Fruttivendoli: cassette di verdura per strada, doppio reato

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fonte: http://www.laleggepertutti.it/124456_fruttivendoli-cassette-di-verdura-per-strada-doppio-reato

Due reati con un solo comportamento: il fruttivendolo che lascia le cassette di frutta e verdura sulla strada, in bella vista dei clienti (ma anche della polizia), rischia due contestazioni diverse, l’una per il reato di cattivo stato di conservazione di alimenti e l’altra – nel caso in cui manchino le autorizzazioni pubbliche per l’invasione del marciapiede – per il reato di occupazione di suolo pubblico. È quanto chiarisce la Cassazione a più riprese [1], da ultimo con una sentenza depositata ieri [2].

Cattivo stato di conservazione della merce

Scatta l’ammenda nei confronti del fruttivendolo che vende la sua merce all’aperto o che la lascia esposta per strada, alle esalazioni dei tubi di scarico delle auto e degli altri agenti inquinanti presenti per strada. Esporre la frutta sul banco all’aperto è dunque un reato. La cassazione ha messo più volte al bando la cattiva abitudine (purtroppo più che consolidata) di vendere frutta e verdura mettendola in mostra su un carrettino o sulle cassette all’esterno del negozio.

La legge che punisce tale comportamento è del 1962 [3], un’epoca peraltro in cui le emissioni di CO2 non erano certo quelle di oggi. La norma in commento sancisce che “è vietato, nella preparazione degli alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: […] b) in cattivo stato di conservazione”.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la sola esposizione all’aperto può condizionare lo stato di conservazione degli alimenti, in violazione della disciplina dettata dalla citata legge. Secondo la Corte, infatti, “l’accertamento dello stato di conservazione di alimenti detenuti per la vendita, non richiede né un’analisi di laboratorio né una perizia, in quanto il giudice di merito può ugualmente pervenire a tale risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione” [4].

Gli esiti, dunque, del semplice accertamento effettuato presso l’esercizio commerciale sono da soli sufficienti ad affermare la responsabilità del fruttivendolo.

Occupazione di suolo pubblico

Il codice penale [5] punisce chi occupa – in modo stabile e non itinerante – chiunque invada terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altro profitto. La pena è quella della reclusione fino a due anni o la multa da 103 euro a 1032 euro. Anche l’installazione di cassette di frutta e verdura ai margini della strada integra – a detta dei giudici – il reato in commento, sempre che, ovviamente, manchi la relativa autorizzazione amministrativa.

La Cassazione chiarisce che, in questi casi, a scattare è certamente un reato (e quindi una sanzione penale) e non già l’illecito amministrativo per violazione del codice della strada (che punisce [6] l’occupazione della sede stradale). L’articolo del codice penale è infatti posto a tutela del patrimonio, mentre quello del codice della strada tutela la sicurezza della circolazione stradale.

[1] Cass. sent. n. 6108/14 del 10.02.2014.

[2] Cass. sent. n. 25816/16 del 22.06.2016.

[3] Art. 5 lett. b) della legge 283/1962.

[4] Cass. sent. n. 35234/2007; n. 14250/2006; n. 7521/1990.

[5] Art. 633 cod. pen.

[6] Art. 20 cod. str.

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