AZZOLLINI-KALI non si è ancora dimesso

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI

 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2011

100ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

FOLLINI

  

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

 

SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA  

 

     Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato in data odierna ha chiamato a far parte della Giunta il senatore Roberto Mura in sostituzione del senatore Giovanni Torri.

 

VERIFICA DEI POTERI

 

Comunicazioni del Vice presidente Balboni in ordine a cariche rivestite da senatori   

 

     Il  PRESIDENTE  ricorda che il 25 ottobre scorso la Giunta, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 2011 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953 nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti – all’unanimità ha invitato il Comitato per le cariche a riesaminare le posizioni dei senatori che ricoprono mandati amministrativi.

 

Il vice presidente  BALBONI (PdL) riferisce che il Comitato – incaricato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori – nella riunione del 3 novembre scorso ha ritenuto di non formulare alcuna proposta alla Giunta in ordine alla valutazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 277. Intervenendo quindi a titolo personale, ritiene che la Giunta non debba invitare i parlamentari interessati – il senatore Azzollini e il senatore Nespoli – a optare fra la carica di parlamentare e quella di sindaco. I senatori in carica candidatisi a sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti hanno agito tenendo conto sia dell’assenza di una norma legislativa che sancisse l’incompatibi­lità fra le due cariche sia di una giurisprudenza parlamentare risalente al 2002. La Giunta, affrontando a suo tempo la questione, si è espressa sulla base della normativa allora vigente e con una pronuncia di carattere definitivo, generando delle aspettative tanto nei candidati quanto negli elettori. Una sentenza additiva della Corte non può intervenire sui rapporti in essere, ma soltanto su vicende intervenute successivamente. Il senatore Stancanelli, del resto, si è dimesso per evitare di essere dichiarato decaduto come sindaco a seguito dell’azione popolare intentata nei suoi confronti.

Perplessità ancora maggiori suscita l’ipotesi di applicare analogicamente la sentenza alle cariche di presidente di Provincia.

 

Il senatore  LI GOTTI (IdV) ritiene che la Giunta debba prendere atto dell’incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ma non di quella fra la carica di parlamentare e la carica di presidente di Provincia. Nel primo caso la pronuncia della Corte ha introdotto nell'ordinamento una specifica norma e non può valere la considerazione che si è in presenza di diritti acquisiti  o di aspettative legittime, perché la Giunta decide sempre allo stato degli atti. Queste considerazioni non possono valere, invece, per la carica di presidente di Provincia, cui la sentenza n. 277 non fa alcun cenno.

 

Secondo il senatore  SANNA (PD) la pronuncia della Corte fa venire meno l'argomento posto a fondamento della giurisprudenza parlamentare inaugurata nel 2002 – quando fu capovolto il principio della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità – e ribadita anche nella corrente legislatura con decisioni assunte a maggioranza, che consideravano compatibili le cariche in questione a causa dell'assenza nell'ordinamento di una specifica previsione normativa. La giurisprudenza parlamentare, già modificata radicalmente in quell’occasione, può mutare nuovamente, tanto più con una decisione costituzionalmente orientata. D’altra parte, le decisioni più recenti sono state comunque assunte "impregiudicata ogni diversa valutazione a seguito dell'auspicata approvazione del disegno di legge A.S. n. 1630, ed in particolare dei suoi articoli 1, comma 1, lettera c) e 3, e comma 2, lettera a)"; erano, cioè, condizionate dal fatto che lo ius superveniens avrebbe colmato il vuoto normativo, superando la giurisprudenza parlamentare. Nella lettera inviata al Presidente del Senato lo scorso 2 novembre, in cui egli auspicava che le dimissioni del senatore Stancanelli fossero considerate come opzione imposta dalla legge e quindi da non sottoporre a votazione in Assemblea, ha ricordato come la sua parte politica già nel 2009 avesse sottolineato l’esistenza di una lacuna juris cui porre rimedio con il tempestivo esercizio del potere di iniziativa parlamentare. Lo ius superveniens rappresentato dalla sentenza n. 277 della Corte equivale, a suo avviso, all'approvazione del disegno di legge anzidetto, che peraltro costituisce un lungimirante tentativo di prevenire il discredito che la vicenda ha ingenerato sull’istituzione parlamentare.

 

Il senatore  MAZZATORTA (LNP)  giudica imbarazzante, in alcuni passaggi, la sentenza n. 277 della Corte Costituzionale, che interviene in una materia coperta dalla riserva di legge e dunque richiedente un atteggiamento di prudenza rispettoso dell’autonomia del Parlamento e della discrezionalità del legislatore. La Consulta ha fatto ricorso a una sentenza di accoglimento additiva, presupponendo l’impossibilità di superare la "norma negativa" affetta da incostituzionalità per via interpretativa nonché l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Ma la Corte stessa, con le sentenze n. 440 del 1995 e n. 508 del 2000, ha escluso la possibilità di sentenze d’incostituzionalità con valenza additiva nelle materie coperte appunto da riserva di legge. Inoltre, prendendo atto dell’assenza di una norma che, oltre all’ineleggibilità alla carica di parlamentare per i sindaci e i presidenti di Provincia, preveda espressamente anche l’ineleggibilità dei parlamentari alle cariche anzidette, ha avallato la giurisprudenza parlamentare recente che riconosce la legittimità del cumulo delle cariche.

 

        Il senatore  SARRO (PdL)  fa presente che la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 9151 del 2008 ha precisato che gli atti adottati dalla Giunta hanno natura giurisdizionale. Nella fattispecie in esame la Giunta, affrontando più volte la questione, si è espressa sulla base della normativa allora vigente e con pronunce di carattere definitivo; aderendo alla tesi contraria si attribuirebbe alla sentenza della Corte un anomalo effetto retroattivo, applicato a situazioni giuridicamente definite. Non  convince, dunque, la tesi del senatore Sanna sulle decisioni condizionate dall’attesa  di uno ius superveniens. Con la manovra finanziaria di agosto – decreto legge n. 138 del 2011 convertito in legge n. 148 del 2011 – è stata introdotta sì l'incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ma a valere dalla prossima legislatura. È dunque opportuno un adeguato approfondimento prima di adottare una decisione impegnativa.

 

Ad avviso del senatore  CASSON (PD)  la pronuncia della Corte introduce nell'ordinamento una specifica norma, che stabilisce l'incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, e contestualmente apre la strada a un’analoga statuizione per i presidenti di Provincia. Non possono esservi aspettative di alcun genere nell’assunzione di una doppia carica, considerato che uno ius superveniens può sempre modificare la situazione di partenza. La sentenza della Corte di Cassazione citata dal senatore Sarro non si applica alla fattispecie in esame, perché non si è in presenza di una sentenza passata in giudicato ma di una decisione assunta dalla Giunta allo stato degli atti. Né può esservi conflitto fra il Parlamento e la Corte Costituzionale, che è sempre giudice di ultima istanza.

 

Il  PRESIDENTE  propone, quindi, che il Comitato elabori entro la prossima settimana una proposta da sottoporre alla Giunta.

 

La Giunta conviene all’unanimità.

 

            La seduta termina alle ore 16,35.
 

Purtroppo sono trascorse due settimane e il Comitato non ha ancora presentato una proposta.

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