Egregio signor Sindaco, visti i numerosi nostri pubblici richiami alle Sue responsabilità in materia di sicurezza e ordine pubblico e i Suoi silenzi, ci permettiamo di suggerirLe l’emissione di un’ordinanza sindacale, come molti suoi colleghi hanno già fatto in tutto il territorio nazionale, sul divieto di detenzione e uso di fuochi d’artificio.
Per facilitarLe il compito Le inviamo una bozza di ordinanza tipo perché sappiamo che Lei è oberato da impegni incompatibili con il suo mandato di sindaco della nostra città.
Inoltre La invitiamo ad accogliere la nostra richiesta di spostare in Piazza Paradiso l’eventuale festa di fine anno prevista in Piazza Municipio (voluta da Lei e da alcuni commercianti), per i motivi che Lei e le Forze dell'Ordine conoscono bene.
Segue proposta di Ordinanza Sindacale
COMUNE DI MOLFETTA
IL SINDACO
Considerato che l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l’uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica delle persone e degli animali e all’ambiente; Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
Rilevata altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc.;
Ritenuto pertanto necessario disciplinare l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell’anno;
Visto l’art. 54 del D.Lgs 18.08.2000;
ORDINA
L’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette, ecc. sono vietati su tutto il territorio del Comune.
Deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.
Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza;
DISPONE
Che il presente provvedimento venga affisso all’albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e che ne sia data immediata diffusione alla cittadinanza e, che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Molfetta
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).
Dalla Residenza Municipale lì 29/12/2011
I servi di Palazzo e dell'informazione hanno scritto:
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