L’ANAC interviene sul Comune di Molfetta dopo un esposto di una presunta ditta concorrente alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione entrate tributarie

Negli ultimi giorni si è parlato molto del bando dell’ Affidamento in concessione del servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie maggiori e affidamento del servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione ordinaria – Importo a base di gara: euro 2.713.104,60 del Comune di Molfetta. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta sull’operato del Comune di Molfetta dopo un esposto-istanza di parere, presentato il 20 luglio 2022, da una presunta ditta concorrente (omissis) S.r.l, alla gara per l’affidamento del servizio di riscossione.

L’istante sollevando alcune contestazioni in merito al bando di gara per l’affidamento del servizio formula in particolare le seguenti osservazioni, sulle quali chiede parere all’Autorità:

  • – Innanzi tutto egli ritiene che l’affidamento del servizio di riscossione debba essere separato dall’affidamento del servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione, al fine di garantire la concorrenza, e che il bando debba indicare i nominativi e le competenze dei soggetti cui è diretta l’attività di supporto al fine di consentire una chiara formulazione dell’offerta e una nitida distinzione di responsabilità tra S.A. e concessionario;

  • – In relazione ai requisiti di idoneità professionale l’istante afferma che le attività oggetto di affidamento rientrino interamente nell’ambito delle competenze dei concessionari della riscossione iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (“Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”), e che pertanto la richiesta, ai fini della partecipazione, anche della licenza prevista dall’art. 115 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per l’attività di recupero crediti sarebbe restrittiva della concorrenza;

  • –  In relazione ai criteri di aggiudicazione l’istante contesta l’assegnazione fino a tre punti al possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 27001/2014, e il fatto che esso sia previsto quale requisito di valutazione e non di ammissione, andando così a incidere sul punteggio finale;

  • –  L’istante chiede l’indicazione di misure compensative per le imprese prive del fatturato minimo occorrente per il rilascio del rating di legalità;

  • –  Sempre in relazione ai criteri di aggiudicazione egli ritiene che il criterio premiante di cui al punto 7 del disciplinare (“Supporto assistenza sistemistica per ulteriori giorni rispetto alla richiesta a base di gara”) limiti la possibilità di presentare un’offerta congrua, imponendo maggiori oneri non quantificabili e non sostenibili per le piccole e micro imprese.

L’ANAC, per le motivazioni che potrete leggere nel documento integrale che segue, ritiene che:

  • –  Data la distinzione tra l’attività di accertamento e riscossione da un lato e le attività di supporto e propedeutiche dall’altro, a cui corrisponde l’esistenza di due mercati potenzialmente diversi, occorreva inserire all’interno del bando le motivazioni della mancata suddivisione della gara in lotti;

  • –  È conforme alla normativa la richiesta, ai fini della partecipazione, dei requisiti di idoneità professionale riferiti a tutti i servizi oggetto di affidamento. Tuttavia, data la diversità dei requisiti occorrenti per svolgere l’attività di riscossione coattiva e il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti, occorreva motivare la mancata suddivisione della gara in lotti;

  • –  I criteri di valutazione di carattere soggettivo riguardanti la certificazione di qualità e il rating di legalità, nonché il criterio premiante riguardante eventuali servizi aggiuntivi, sono conformi alla normativa in quanto ad essi non era attribuito un punteggio decisivo ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.

Il sindaco Tommaso Minervini interviene minimizzando sul parere dell’ANAC, affermando che il parere dell’Autorità, che censura solo la insufficiente motivazione sulla mancata suddivisione in lotti, è una tempesta in un bicchier d’acqua.

Bene, allora per evitare che nascano nuovi contenziosi, a cui questa amministrazione ci ha abituati, e per non gravare ancora una volta sulle casse comunali, il sindaco risolva il problema sollevato dal ricorrente e ribadito dall’ANAC. Invece che annullare la gara la soluzione potrebbe essere quella di trovare un accordo tra le due uniche concorrenti che, entro le ore 12.00 del 20 luglio 2022, hanno presentato istanza di partecipazione al bando.

Di seguito tutta la documentazione della gara di appalto.

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