I punti oscuri dell’ordinanza sindacale anti-assembramento

Di seguito vi riportiamo la parte centrale (quella dei divieti) dell’Ordinanza Sindacale emanata oggi per far conoscere alla cittadinanza le norme per evitare e contrastare possibili assembramenti nei luoghi individuati dal Sindaco. Appare subito poco chiaro il criterio scelto per l’individuazione dei luoghi in cui si potrebbero creare degli assembramenti. Non si comprende bene, per esempio, se per Corso Umberto s’intende anche “Galleria Patrioti Molfettesi” e “Piazza Principe di Napoli”, che sono lunghi di aggregazione e possibili assembramenti. E poi ancora se tutta la zona che va da via S.Rocco fino alla Basilica della Madonna dei Martiri non è considerata a rischio di assembramenti? E tante altre ancora.

Insomma ancora una volta nel Palazzo di Città c’è una gran confusione.

… omissis…

Ordina in Conformità dell’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020

1) è fatto obbligo l’uso di protezioni delle vie respiratorie in tutti gli Uffici ed esercizi di qualunque attività Pubblica o Privata aperta al pubblico e di mantenere sempre il distanziamento tra persone di oltre un metro;

2) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 I’uso di protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale ed inoltre, in particolare:

      2.1- in tutte le aree pubbliche e private o luoghi pubblici o privati insistenti nella fascia costiera e portuale delineate della direttrice stradale ex statale 16, particolarmente quella di pertinenza di luoghi e locali (aperti al pubblico in entrambe le direttrici nord e sud del Comune di Molfetta;

      2.2- tutto ii Centro Storico delimitato dalla Villa Comunale (piazza Garibaldi), Corso Dante, Via San Rocco e sino alla battigia, Lungomare e Corso Umberto e Area Stazione ferroviaria.

3) E’ sospesa ogni attività di ballo di qualunque tipo in tutto il territorio comunale, in ogni luogo pubblico e/o privato ed in particolare nelle discoteche, sale da ballo e locali assimilabili destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

… omissis

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