5 morti alla Truck center. «Colpevoli pure all'Eni»

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di Lucrezia d’Ambrosio (www.lagazzettadelmezzogiorno.it/…)

«Gli imputati condannati nel presente processo, le cui responsabilità devono essere associate a quelle di Vincenzo Altomare, dell’Eni spa, della Nuova Solmine spa e della Meleam Puglia spa, ciascuno nel proprio ambito di intervento, sono i soggetti realmente responsabili di quanto si è verificato e si poteva evitare».
Di qui la necessità di avviare, come peraltro preannunciato nei mesi scorsi, un supplemento di indagine a carico di chi, nel processo di primo grado, appena concluso, non sedeva con gli altri imputati. Il giudice monocratrico del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, Lorenzo Gadaleta, ha depositato le motivazioni della sentenza del processo Truck Center. Trecentocinquantadue pagine nelle quali vengono ricostruiti i momenti tragici del 3 marzo 2008, quando cinque persone si calarono all’interno di una cisterna (che si trovava nella Truck center, azienda di Molfetta) per rimanere intossicate a morte; vengono ricostruiti i momenti immediatamente successivi e quelli precedenti alla tragedia; vengono individuati i responsabili.

Nel frattempo sono già stati inviati gli atti alla Procura perché si proceda con le indagini e, la cosa è ipotizzabile, con un nuovo processo. Il 3 marzo 2008 persero la vita Vincenzo Altomare, 64 anni, Guglielmo Mangano, 44, Luigi Farinola, 37, Biagio Sciancalepore, 22, e Michele Tasca, 20 anni (il giovane morì in ospedale all’alba del giorno dopo), titolare e dipendenti della Truck Center. Per quelle morti, lo scorso 26 ottobre, in tre, dirigenti di Fs Logistica e di La Cinque Biotrans, sono stati condannati a quattro anni di reclusione e cinque anni di interdizione dalle attività di dirigenza societaria ciascuno. Condannate al risarcimento danni, a favore delle parti, le società. Condannata alla sanzione amministrativa di 400mila euro la Truck Center.

A tale proposito, il legale che ha rappresentato in udienza l’azienda, avvocato Maurizio Altomare, dopo avere letto le motivazioni, ha preannunciato che ricorrerà in appello. Sta di fatto che «ognuno dei soggetti – puntualizza il giudice Gadaleta nelle motivazioni della sentenza – avrebbe potuto e dovuto evitare di innescare o almeno avrebbe potuto e dovuto neutralizzare la drammatica, prevedibile, sequenza causale, scatenata a monte da una inquietante trascuratezza e tracimata a valle in una scriteriata gestione di una situazione altamente pericolosa».

E ancora: «Se vi fosse stata l’ordinaria premura per l’incolumità fisica dei soggetti rimasti prevedibilmente incastrati nelle maglie del pericolo, se vi fosse stata la dovuta attenzione nel prevenire i riverberi esiziali di determinati comportamenti e se vi fosse stata l’occorrente cura nell’applicazione di regole scritte specifiche, oltre che di misure prudenziali comuni, il 3 marzo del 2008 non sarebbe accaduto nulla di grave presso l’impianto della Truck Center». «La lettura della sentenza – hanno affermato in una nota congiunta Giulia Caradonna, vedova di Luigi Farinola, rappresentata dall’av – vocato Marcello Magarelli, e Grazia Sciancalepore, madre di Michele Tasca, assistita dagli avvocati Giacomo Ragno, Maria Rosaria De Cosmo e Pietro Tournier – contribuisce ad alimentare una fiducia incondizionata nella giustizia. Siamo profondamente riconoscenti al giudice, Lorenzo Gadaleta, per il lavoro che ha svolto. In sette mesi è riuscito a fare luce su u n’intricata vicenda che ha segnato per sempre le nostre vite».

IL TESTO DELLA SENTENZA

Il dispositivo della sentenza, emessa il 26 ottobre scorso, recita testualmente nelle ultime due pagine: Il giudice Lorenzo Gadaleta «ordina alla cancelleria la trasmissione di copia degli atti all’ufficio del pm in sede per le ragioni di seguito specificate:

1) perché si proceda per gli illeciti penali ed amministrativi commessi da Eni spa, Nuova Solmine spa, Meleam Puglia spa, nonché dagli individuabili loro rappresentanti ed operatori, giacchè tutti corresponsabili nella produzione degli eventi tragici esaminati nel presente procedimento;

2) per le valutazioni del caso in ordine ai reati emersi nel dibattimento per gestione di rifiuti, nonché per emissioni di acido solfidrico, attività che, per quanto avvenuto senza le occorrenti autorizzazioni presso l’impianto della Truck Center sas, risultano attribuibili pure agli operatori della Fs Logistica spa e della La Cinque Biotrans di Campanile Giuseppe & C snc;
3) perché si valutino opportunamente ex articolo 207 del codice di procedura penale alcune deposizioni rese dagli operatori dell’Eni spa e della Nuova Solmine spa nel corso del dibattimento, ravvisandosi a tal proposito indizi di falsa testimonianza. Ordina, infine, alla cancelleria la trasmissione di copia degli atti alle Procure di Taranto e di Grosseto per le valutazioni del caso in ordine a quanto emerso chiaramente nel dibattimento in relazione al trasporto ed allo smaltimento di sostanze qualificabili come rifiuti, alle emissioni non controllate di acido solfidrico in atmosfera ed infine alle violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro, fatti accaduti rispettivamente presso la raffineria dell’Eni spa a Taranto e presso l’impianto di produzione di acido solforico della Nuova Solmine spa a Scarlino (in provincia di Grosseto, ndr)».

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