Il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011

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“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo sviluppo

(Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2011)



Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di   emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita’ del Paese con riferimento all’eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di instabilita’ dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche’ di adottare misure dirette a  favorire  lo sviluppo   e   la   competitivita’   del   Paese   e   il    sostegno dell’occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana 

il seguente decreto-legge: 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA  

Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 

1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella tabella di cui all’allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce “indebitamento”, riga “totale”, per gli anni 2012 e  2013,  sono incrementati, rispettivamente, di  6.000  milioni  di  euro  e  2.500 milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia  e  delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce ”saldo netto da finanziare”. L’importo previsto, per l’anno 2012,  al primo periodo del presente comma puo’ essere ridotto  di  un  importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall’articolo 7, comma 6, in considerazione dell’effettiva applicazione  dell’articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.

2. All’articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole: ”e,   limitatamente   all’anno   2012,   il   fondo   per   le   aree sottoutilizzate”.

3. Le amministrazioni  indicate  nell’articolo  74,  comma  1,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni, all’esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal predetto articolo 74 e dall’articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  modificazioni  dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,  anche  con  le  modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un’ulteriore  riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del  predetto  articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca, apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di tale personale risultante a seguito  dell’applicazione  del  predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e’  fatto  comunque  divieto,  a decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all’emanazione  dei provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita’ nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla predetta data.

5. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 3 e 4  il  personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza del Consiglio, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l’Agenzia  italiana  del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche’  le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del 2001. Continua a trovare  applicazione  l’art.  6,  comma  21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6.  All’articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: “del 5 per cento per l’anno 2013  e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014″, sono  sostituite  dalle seguenti: “del 5 per cento per l’anno 2012  e  del  20  per  cento  a decorrere dall’anno 2013″; nel medesimo comma , in fine, e’  aggiunto il seguente periodo: “Al fine di garantire gli effetti finanziari  di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo  periodo,  puo’  essere  disposta,  con  decreto  del Presidente del consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro dell’economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle imposte indirette, inclusa l’accisa.”;

b) al comma 1-quater, primo periodo,  le  parole:  “30  settembre 2013″, sono sostituite  dalle  seguenti:  “30  settembre  2012″;  nel medesimo periodo, le parole: “per l’anno 2013″, sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2012, nonche’ a  16.000  milioni  di  euro  per l’anno 2013″.

7. All’articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo,  e’ inserito il seguente: “Nella ipotesi prevista dal primo  periodo  del presente comma ovvero nel  caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli obiettivi di risparmio  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2,  con  le modalita’ previste dal citato primo periodo puo’ essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio  pluriennale,  il  differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita’ dovuta ai dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  tre  rate annuali posticipate. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l’attuazione del presente comma”.

8. All’articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, le parole: “per gli anni 2013 e successivi”, sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e successivi”;

b) alla lettera a), le parole:  “per  800  milioni  di  euro  per l’anno 2013 e” sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  “a decorrere  dall’anno  2014″,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “a decorrere dall’anno 2012″;

c) alla lettera b), le parole: “per 1.000  milioni  di  euro  per l’anno 2013 e” sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  “a decorrere  dall’anno  2014″,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “a decorrere dall’anno 2012″;

d) alla lettera c), le parole:  “per  400  milioni  di  euro  per l’anno 2013″, sono sostituite dalle seguenti:  “per  700  milioni  di euro  per  l’anno  2012″;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  “a decorrere  dall’anno  2014″,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “a decorrere dall’anno 2013″;

e) alla lettera d), le parole: “per 1.000  milioni  di  euro  per l’anno 2013″ sono sostituite dalle seguenti: “per  1.700  milioni  di euro  per  l’anno  2012″;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  “a decorrere  dall’anno  2014″,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “a decorrere dall’anno 2013″.

9. All’articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole:  “a  decorrere  dall’anno  2013″,  sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2012″;

b) al comma 3, le parole:  “a  decorrere  dall’anno  2013″,  sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2012″; nel medesimo comma, il secondo periodo e’ soppresso; nel medesimo comma, al  terzo periodo sostituire le parole “di cui a  primi  due  periodi”  con  le seguenti: “di cui al primo periodo”.

10. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “A  decorrere  dall’anno 2013″, sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2012″;

b) al comma 1, lettera a), le parole:  “per  l’anno  2013″,  sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013″;

c) al comma 2, le  parole:  “Fino  al  31  dicembre  2012″,  sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2011″.

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