Il distributore era stato aperto senza rispettare le dovute prescrizioni della Soprintendenza, ovvero era abusivo

 

Oggetto: sospensione immediata attività di vendita di sigarette tramite distributore automatico varco prospiciente Arco Chiesa vecchia ai sensi dell’art. 50 del T.U.EE.LL – rif.CILA prot. comunale 53341 del 19.09.2017.

Premesso

che con pratica CILA n. 21612017 veniva richiesta dall’interessata autorizzazione all’installazione di distributore automatico di sigarette all’interno del varco prospiciente Arco Chiesa vecchia presso l’edificio “Ex Dogana Vecchia”;

che con nota in data 20.03.2018 prot. 3313, Ia Soprintendenza MBAC di Bari ha rilasciato, autorizzazione ai sensi dell’art. 21 co.4 del d. lgs. 42104, la prescritta autorizzazione all’installazione del distributore automatico come in oggetto meglio indicato, con “… riserva comunque di fornire nel corso dei lavori ogni eventuale ed ulteriore prescrizione e pertanto si fa presente che sarà cura della propietà, per il tramite del Direttore dei Lavori, prendere contatti con la Scrivente per concordare i sopralluoghi necessari per seguire il costante andamento dei lavori . . . AI termine dei lavori dovrà essere consegnata a quest’ Ufficio una relazione redatta dal Direttore dei Lavori che illustri le più significative fasi di intervento, corredata da documentazione fotografica nel rispetto di quanto prescive l’art. 102, comma 9, del D.lgs. 50/2016“.

Che la parte, contravvenendo alla disposizione posta nella nota della Soprintendenza “…sarà cura della proprietà, per il tramite del Direttore dei Lavori, prendere contatti con la Scrivente...”, ha attivato il distributore automatico di sigarette non richiedendo l’attivazione dei “…sopralluoghi necessari per seguire il costante andamento dei lavori “.

Che l’attivazione ha palesato, l’impatto luminoso non valutabile in sede di esame dell’istanza, mancante in allegato alla documentazione tecnica trasmessa il rendering del distributore illuminato da cui si sarebbe evinta l’inopportunità della installazione ed apposizione di teca luminosa in struttura vincolata, in violazione delle norme sulla tutela dei beni culturali.

Considerato i pregressi tentativi di apertura del predetto distributore automatico di sigarette nello storico varco sotto l’arco adiacente al Duomo di Molfetta sempre respinti. dall’Amministrazione Comunale di Molfetta, le segnalazioni e lamentele di cittadini in ordine al pregiudizio della tutela del patrimonio culturale della Città, in considerazione del notevole impatto visivo nonché dell’inquinamento luminoso (L.R. n. 15 del 23 novembre 2005) che durante le ore notturne provoca al paesaggio ed all’ambiente circostante il DUOMO.

Ritenuto il distributore illuminato impattante rispetto al contesto architettonico, e pertanto non armonizzato con la geometria propria dell’Arco in pietra, di grande pregio storico-architettonico della Città Vecchia, come si evince dalla documentazione fotografica acquisita nelle ore serali, in cui il distributore è maggiormente utilizzato;

Considerato, altresì, che la documentazione allegata alla CILA, per contro, non evidenziava tale aspetto di luminosità lesiva della facciata dell’Arco anzi riportava “…senza sostituzione di infisso esterno prospiciente ARCO CHIESA VECCHIA” (DUOMO)“, connotando cosi un quadro incompleto per le determinazioni della stessa Soprintendenza.

Ribadito il mancato coinvolgimento della Soprintendenza durante la fase esecutiva dell’intervento trascurando quanto dalla stessa scritto nella nota del 20.03.2018 prot 3313 in cui’. “Questa Sopintendenza si riserva comunque di fornire nel corso dei lavori ogni eventuale ed ulteriore prescrizione e pertanto si fa presente che sarà cura della proprietà, per il tramite del Direttore dei Lavori, prendere contatti con la Scrivente per concordare i sopralluoghi necessari per seguire i lcostante andamento dei lavori … Al termire dei lavori dovrà essere consegnata a quest’Uffcio una relazione redatta dal Direttore dei Lavori che illustri le più significative fasi di intervento, corredata da documentazione fotografica nel rispetto di quanto prescrive l’art. 102, mmma 9, del D.lgs. 50/2016“.

Visto il codice dei beni culturali d lgs. N. 4212004;

Visto I’art. 50 del T.U.E.LL Dlgs 267/00, cui sono demandate al Sindaco “…altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune …” in materia di “…. del patrimonio culturale …” ;

ORDINA

1) Al soggetto interessato la immediata sospensione dell’attività di vendita di sigarette mediante distributore automatico posizionato all’interno di un Varco prospiciente Arco Chiesa Vecchia sino alla valutazione ed esame finale del progetto da parte della Soprintendenza di Bari, come prescritto nella stessa nota ministeriale e precisate nella premessa della presente ordinanza;

2) INVITA la Proprietà, per il tramite del Direttore dei Lavori, a prendere contatti con la Soprintendenza per concordare i sopralluoghi necessari secondo quanto disposto nel parere prot. n. 3313 del 20/3/2018, ribadito dalla stessa anche con nota del 17 maggio 2018 prot. 5703 pervenuta a mezzo pec. il 17 maggio 2018 prot. 30890.

3) Al Dirigente Settore Territorio, ing. Alessandro Binetti, di revocare la sua nota n.24391 del 18/4/2018 e riservarsi per la conclusione del procedimento agli esiti del sopralluogo ministeriale, anche in considerazione di quanto riportato nell’ultimo periodo della citata nota del settore territorio.

4) ll Comando della Polizia Locale ed il dirigente del Settore Territorio sono incaricati della immediata notifica e della urgente ed esatta e puntuale esecuzione della presente ordinanza.

5) Trasmettere la presente alla Soprintendenza di Bari per le sue determinazioni, anche alla luce della Sua nota n. 30890 del 171512018.

La presente ordinanza di immediatamente esecutiva e sia notificata a tutti gli interessati a cura del Comando di Polizia Locale, con esclusione della Soprintendenza cui la presente è inviata con pec a cura della Segreteria generale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR per la Puglia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

La inosservanza della presente ordinanza è passibile di denuncia ex art. 650 del Codice Penale oltre alle sanzioni amministrative dovute.

Molfetta, 18 maggio 2018

Utilizzando il sito o eseguendo lo scroll della pagina accetti l'utilizzo dei cookie della piattaforma. Maggiori Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. Altervista Advertising (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) Altervista Advertising è un servizio di advertising fornito da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy: https://www.iubenda.com/privacy-policy/8258859 Altervista Platform (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) Altervista Platform è una piattaforma fornita da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. che consente al Titolare di sviluppare, far funzionare ed ospitare questa Applicazione. Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy: https://www.iubenda.com/privacy-policy/8258716

Chiudi