Dopo un anno di rinvii, oggi si decide in senato sulla decadenza della senatrice Carmela Minuto

Dopo aver salvato il sindaco Tommaso Minervini nella seduta del Consiglio comunale di lunedì 29 novembre, la senatrice Carmela Minuto oggi sarà al centro del dibattito a Roma. Infatti stamattina alle ore 9,30 nella 385a Seduta Pubblica al Senato, al secondo punto dell’odg c’è:

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella regione Puglia (Anna Carmela MINUTO) – Relatore PILLON 

6) – Le conclusioni della Giunta: la proposta di annullamento dell’elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia (documento integrale QUI)

La predetta decisione si basa sulle seguenti motivazioni.

Si rileva in via preliminare che il Testo Unico delle norme per l’elezione del Senato della Repubblica, come modificato dalla legge n. 165 del 3 novembre 2017, all’articolo 1, comma 1, dichiara espressamente che “Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi”.

Lo stesso articolo 1, dopo aver previsto al comma 2 la suddivisione del territorio nazionale (esclusi Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) in 109 collegi uninominali ripartiti proporzionalmente alla rispettiva popolazione (in conformità a quanto previsto dall’articolo 57 della Costituzione), stabilisce, al comma 2-bis, che “per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L’assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell’articolo 17”.

Il comma 2-ter dispone poi che “con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali”.

Inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, recante “Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica”, emanato in applicazione della norma in esame, prevede che “alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d’Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise. Nell’ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno, è determinato per ogni collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali”. Le succitate tabelle fissano nel numero di 20 i seggi spettanti ai collegi plurinominali della circoscrizione Puglia, dei quali 8 uninominali e 12 proporzionali, equamente suddivisi tra i collegi plurinominali Puglia 1 e Puglia 2. Dall’esame della tabella B si evince, infatti, che ad ambo i collegi plurinominali spettano 4 seggi uninominali e 6 proporzionali, essendo minima la differenza di popolazione.

Giova ribadire che tutta la disciplina fin qui evidenziata si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dall’ultimo censimento di ciascuno di essi e, pertanto, al criterio di rappresentatività territoriale, con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica.

Infatti, qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente si perverrebbe alla riduzione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell’altro collegio. Ciò si porrebbe in evidente contrasto con la previsione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, nonché dei principi costituzionali.

Giova sul tema ricordare il parere del professor Giovanni Maria Flick, disponibile agli atti della Giunta, che ha sottolineato la necessità di mantenere intatto il numero dei seggi fissato dal legislatore per ciascun collegio. Pertinente è, inoltre, il parere del professor Federico Tedeschini, che ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul fenomeno dello “slittamento” (sentenze della Corte costituzionale 22 luglio 2010, n. 271, e 9 febbraio 2017, n. 35, che riguardano, rispettivamente, le elezioni al Parlamento europeo e alla Camera dei Deputati), la quale ha implicitamente ritenuto precluso il ricorso a tale strumento per le elezioni al Senato della Repubblica, considerando che il principio di rappresentanza della popolazione sul territorio, valido in qualche modo per la Camera dei Deputati, non potesse valere anche per il Senato in virtù delle disposizioni dell’articolo 57 della Costituzione e, in particolare, della clausola generale dell’elezione a base regionale, come rilevato anche dalla dottrina pubblicistica sul tema e, in particolare, dal professor Carlo Mezzanotte.

Sulla procedura di riparto dei seggi tra i collegi si rileva che, a seguito delle operazioni di calcolo previste dagli articoli 16, 16-bis e 17 del Testo Unico delle norme per l’elezione del Senato della Repubblica, ottenuto il quoziente elettorale e poi il quoziente di attribuzione, risultano assegnati 3 seggi al Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Forza Italia nel collegio Puglia 1 (individuati dalla parte intera della cifra del quoziente di attribuzione) e 3 seggi al Movimento 5 Stelle, 1 seggio a Forza Italia e 1 seggio al Partito Democratico nel collegio Puglia 2 (individuati come sopra). Restano, pertanto, 2 seggi da assegnare nel collegio Puglia 1 e 1 seggio da assegnare nel collegio Puglia 2.

Si ritiene corretto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c), uno dei due seggi residui spettanti al collegio Puglia 1 sia assegnato alla lista del Partito Democratico, in ragione della maggiore parte decimale in assoluto da questa conseguita.

Ai sensi del citato articolo appare corretta l’attribuzione di 1 seggio a Forza Italia e 1 alla Lega, la quale, pur avendo il quoziente più alto in ambo i collegi, ha diritto a un solo seggio e deve, pertanto, lasciare il suo secondo seggio “virtuale” alla lista “deficitaria” di Forza Italia.

Questo è il convincimento del relatore, che tuttavia, prendendo atto dell’orientamento di senso contrario a tali prospettazioni, assunto dalla Giunta in ordine alle consimili vicende relative alle regioni Toscana e Piemonte, univocamente votate in precedenza nella seduta n. 68 del 22 luglio 2020, e in omaggio al principio di non contraddizione, si trova costretto a modificare le conclusioni precedentemente rassegnate nei termini che seguono. In difformità da quanto precedentemente proposto e in ottemperanza agli orientamenti emersi dai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del mandato ricevuto, si propone l’accoglimento del ricorso del dottor Michele Boccardi e pertanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la contestazione dell’elezione della senatrice Anna Carmela Minuto.

La Giunta, riunitasi successivamente in seduta ordinaria il 6 ottobre 2020, ha approvato, a maggioranza, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, la presente relazione da presentare all’Assemblea, ritenendo di aver così sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base della sua decisione.

La proposta, pertanto, che viene presentata all’Assemblea del Senato è nel senso di deliberare l’annullamento dell’elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia.

PILLON, relatore

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