
Ancora una volta la montagna partorisce un topolino, e a Molfetta di topolini ne abbiamo già troppi. È stato pubblicato oggi, all’albo pretorio, il “Regolamento Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/04/2024.
Tra le tante cose che i cittadini dovrebbero leggere, per capire e gestire al meglio la raccolta “porta a porta” con tutti i pregi e difetti, c’è la parte sanzionatoria che riguarda l’annoso problema delle deiezioni canine. È stato dedicato l’articolo n.8 del Regolamento per elencare le situazioni da evitare per non incorrere nelle sanzioni amministrative.

Art. 8 – Conferimento e raccolta deiezioni animali
1. A garanzia dell’igiene e tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti urbani o in appositi contenitori dislocati nel Comune di Molfetta.
2. Al fine di prevenire situazioni di degrado, è obbligo di chiunque sia in possesso di un cane e lo conduca in luogo pubblico diluire le urine dei propri cani mediante l’utilizzo di acqua. Pertanto dovranno essere sempre muniti di appositi contenitori di acqua da usare all’occorrenza con la quale diluiranno i cataboliti liquidi del cane. Tale obbligo rimane perentorio nel periodo compreso fra il mese di maggio e quello di ottobre, rimanendo fortemente raccomandato per i restanti mesi dell’anno.
Purtroppo, nella lettura del successivo articolo n. 27, dedicato all’elenco di tutti i tipi di sanzioni, emerge una incongruenza inspiegabile. Mentre per le violazioni del comma 1) – “Mancato possesso di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e/o mancata raccolta delle deiezioni depositate sul suolo pubblico dal proprio animale da affezione”, è stata prevista una sanzione pari a 250,00 euro, per il comma 2) non sono previste sanzioni.
Quindi, a Molfetta, sarà consentito degradare impunemente ancora di più la città. Pertanto chi già conduce il proprio cane in luogo pubblico senza contenitori di acqua da usare all’occorrenza per diluire i cataboliti liquidi delle urine, potrà farlo senza essere sanzionato.
Una grave dimenticanza o un’indolenza amministrativa? Speriamo che si corregga subito questa “svista” anche perché l’amministrazione comunale non può ignorare il codice penale che prevede, all’articolo 639 – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, una sanzione da 300 a 1.000 euro.