Il Consorzio ASI vuole concedere in locazione i propri terreni senza eliminare le discariche di rifiuti pericolosi. Il Liberatorio Politico si oppone.

Nell’ottobre 2017 abbiamo denunciato, al Sindaco T. Minervini, la presenza di numerose “discariche abusive di rifiuti pericolosi su terreni ASI e la raccolta di olive da parte di sconosciuti negli stessi terreni inquinati”. Molti di quei terreni erano stati già sequestrati dalla Guardia di Finanzia di Molfetta, nel dicembre del 2012, e nei verbali i militari dichiaravano che si trattava di discariche di rifiuti di vario genere fra cui anche amianto. Puntualizzavano anche che “fuoriuscivano numerose fibre” e che tale amianto era stato frantumato e sparso sul terreno vegetale

Nell’esposto si chiedeva, tra le tante cose, di conoscere quali iniziative si intendeva intraprendere per bloccare definitivamente la raccolta di olive in terreni gravemente inquinati per la presenza di rifiuti speciali e pericolosi, e cosa si intendeva fare per eliminare la presenza delle stesse discariche abusive. 

Inoltre, nelle more che la situazione denunciata ritornasse alla normalità e controllata dagli enti preposti, si proponeva al Sindaco del Comune di Molfetta, quale membro dell’assemblea del Consorzio A.S.I., di farsi portavoce e promotore presso il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.I. dell’indizione di un bando pubblico per la concessione decennale in comodato d’uso gratuito a singoli agricoltori, o associati, di tutti i terreni di proprietà del Consorzio A.S.I.. Tale proposta aveva l’obiettivo  di evitare che gli stessi terreni non diventassero discariche di rifiuti, offrendo l’opportunità agli operatori agricoli locali di far sopravvivere tutto il patrimonio arboreo presente. Ebbene, cosa è accaduto? Sembrerebbe che quest’ultima proposta del Liberatorio Politico sia stata accolta dal Consorzio ASI ma con uno stravolgimento tale dell’idea di partenza che si è reso necessario presentare opposizione e osservazioni all’ AVVISO PUBBLICO – Manifestazione di interesse per assegnazione temporanea in affitto di terreni a destinazione industriale per coltivazione agricola di proprietà del Consorzio A.S.I. di Bari, nel territorio di Molfetta”. Di seguito il testo delle osservazioni presentate in data 27.01.2019.

www.consorzioasibari.it/new/bandi-avvisi

Al Direttore Generale del CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI 

Al Responsabile del procedimento

Al Sindaco del Comune di Molfetta 

Oggetto: osservazioni e opposizione a: AVVISO PUBBLICO – Manifestazione di interesse per assegnazione temporanea in affitto di terreni a destinazione industriale per coltivazione agricola di proprietà del Consorzio A.S.I. di Bari, nel territorio di Molfetta”.

Premesso che per mera casualità, si è venuti a conoscenza del bando-avviso pubblico in oggetto per cui il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari sita in Modugno (BA), intende concedere in temporanea locazione, per la sola attività di coltivazione agricola, i terreni (ad uso industriale, verde e verde attrezzato) di sua proprietà, siti nell’agglomerato industriale di Molfetta;

  • non è chiaro come, nonostante sia intervenuto il PAI – PIANO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO – adottato il 15.12.2004 ed approvato il 30.11.2005 dall’A.d.B. Puglia, il Consorzio ASI e Comune di Molfetta abbiano continuato ad attuare procedure espropriative anche dopo l’approvazione del PAI e, almeno, fino al 2006;

si presentano le seguenti osservazioni:

  • 1- Procedura e criterio di aggiudicazione

In questo articolo si pone un diritto di prelazione, a nostro avviso non giustificabile, a favore degli ex proprietari o loro familiari aventi grado di parentela non superiore al primo.  Infatti, in premessa, si specifica come la locazione avvenga “per la sola coltivazione agricola”. Quindi sarebbe stato plausibile una prelazione ad un agricoltore professionale, forse anche agli ex proprietari purché, appunto, agricoltori ancora in attività; ma l’estensione di questo diritto anche ai figli in assenza di qualsiasi requisito professionalmente idoneo a soddisfare un requisito del bando (coltivazione agricola) pare ultroneo, non riscontrabile neanche nelle più avanzate legislazioni agrarie e, a nostro parere, indotto.

Del pari criticabile è la scelta di redigere una graduatoria che tiene conto, al netto del citato diritto di prelazione, della sola data di ricezione delle manifestazioni di interesse. Ciò infatti, soprattutto nel tenere conto di una non prevista e non attuata effettiva divulgazione del bando (rimasto sostanzialmente nell’albo pretorio dell’ente), riduce la platea di partecipazione favorendo canali di conoscenza preferenziali.

Del pari, nessuna penalità, od esclusione, è prevista per coloro che abbiano senza titolo condotto anche in parte i terreni oggetto del bando.

A tal proposito, ricordando che è stato proprio il Liberatorio Politico a segnalare un utilizzo scorretto dei suoli da parte di alcuni soggetti (esposto inviato al Sindaco di Molfetta del 31 ottobre 2017, prot. n. 63154), si evidenzia inoltre come nessuna procedura  risulta essere stata adottata dal Consorzio al fine di liberare i terreni da occupanti senza titolo e non è chiaro se tale liberazione avvenga a cure e spese del Consorzio o dell’ignaro futuro affittuario.

  • 7- Condizioni del fondo

E’ forse il punto più controverso perché si utilizza un linguaggio ordinario per descrivere situazioni assolutamente non ordinarie. Infatti questo articolo recita: “I terreni saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui il concorrente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza”. Data l’insistenza, su alcune particelle, di depositi di rifiuti speciali e pericolosi, non solo sarebbe obbligo del consorzio specificare questa realtà, ma di escludere dal bando tali particelle non potendo far ricadere su privati un onere particolare di pulizia che in questo caso è di bonifica. Peraltro queste particelle (o parti di esse) essendo state sotto sequestro (ammesso che non lo siano tutt’ora) per i motivi innanzi indicati vien da chiedersi se il Consorzio possa disporre di un immobile di cui ha subito gli effetti spoliativi del possesso.

  • 10 – Utilizzo dei terreni

Fa il paio con l’articolo 7 e ne completa la scorrettezza nella misura in cui continua ad utilizzare un linguaggio ordinario per descrivere situazioni assolutamente non ordinarie.

Infatti dopo aver ribadito che “I terreni oggetto di concessione possono essere utilizzati solo e temporaneamente per la coltivazione agricola” si specifica che “E’ fatto obbligo all’affittuario di provvedere alla pulizia complessiva del fondo concesso in locazione entro 30 giorni dalla firma del contratto”. E’ lampante che il termine “pulizia” sembra idoneo a trarre in inganno laddove i terreni abbisognano invece di una bonifica.

Peraltro non risulta che i lavori di bonifica possano comunque essere affidati a carico di soggetti non autorizzati;

Si sottolinea inoltre come, a fronte di un investimento considerevole da parte del futuro affittuario (anche solo per ripulire il fondo dalle erbe infestanti e riportare le piante di olivo o da frutto abbandonate da anni in una situazione vegetativa normale), corrisponda un contratto d’affitto della durata di un solo anno, seppur prorogabile.

  • 15- Rinuncia alla concessione

Completa il quadro “ingannevole” questo articolo. Si deve innanzi tutto sottolineare l’uso ripetuto e confuso che si ripete in tutto l’avviso pubblico di termini quale “affittuario”, “locatario”, “affidatario” e “concessionario” i quali sono ascrivibili a distinti istituti giuridici. Ciò detto, questo articolo sancisce che “il concessionario può rinunciare alla concessione in affitto del terreno e non di parte di esso”. Come dire: una volta individuati i depositi di rifiuti non è possibile declinare quell’unica porzione di suolo ma occorre rinunciare a tutta l’area?

Per tutto quanto esposto si chiede:

  1. a) l’annullamento dell’Avviso Pubblico in oggetto;
  2. b) l’aggiornamento dell’elenco dei terreni da concedere in locazione previa bonifica preventiva degli stessi a spese del Consorzio;
  3. c) l’eliminazione dei criteri di prelazione previsti;
  4. d) l’esclusione di coloro che hanno condotto senza titolo i suddetti terreni;
  5. e) di prevedere almeno una quota da destinare a persone in difficoltà economica;
  6. f) di prevedere almeno una quota da destinare ad “orti urbani”;
  7. g) di prevedere una durata di cessione dei terreni di almeno tre anni;
  8. h) la pubblicazione del bando così novellato anche nell’albo pretorio del Comune di Molfetta.

Molfetta, 27.01.2019

 

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