Il diritto alla quiete. Il Comune interviene contro i rumori molesti

Il ristorante al piano terra del condominio è tra le principali fonti di lite. Spesso si riscontrano nelle attività di ristorazione e per le connessioni alla stessa, ma comunque ricadenti sotto il controllo e la responsabilità del gestore, rumori di apparecchi e macchine, condizionatori o musica e vociare di avventori che sono illegittime.
Gli esercizi commerciali sul piano tecnico sono tenuti al rispetto dei valori limiti differenziali di immissione indicati dall’articolo 4, comma 1, del Dpcm 14 novembre 1997, oltreché dei valori di accettabilità previsti dal Dpcm 1° marzo1991, qualora il Comune non abbia ancora adottato la classificazione acustica del proprio territorio.

In presenza di quest’ultima, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività o all’installazione di apparecchiature rumorose è soggetta alla presentazione di una documentazione di previsione dell’impatto acustico (ex articolo 8,legge 447/95). In caso dell’insorgenza di disturbi, potrà dapprima essere richiesto un controllo fonometrico al Comune, il quale potrà avvalersi del supporto tecnico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa), all’esito del quale in caso di superamento dei limiti, il Comune sarà tenuto a disporre relativi provvedimenti sanzionatori (ex articolo 10, comma 2, legge 447/95) ripristinatori (diffida) con i quali assicurare il rientro nelle soglie limite al rumore.

In difetto di tali azioni di salvaguardia e qualora il disturbo si estendesse a una pluralità di individui, sarà possibile presentare un esposto all’autorità giudiziaria (ex articolo 659 del Codice penale) fornendo una chiara, precisa e dettagliata rappresentazione dei fatti che sono all’origine dei disturbi, l’entità del fenomeno, il numero delle persone esposte, corredato da registrazioni audio e, qualora possibile, dagli esiti di una rilevazione fonometrica eseguita da un Tecnico competente in acustica (Tca) iscritto nell’elenco nazionale (Enteca).
Nulla esclude che anche un singolo cittadino o una sola famiglia lesa, oltre la tollerabilità da immissioni moleste, dopo relativa allegazione delle prove fonometriche, possa proporre un’azione civile contro i gestori e/o il Comune per inibire tali manifestazioni sonore intollerabili e per proporre l’azione risarcitoria, come conferma recente giurisprudenza.

Il fondamento risiede anche nella tutela del diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Consolidato orientamento giurisprudenziale ha di recente precisato che i Comuni sono investiti di numerosi poteri volti a perseguire efficacemente i principi di salvaguardia previsti dalla normativa speciale in capo alla legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico), e dei relativi decreti attuativi, nonché delle disposizioni previste dagli articolo 50 e 54 del Dlgs267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che demandano al Sindaco la possibilità di intervenire per salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
Stesso discorso vale per le immissioni odorose oltre la normale tollerabilità che possono ledere i singoli condomini e gli ambiti condominiali in violazione delle norme costituzionali (di salvaguardia della salute), nonché dell’articolo 844 del Codice civile, del regolamento di condominio e delle norme comunali.

fonte: Luca Bridi – Il sole 24Ore del 29.11.2024

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