«Dopo un lungo silenzio sulla mia vicenda giudiziaria, volutamente prolungato, in attesa che la giustizia facesse il suo corso, adesso è arrivato il momento di parlare.
E’ giunto il tempo in cui io finalmente possa dire la mia verità, raccontare la mia versione per rendere giustizia alla città, che ha il diritto di sapere come realmente sono andate le cose, e per i miei elettori che non mi abbandonano mai e costantemente mi rinnovano la loro fiducia ad ogni tornata elettorale.
Questa è una mia scelta personale che intraprendo da uomo libero e con coscienza, consapevole di essere una persona pulita e soprattutto estranea ai fatti».
In attesa che Pino Amato riveli alla città la "sua verità" noi pubblichiamo il testo integrale della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, ha pronunziato e letto il seguente dispositivo nel procedimento n. 199/08 RGT:
“Visti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara Amato Giuseppe colpevole dei reati a lui ascritti, esclusi i capi A3 per le posizioni di Spadavecchia, Consiglio, Tridente, Sasso, Captano, Roselli e Abbatiscianni, riqualificato il capo A4 per la posizione di Facchini e di De Ceglie ai sensi degli artt. 81 cp, 86 dpr 570/60 e 319 cp , riqualificato il capo A5 per la posizione di Acquaviva nella sola ipotesi dell’art. 87 del dpr 570/60, escluse dal capo A5 le imputazioni relative alla Altamura ed alla vicenda dei Cuocci, esclusa l’imputazione di cui all’art. 87 dpr 570/60 per il capo A7 lettera a), escluse le imputazioni relative al capo A7 lettere b),c),d), esclusa l’imputazione relativa al capo A8 per l’episodio del condominio di via Bovio, riqualificato il restante episodio di cui al capo A8 in danno del Casucci ai sensi dell’art. 612 secondo comma e 61 n. 9 cp, nonché esclusa l’imputazione di cui al capo B;
per i reati oggetto di condanna, concesse le attenuanti generiche prevalenti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione.
Dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque ai sensi dell’art. 29 cp; dichiara altresì per l’Amato la sospensione del diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici per anni tre a norma dell’art. 102 del dpr 570/60; dispone infine, sempre in base a tale ultima disposizione, la pubblicazione della sentenza, per una volta, per estratto, a spese del condannato, sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
Visti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara Guido Giovanna Anna colpevole del reato ascrittolee, concesse le generiche prevalenti, la condanna alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione.
Visti gli artt. 533, 535 cpp, dichiara Mezzina Pasquale colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 323 bis cp, lo condanna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione.
Visti gli artt. 163 e 175 cp, concede la sospensione condizionale e la non menzione della condanna agli imputati Guido e Mezzina.
Vista la legge 241/06 dichiara condonata la pena inflitta all’Amato.
Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali; condanna l’Amato anche al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia personale.
Visti gli artt. 538, 539 e 541 cpp, condanna gli imputati Amato, Guido e Mezzina al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile Comune di Molfetta, come legalmente rappresentato; rimette le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione; condanna altresì i medesimi imputati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile, liquidando le medesime spese in complessivi euro 5.000,00 per competenze e spese, al netto degli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Rigetta le richieste della parte civile d’Ingeo Matteo.
Visto l’art. 530 secondo comma cpp, assolve Amato Giuseppe, Brattoli Gaetano, De Michele Vincenzo, Pazienza Vito e Scardigno Girolamo Antonio dalle altre imputazioni loro rispettivamente ascritte perché i fatti non sussistono.
Ordina la trasmissione degli atti al PM per le ulteriori valutazioni del caso.
Fissa il termine di 90 gg per la motivazione.
Trani 24.5.2010
Il Presidente
C. Carone