IL PROCESSO “AMATO+2 ” TORNA IN AULA IL PROSSIMO 26 GIUGNO

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Il 2 agosto 2010 furono depositate le motivazioni della sentenza di condanna per l’ex assessore Pino Amato e dopo poco più di un mese, esattamente il 17 settembre c.a., lo stesso fu sostituito in consiglio comunale in attesa dell’esito del giudizio in appello.
Non una parola è stata spesa allora in consiglio comunale sulla condanna di Amato sia a destra che a sinistra, anzi, entrambe hanno anche ringraziato, per il lavoro svolto, l’ex consigliere Pino Amato.
Senza mezzi termini il Tribunale di Trani (Cesaria CaroneFrancesco MessinaLorenzo Gadaleta) ha spiegato il perché della condanna di Amato (ora consigliere comunale Udc rientrato in Consiglio il 27.4.2012, prima dell’esito del processo d’appello), ex assessore all’Annona e candidato consigliere più suffragato alle elezioni del 2006 (fu eletto nella lista «Popolari per Molfetta» che sosteneva la candidato sindaco “ fantasma” Maria Antonia Tulipano.
Si cercherà, di seguito, di sintetizzare le 390 pagine depositate e in particolare alcuni passaggi significativi della premessa e delle conclusioni.

…”Ormai è noto come nasce il processo “Amato + 5”; a seguito di ripetute minacce, anche di morte, perpetrate da ignoti in danno del Presidente del Consiglio Comunale della Città di Molfetta Giuseppe AMATO (eletto consigliere comunale nelle liste di Forza Italia e ricoprente quella carica dal giugno del 2001) – “coordinatore di struttura” del Centro Ed. Diurno per Disabili del Comune di Molfetta gestito in appalto di servizi dalla GEA Cooperativa Sociale a r.l. – anche con l’invio (il 21.7.2004) di un plico contenente munizioni in uso all’Arma dei Carabinieri (proiettile calibro 9×21parabellum), con numerose comunicazioni minatorie scritte, telefoniche e persms e con ripetuti danneggiamenti di autoveicoli, venivano attivate il 19.1.2005 le intercettazioni telefoniche.
”…

…”Le captazioni telefoniche e ambientali operate, tuttavia, mentre non consentivano l’individuazione dell’autore delle gravi e ripetute minacce subite dal Presidente del Consiglio Comunale della Città di Molfetta, disvelavano invece la commissione nel primo semestre del 2005, da parte del pubblico ufficiale Giuseppe AMATO e degli altri pubblici ufficiali menzionati nei capi di imputazione, di una serie di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica.
 
Nella ricostruzione dei fatti e delle singole condotte criminose è emerso una variegata propensione dell’Amato alla commissione di reati, concentrata peraltro nel ristretto lasso temporale durante il quale il predetto è stato sottoposto al controllo da parte degli organi inquirenti.
Si deve rimarcare il fatto che l’imputato ha creato una fitta rete di relazioni nella pubblica amministrazione, piegando le regole del suo ruolo, coinvolgendo numerose figure pubbliche nelle sue trame e allargando sempre più il suo raggio d’intervento illecito.”…

…”L’Amato ha dimostrato di non avere remore da questo punto di vista, non esitando ad approfittare dell’espansione commerciale della città per tessere progetti criminosi con la società SECURPOL, amministrata dalla Guido; 
ha tradito le funzioni pubbliche, servendosi del personale della pubblica amministrazione per raggiungere obiettivi di taglio elettorale; 
ha rastrellato consensi facendo leva sul dramma sociale dell’affannosa ricerca di un posto di lavoro;ha imposto orientamenti elettorali e politici pressando con mezzi ignobili poveri commercianti, pur abusivi, ideando un piano esecutivo di marcata matrice criminosa.
Va ravvisata la continuazione tra i reati oggetto della condanna, essendo tutti espressione di un medesimo disegno criminoso volto a creare, in modo illecito, una dominanza politica ed elettorale attraverso un bacino di sostenitori attirati da facilitazioni oppure attinti da urticanti condotte di sopraffazione.
Avuto riguardo alla pluralità delle azioni criminose e considerato anche il comportamento processuale non del tutto corretto (si pensi all’emerso contatto con alcuni soggetti escussi, avvicinati durante il procedimento per un evidente scopo di condizionamento delle dichiarazioni, poi in concreto verificatosi in alcuni casi, come si evince dalle contraddizioni ed incongruenze palesate da alcune testimonianze) equa ed adeguata è la condanna alla pena di anni tre di reclusione.”….

“… Il Collegio giudicante non condivide affatto la prospettazione difensiva mirante a giustificare le condotte dell’imputato con l’esistenza di prassi diffuse, tese ad accettare illecite forzature psicologiche e scambi di ogni genere nel periodo elettorale, addirittura quali eventi tracciati come destino ineluttabile della nazione. 
Infatti, le scelte del legislatore penale, siccome articolate primariamente con la formulazione di una serie di reati di natura elettorale, impongono maggiori sforzi di controllo e di repressione delle condotte fuorvianti e non devono mai condurre ad una inconcepibile tolleranza dei comportamenti vietati.
 
Il secondo passaggio che va debitamente sottolineato nel dispiegarsi del dialogo processuale è che l’accettazione di quelle condotte illecite deve essere con forza osteggiata dal sistema penale sulla base delle norme disponibili, le quali già pongono in chiara luce l’importanza degli interessi in gioco:
 
– da un lato la libertà dell’elettore di scegliere come votare, senza subire intimidazioni e senza cedere a patti avvilenti e condizionamenti; – dall’altro, la correttezza di una competizione elettorale, non viziata da atti di compera di voti oppure da imposizioni illecite di orientamenti a favore di determinati candidati con l’ausilio di minacce volte a provocare turbamenti ed adesioni coatte.
 
Se si pongono in discussione i valori costituzionali della libertà di voto e dell’effettività del suo esercizio (art. 48 Cost.), così come il livello di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.), che prescrive anche la correttezza di comportamento dei candidati tra loro, si giunge a minare le basi del sistema democratico, consentendo il condizionamento dell’elettorato con pulsioni riprovevoli.”…

“…Tanto spiega le ragioni di un intervento della giustizia penale per ripristinare l’ordine giuridico violato e per far riaffiorare i pilastri sui quali si regge la democrazia solennemente proclamata dall’art. 1 della Costituzione.
 
Nessuno deve mettere in dubbio la circostanza che una campagna elettorale meriti di essere valorizzata attraverso programmi improntati al bene dell’intera comunità, apprezzando nel contempo il bene individuale solo quale componente dell’interesse collettivo.
 
Non si deve allora avallare in alcun modo una propaganda elettorale caratterizzata da meccanismi non sani, potenzialmente idonei a falsarne i risultati, turbando le coscienze con invitanti vantaggi economici, puramente privati, oppure rappresentando artificiosamente personali pregiudizi incombenti sulle sole persone che non risultano accondiscendenti. In sostanza va ribadito che gli elettori devono poter scegliere i loro candidati in piena libertà, dunque senza subire pressioni intimidatorie ed essere esposti in termini negoziali ad allettanti dazioni di denaro o altre utilità.
”…
Ebbene, nel giudizio in esame sono emerse condotte dirette a privilegiare la posizione di cittadini disposti in termini corrispettivi ad accrescere il peso politico e elettorale dell’imputato Amato.
 
Costui ha creato un giro di potere, avvitando nella propria cerchia numerosi soggetti, alcuni favorevoli con riduzioni di sanzioni amministrative o ulteriori agevolazioni, altri inducendoli a pensare di dover chinare il capo e recarsi dall’assessore, ciò per poter ottenere benefici oppure addirittura per evitare danni, ed infine, lasciando intendere ad altri ancora che è possibile asservire una funzione pubblica, comprandone gli effetti deviati ed offrendo quale corrispettivo la cessione di posti di lavoro per un pugno di raccomandati.
Questa macchina di produzione del potere, prevalentemente esercitata in danno di soggetti deboli economicamente ed isolati moralmente, condiziona all’evidenza la vita pubblica negativamente, adducendo per giunta quale scusa mistificante il raggiungimento di un obiettivo di aiuto delle categorie sfortunate.
Essa in realtà determina il deleterio sviamento dell’azione degli amministratori per fini privati e provoca uno squarcio nella trasparenza dell’amministrazione.
 
Crea anche separate griglie di cittadini privilegiati e di cittadini penalizzati, ciò solo in base all’opzione personale dei primi di essere disponibili a vendere la loro libertà di voto in cambio di qualcosa ed alla differente scelta dei secondi di credere che una simile libertà non abbia prezzo.
Evidentemente solo questi ultimi vivono ancora nella giusta convinzione che l’amministrazione della cosa pubblica nel modo migliore sia l’unico bene davvero irrinunciabile e che la speranza di una buona gestione sia possibile coltivarla, solo all’atto del voto, con la scelta del candidato più adatto a preservare il bene comune.
”…

Da parte nostra augureremo sempre al sig. Amato la piena assoluzione, nel processo d’appello, ma il nostro giudizio politico ed etico, dopo aver letto le carte processuali, non cambierà mai, al di là delle sentenze definitive o delle “prescrizioni”.

Una risposta a “IL PROCESSO “AMATO+2 ” TORNA IN AULA IL PROSSIMO 26 GIUGNO”

  1. Leggo dall stralcio della sentenza pubblicata: “.L’Amato ha dimostrato di non avere remore da questo punto di vista, non esitando di approfittare dell’espansione commerciale della città per tessere progetti criminosi con la società SECURPOL , ….”
    Oggi “rinominata ” SECURPOL-PUGLIA s.r.l. ?
    ( vedi Determina Dirigenziale n° 30 del 30/03/2012 Settore Demografia-Appalti e Contratti ).
    La stessa ditta di Vigilanza che continua a fruire di “contratti in proroga” da parte dell’Amministrazione Pubblica Comunale, “..nelle more dell’ espletamento della gara indetta con Determinazione n. 17 in data 13.12.2011 ” ?

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