui innanzi siglato in contraddittorio da delegato dell’Amministrazione comunale e dell’ATI FANTARCA.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

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