Arriva in ritardo la risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale, per gravi inadempienze. Un disastro annunciato già dal 2018

La Determinazione Dirigenziale n.230 del 28.07.2021 a firma del responsabile del Settore Patrimonio-Servizio manutenzione Impianti, è l’ultimo atto di un disastro annunciato già dal novembre 2018.

Su questo blog con l’articolo “Quella della Sport Management, potrebbe non essere una buona gestione della piscina comunaleavevamo espresso le nostre fondate perplessità su quell’affidamento; oggi, la storia ci conferma che avevamo visto bene ma a Molfetta nessuno vuole mai ascoltarci. Sulle vicende che negli ultimi 30 anni hanno interessato la “strada vicinale Longone della Spina” torneremo a breve.

Nel frattempo vi proponiamo, di seguito, il testo della D. Determina n. 230 del 28.07.2021 con cui l’amministrazione comunale procede alla risoluzione in danno, per grave inadempimenze della Concessionaria Sport Management spa SSD, del contratto relativo all’affidamento del servizio di gestione della piscina Comunale:

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 25081 del 15/04/2020 con il quale è stato prorogato l’incarico conferito al sottoscritto con prot. n. 13174 del 27/02/2018 di Dirigente del Settore Patrimonio

VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 05/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati del Comune di Molfetta;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta n.52 del 24/01/2021 con la quale è stato approvato il PDO/Piano triennale della Performance organizzativa (Piano Obiettivi) 2021/2023.

Premesso che

  •   con deliberazione del Commissario Straordinario n.42 del 02/02/2017 (modificata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 26/01/2018), adottata con i poteri del Consiglio Comunale, si disponeva l’affidamento in concessione e gestione con opere di ristrutturazione, adeguamento normativo e migliorie funzionali dell’impianto natatorio coperto, di proprietà comunale, sito in Contrada Longone della Spina, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. n.50/2016 e smi;

  •   con determina dirigenziale – Settore Patrimonio – n.58 del 18/05/2018, a cui seguiva la determinazione della Centrale Unica di Committenza n.15 del 24/05/2018 (gen. n.557), in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.7/2018, si stabiliva, tra l’altro, di procedere all’affidamento della concessione di che trattasi, mediante procedura aperta, in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, sulla base del Capitolato Speciale di Appalto e dell’Avviso pubblico approvati con il medesimo provvedimento dirigenziale del Settore Patrimonio del Comune di Molfetta;

  •   con determinazione dirigenziale – Settore Patrimonio – n.398 del 21/12/2018, venivano approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione in favore della società “Sport Management spa” da Verona;

  •   in data 08/04/2019, veniva stipulato il contratto di concessione de quo tra il Comune di Molfetta e la Sport Management spa, Rep. n.8367 dell’8/04/2019 – registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Serie 1T n.11112 del 09/04/2019 nel quale si evince che l’Avviso Pubblico, Capitolato Speciale d’appalto, Offerta Qualitativa e Tecnica costruiscono parte integrante del suddetto contratto – CIG 74987303C1;

Considerato che

  •   in data 24/02/2020 con prot. n.13347 il Rup – ing. Enzo Balducci comunicava alla Sport Management spa la mancanza di inizio lavori secondo quanto prescritto dall’art. 8 (Obblighi del concessionario) del suddetto contratto; rammentava, altresì, che “il termine di 30 giorni per l’avvio dei lavori, dall’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Ente era scaduto dal 10/12/2019”;

  •   in data 06/03/2020 con nota, acquisita al prot. com. al n.17221 del 09/03/2020, la Sport Management spa informava l’Ente, relativamente all’appalto di lavori, “… di aver avuto problemi con la prima classificata, a causa di formali inadempienze documentali e contrattuali, pertanto, procedeva all’aggiudicazione del secondo operatore economico”;

  •   in data 24/03/2020 con nota prot. n.20029 il Rup – ing. Enzo Balducci chiedeva alla concessionaria di conoscere la ditta aggiudicataria dei lavori e la data presunta di inizio dei lavori senza nessun riscontro; reiterava la medesima richiesta in data 27/04/2020 con nota prot. n.29950 del 28/04/2020;

  •   in data 29/05/2020 con prot. n.37182 il Rup – ing. Enzo Balducci comunicava alla Sport Management spa di non aver rispettato gli adempimenti contrattuali previsti dall’art. 8; chiedeva, altresì, il cronoprogramma e chiedeva alla Compagnia di Assicurazione l’escussione delle polizze a garanzia del suddetto contratto;

  •   in data 13 giugno 2020 la Sport Management spa-Uff. Manutenzioni con nota acquisita al prot. com. al n.40623 del 15/06/2020 comunicava all’Ente l’inizio lavori di cantierizzazione con i nominativi delle ditte; successivamente e, in data 15 giugno 2020 la Sport Management spa (nota acquisita la prot. com. al n.40904 del 16/06/20) comunicava all’Ente l’inizio dei lavori e il nominativo del direttore dei lavori;

  •   in data 24/09/2020 il Rup – ing. Enzo Balducci con nota prot. n. 64393 del 25/09/2020 comunicava alla Sport Management spa la risoluzione per inadempimento contrattuale e l’escussione delle polizze, in quanto “…gli obblighi, gli adempimenti e gli impegni posti in capo al concessionario venivano disattesi essendo spirato infruttuosamente il termine del 5 settembre 2020, termine entro cui i lavori dovevano essere ultimati”;

  •   in data 13/10/2020 la Sport Management spa con nota acquisita al prot. com. al n.69212 di pari data, comunicava all’Ente di aver depositato Piano e Proposta di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Verona adducendo le ragioni di questa decisione dovuta all’emergenza sanitaria COVID-SARS-19;

  •   con nota prot. n. 71197 del 19/10/2020, si dava avvio al procedimento per la risoluzione contrattuale per gravi inadempienze ai sensi della normativa vigente in materia e, in particolare dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’appalto e degli artt. 7, 8 e 11 del contratto di concessione Rep. n.8367 dell’8/04/2019;

  •   a seguito dell’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale, la Sport Management spa, con nota prot. n.79849 del 20/11/2020, contestava il contenuto dei rilievi formulati dal Rup;

  •   in data 01/02/2021(prot. n.7724 dell’1/02/2021) e 06/04/2021 (prot. n.24058 del 07/04/21) il Rup – ing. Enzo Balducci reiterava la richiesta di risoluzione del contratto dando atto che le rassicurazioni formulate con nota pec del 19 novembre 2020 dalla Sport Mangement spa non avevano prodotto nessun atto concreto;

    Considerato, altresì, che

    •   con atto del 30/09/2020, rep. n.165244, innanzi al notaio Cascone Cristina in Verona (VR) veniva presentata al Tribunale di Verona la proposta di ammissione al Concordato Preventivo ex art. 161 comma 6 L.F – Procedura n.15/2020 C.P.;

    •   in data 05/10/2020 si attestava con comunicazione del Tribunale l’avvenuto deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo;

  •   con provvedimento del 27/10/2020 il Tribunale assegnava il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo;

  •   con comunicazione del Tribunale in data 02/03/2021 veniva concessa, su richiesta della Sport Management spa, la proroga del termine per il deposito della proposta e del piano di ammissione al concordato;

  •   trattasi di concordato preventivo con riserva – Giudice delegato Rizzuto Silvia – Commissari: Avv. Federico Cracco e dott. Erik Rambaldini – Tribunale di Verona;

  •   inda ta 7 maggio 2021 il Tribunale Ordinario di Verona, nella procedura fallimentare iscritta al n.R.F. 15/20 – Sport Mangement spa, nella persona del Presidente – dott.ssa Monica Attanasio – dichiarava improcedibile la domanda di concordato con conseguente estinzione della procedura concorsuale.

    Preso atto che

  •   l’articolo 28 del capitolato speciale d’appalto (contratto – risoluzione) recita: “costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cc: l’inadempienza nell’attuazione del programma degli eventuali investimenti/migliorie proposti e delle manutenzioni ordinarie; l’apertura di una procedura concorsuale; ……”;

  •   per le suindicate motivazioni, il concessionario non rispettava gli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del contratto di concessione e gestione, con opere di ristrutturazione, adeguamento normativo e migliorie funzionali, dell’impianto natatorio coperto sito in Contrada Longone della Spina, esplicitati negli artt. 7 (Durata), in merito al tempo massimo di 300 giorni per eseguire in lavori, art. 8 (Obblighi del concessionario), in merito alla esecuzione delle opere necessarie per il ripristino funzionale ed adeguamento normativo dell’impianto natatorio, ecc e art.11 (risoluzione), avendo completamente disatteso quanto disposto dal CSA ed in particolare al Capo 4, artt. 12 (CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI) e art.13 (TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI);

  •   ricorrono i presupposti del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di concessione rep. n.8367 dell’8/04/2019, e agli obblighi derivanti dalla normativa di settore;

  •   le menzionate inadempienze, complessivamente considerate, costituiscono un grave comportamento omissivo della società concessionaria, la quale è venuta meno all’obbligo contrattuale assunto di rispettare i termini convenuti; tale comportamento omissivo, a norma dell’art. 1455 c.c., assume i caratteri della gravità delle azioni adottate, per le quali ricorrono tutte le condizioni di risoluzione del contratto per grave colpa e inadempimento del concessionario;

    Ritenuto, pertanto, che la condotta inadempiente fin qui tenuta dalla Società Sport Management spa compromette irrimediabilmente l’esito positivo della concessione e gestione dell’impianto natatorio e che tutte le inadempienze, formalizzate con le note sopra citate, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono grave inadempimento da parte della società medesima la quale è venuta meno all’obbligo contrattualmente assunto ai patti e nei termini convenuti;

    Visti

    • –  gli artt. 107, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

    • –  l’art. 176, comma 1 lett. c) del D. Lgs n.50/2016 e smi;

    • –  l’articolo 108, commi 6 e 9 del D. Lgs n.50/2016 e smi in analogia a quanto previsto per la risoluzione del contratto di appalto;

  • –  la legge n.241/1990 e smi;

  • –  gli articoli del Codici Civile in merito alla risoluzione del contratto;

  • –  l’articolo 28 (contratto- risoluzione) del Capitolato Speciale d’appalto;

  • –  gli artt. 7, 8 e 11 del contratto di concessione gestione – Rep 8367 dell’8/04/2019;

    Condivise le ragioni espresse dal RUP ing. E. Balducci nelle suddette note che, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, benché non materialmente allegate alla presente determinazione;

    Verificata, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e dato atto, quindi, che non sussiste alcuna posizione di conflitto di interessi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6-bis, della l. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 e dal vigente Piano Anticorruzione del Comune di Molfetta;

    DETERMINA

    La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

  1. di procedere, come in effetti con il presente atto procede alla risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Capitolato Speciale d’appalto e dell’art. 176 e 108 del D.Lgs. n.50/2016 e smi per le parti compatibili, per grave inadempimento della Concessionaria Sport Management spa SSD, con sede in Verona, alla Via Settembrini n.5, partita IVA 00976890236 per le ragioni in premessa contenute e richiamate, del contratto rep.8367 dell’8 aprile 2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Serie 1T n.11112 del 09/04/2019 relativo all’affidamento del servizio di gestione della piscina Comunale CIG 74987303C1;

  2. di disporre l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali previsti dal Codice degli Appalti e degli artt. 18 (Inderogabilità dei termini di esecuzione) e 19 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini) del Capitolato Speciale d’appalto e artt. 7,8 e 11, del contratto di concessione (Rep. n.8367 dell’8/04/2019);

  3. di dare atto che il presente provvedimento è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale;

  4. di agire nei confronti della concessionaria, ovvero della Compagnia Assicuratrice “S2C spa”- Agenzia di Bari, per l’escussione delle seguenti cauzioni definitive prestate dalla concessionaria all’atto della firma del contratto di appalto:

    a) polizza fideiussoria n. 01.000034769 emessa in data 14/02/2019 dalla Compagnia Assicuratrice “S2C spa”- Agenzia di Bari per l’importo di € 518.193,00;

    a) polizza fideiussoria n. 01.000034761 emessa in data 14/02/2019 dalla Compagnia Assicuratrice “S2C spa”- Agenzia di Bari per l’importo di € 57.620,00, e per il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni, per grave inadempienza contrattuale, che saranno quantificati a seguito di successiva istruttoria;

  5. di notificare il presente atto nelle forme e nei modi di legge: alla Concessionaria, alla Compagnia Assicuratrice “S2C spa”- Agenzia di Bari, al Rup, ai commissari giudiziali del concordato preventivo nonché al Giudice Delegato;

 6. di comunicare il presente provvedimento di risoluzione per grave inadempimento   all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed all’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per gli adempimenti di competenza;

  1. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile ricorre presso il Tar Bari entro 60 giorni dalla notifica del presente atto;

  2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/200 e smi;

  3. di porre nel nulla i provvedimenti precedentemente adottati concernenti la procedura di che trattasi;

10. di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Sindaco nonché al Segretario Generale quale autorità anticorruzione;

11. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Molfetta, come per legge, ai fini della conoscibilità dello stesso.

IL DIRIGENTE Dott. Mauro De Gennaro

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